Penale

Saturday 05 July 2003

Patteggiamento allargato: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di sospendere il dibattimento in cassazione.

Patteggiamento allargato: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di sospendere il dibattimento in cassazione.

Cassazione – Sezione seconda penale – ordinanza 2-4 luglio 2003, n. 2626

Presidente Varola – relatore Macchia

Pm Martusciello – ricorrente Petrella

Osserva

Con sentenza del 20 luglio 2000, il Pretore di Roma dichiarava Petrella Pasquale colpevole dei reati ascrittigli, esclusa l’ipotesi di cui all’articolo 644 Cp, contestata ai capi A), C), D) ed E) della rubrica e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione; dichiarava altresì Petrella Carlo colpevole dei reati al medesimo ascritti ai capi A), B), D), F), H), esclusa l’ipotesi di cui all’articolo 644 Cp, contestata ai capi A) e D), e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione e lire cinque milioni di multa; assolveva, infine, lo stesso Petrella Carlo dai reati al medesimo ascritti ai capi C), E) e G) della rubrica per non aver commesso il fatto.

A seguito di gravame interposto da parte di entrambi gli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 marzo 2002, revocava la confisca di due immobili confermando nel resto l’impugnata sentenza, con correlative statuizioni sulle spese in favore delle parti civili costituite.

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei due imputati, rassegnando vari motivi a sostegno della impugnazione. Nel ricorso proposto nell’interesse di Petrella Carlo si deduce, come primo motivo, violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c), Cpp, in riferimento ai criteri di valutazione delle prove applicati nella specie. Si prospetta, infatti, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili e convergenti le dichiarazioni rese dalle persone offese, in quanto vi sarebbero elementi di contrasto tra le varie versioni dei fatti offerte dalle fonti di prova, risultando al contrario sminuite le dichiarazioni favorevoli alla difesa. Si prospetta, poi, la insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e, dunque, violazione di legge in riferimento agli articoli 644 e 644bis, Cp, stante l’elevato tenore di vita delle parti offese e la circostanza che l’accusa si sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni di costoro, senza alcun tipo di riscontro. Non provato sarebbe anche il ruolo svolto da Petrella Carlo in ordine all’ipotizzato concorso nei fatti ascritti al padre, Petrella Pasquale, e si lamenta, infine, violazione dell’articolo 606 Cpp in relazione all’articolo 240, primo comma, Cp, in riferimento alla confisca di taluni beni.

In altro atto di ricorso, rassegnato, sempre, nell’interesse di Petrella Carlo, viene dedotto, come primo motivo, vizio di motivazione in quanto, ad avviso del ricorrente, entrambe le sentenze di merito avrebbero sottaciuto i profili inerenti «l’elemento psichico della condotta agente», fornito solo un vago accenno in ordine al presunto stato di bisogno, nonché omesso di esaminare il contenuto della volontà di trarre profitto dalla particolare situazione dello stato di bisogno, delineandosi, al riguardo, anche aspetti di travisamento del fatto. Si prospetta, poi, insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la contestata fattispecie delittuosa, giacché l’imputato potrebbe essere chiamato a rispondere di minacce, di estorsione oppure di favoreggiamento personale o reale, ma non di usura, in quanto nei momenti centrali in cui si sarebbe realizzato l’asserito approfittamento dello stato di bisogno o della asserita limitazione della libertà di scelta, l’imputato non avrebbe svolto alcun ruolo attivo. Viene poi dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui all’articolo 132 del decreto legislativo 385/93, giacché – osserva il ricorrente – con riferimento agli episodi contestati non potrebbe parlarsi di svolgimento abusivo della attività creditizia, e si lamenta violazione dell’articolo 62bis Cp, in riferimento ai criteri in forza dei quali i giudici del merito hanno negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nel quarto motivo si denuncia violazione dell’articolo 81 Cp, in quanto, da un lato, sarebbe stato erroneamente individuato il reato più grave, e, dall’altro, si sarebbe operato un amento di pena frazionato per ciascun reato satellite, pervenendo, all’esito, ad un aumento globale superiore al triplo di pena previsto dall’articolo 81 Cp. Si censurano, poi, i parametri di determinazione del trattamento sanzionatorio e viene prospettata, come ultimo motivo, la violazione dell’articolo 330 del codice di rito, in quanto sarebbe stata promossa l’azione penale nei confronti del Petrella Carlo «in assenza della presentazione di una denuncia da parte di Gentile Gregorio con riferimento alla imputazione di cui al capo B) della rubrica».

Nel ricorso proposto nell’interesse di Petrella Pasquale si lamenta, come primo motivo, la violazione degli articoli 544 e segg. Cpp, in quanto, essendo stata la sentenza impugnata redatta «a mano da una grafia incomprensibile», la stessa risulterebbe di difficile lettura, così da rendere «estremamente disagevole ricostruire l’iter logico seguito dall’estensore del percorso motivazionale». Viene dedotta, poi, carenza di motivazione in relazione alla richiesta di declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento ai delitti di cui agli articoli 644 e 644bis Cp Si osserva, in particolare, che l’affermazione della penale responsabilità del Petrella si sarebbe fondata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da soggetti la cui attendibilità, essendo portatori di contrapposti interessi economici, avrebbe abbisognato – come gli stessi giudici a quibus hanno sottolineato – la sottoposizione ad «un vaglio attento e rigoroso», al contrario non operato. Conseguentemente verrebbero meno, con riferimento ai singoli episodi e alle diverse parti offese, i presupposti probatori per ritenere integrati gli elementi dello stato di bisogno, della conoscenza di tale stato da parte dell’imputato e della pattuizione di interessi usurari. In ordine, poi, alle contestazioni relative quantomeno ad una parte degli episodi oggetto di imputazione, dovrebbe essere dichiarata la intervenuta prescrizione dei reati, essendo decorsi più di sette anni e mezzo dalla commissione degli stessi. Vizio di motivazione e carenza dei relativi presupposti si denunciano anche in riferimento alla violazione dell’articolo 132 del decreto legislativo 385/93 e si lamenta violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché violazione degli articoli 81 e 133 Cp, in merito ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. Si censura, poi, la mancata revoca della confisca di un immobile intestato a Petrella Carlo, e si lamenta, infine, vizio di motivazione e violazione dell’articolo 12sexies del decreto legge 306/92, dovendosi escludere, ad avviso del ricorrente, che i beni dei quali è stata disposta la confisca fossero il prezzo o il profitto del reato.

Con memoria depositata in prossimità della udienza, il difensore delle parti civili ha chiesto dichiararsi la inammissibilità, ovvero, in subordine, la infondatezza dei ricorsi proposti nell’interesse degli imputati.

Nel corso della udienza, verificata la costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, la difesa degli imputati ha formulato, in via preliminare, richiesta di sospensione del dibattimento a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 134/03: richiesta in ordine alla quale il procuratore generale ha sollecitato, in via principale, una declaratoria di rigetto e in via subordinata la rimessione del ricorso alle Sezioni unite di questa Corte per la soluzione della questione di diritto pregiudizialmente devoluta a questo Collegio, inerente alla applicabilità o meno, nel giudizio di cassazione, della disciplina dettata dal richiamato articolo 5 della legge 134/03.

La disamina di tale questione assume, evidentemente, risalto preliminare, giacché ove si dovesse ritenere – come questo Collegio ritiene – il tema controverso alla luce delle già intervenute pronunce di questa Corte, e non accoglibile de plano l’istanza difensiva, ne deriverebbe, eo ipso, la necessità di investire le Sezioni unite per la soluzione del contrasto, come d’altra parte sollecitato in via gradata dal rappresentante della procura generale della Repubblica presso questa Corte. Giova infatti sottolineare, al riguardo, che questa stessa sezione, nella udienza del 1 luglio 2003, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del dibattimento avanzata da alcuni ricorrenti in base alla recente normativa dianzi citata (Zizzani Eros nell’ambito del procedimento 4023/03 nonché Bini e Lo Prete nell’ambito del procedimento n. 1926/2003), ha ritenuto di accogliere le richieste, disponendo la sospensione dei processi a norma dell’articolo 5, comma 2, della richiamata legge 132/03. A fondamento delle relative ordinanze, si è in particolare sottolineato la circostanza «che la disposizione transitoria di cui all’articolo 5.1 della legge predetta sancisce una sostanziale e generalizzata rimessione nel termine per la richiesta di applicazione della pena in tutti i processi nei quali sia in corso il dibattimento senza alcuna esclusione per i giudizi di impugnazione, posto che detta fase è espressamente prevista e disciplinata sia per l’appello (articolo 602 Cpp) sia per il giudizio di cassazione (articolo 614 Cpp);…che tale interpretazione letterale – si è aggiunto – trova conforto nella ratio sottesa alla nuova disciplina del rito speciale ed alla collegata normativa transitoria, ispirata al perseguimento di finalità deflattive e semplificative, oltre che, naturalmente, ai principi di parità di trattamento nei confronti degli imputati per i quali non sia intervenuta sentenza irrevocabile; che – si è infine rilevato – già in altre occasioni il legislatore ha attribuito in via puramente transitoria alla Corte di cassazione funzioni proprie del giudice di merito, sia con riferimento alla determinazione della pena (decreto legge 99/1974 convertito con la legge 220/74), sia con specifico riguardo all’applicazione della pena concordata (legge 14/1999), sia, con la legge in esame, in relazione all’applicazione diretta delle sanzioni sostitutive (articoli 4 e 5.3)…». Conclusioni, quelle testé rammentate, che sono state condivise anche dalla terza sezione penale di questa Corte, la quale – come da notizia di decisione emessa all’esito della udienza del 1 luglio 2003 in relazione al ricorso 3348/03 concernente Cerciello Parisi Giuseppe – ha avuto modo di affermare che « la facoltà concessa dall’articolo 5, comma 1, della legge 134/02, è esercitabile anche nel giudizio di cassazione il quale deve essere sospeso per il periodo di tempo previsto unitamente ai termini di prescrizione e di custodia cautelare».

Questo collegio non ritiene di poter condividere gli approdi ermeneutici di cui si è testé fatto cenno né pervenire, quindi, a conclusioni adesive a quelle espresse nelle richiamate decisioni. Puòinfatti subito osservarsi, in linea generale, come il quesito che qui si agita presupponga l’esatta individuazione del regime normativo applicabile, occorrendo preliminarmente verificare se nella specie venga in discorso un profilo di diritto intertemporale, con gli effetti che da ciò scaturiscono sul piano della relativa, eventuale estensione analogica, ovvero un regime transitorio, con le connotazioni di tassatività che da esso scaturiscono. È nota, infatti, la diversa natura dei fenomeni che vengono qui in discorso. La norma intertemporale, essendo chiamata a risolvere un conflitto tra disposizioni diverse, coinvolte nella successione temporale, si limita a dirimere il contrasto tra le fonti, individuando la norma concretamente applicabile tra quelle che regolano la vecchia o la nuova disciplina: una funzione, dunque, meramente strumentale, quale è quella di dissolvere autoritativamente un contrasto generato dalla evoluzione del sistema giuridico. La norma transitoria, invece, si caratterizza per le peculiarità che valgono a distinguerla tanto dalla precedente che dalla nuova disciplina, pur se connotata da aspetti che possono renderla parzialmente simmetrica rispetto ai plessi normativi posti fra loro in cronologica successione. I suoi contenuti, dunque, proprio perché tali da integrare una novatio in sé eccezionale e dal carattere naturalmente temporaneo, sono di stretta interpretazione e destinati a qualificarsi per la circoscritta efficacia nel tempo, essendo volti a regolamentare un limitato numero di situazioni pendenti, in sé inidonee a fungere da adeguato tertium comparationis agli effetti di un ipotetico scrutinio di uguaglianza. Una struttura normativa, pertanto, dalla quale non possono essere neppure ricavati principi di ordine generale, contrariamenta a quanto si opina a proposito della norma intertemporale in senso proprio, la cui ratio è suscettibile di generalizzazione e di estensione analogica, entro i limiti – si è detto – in cui l’eccezione costituisce essa stessa principio o applicazione di principio. Ebbene, alla stregua di tali principi è agevole avvedersi di come la previsione che viene qui in discorso, nello stabilire che «su richiesta dell’imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l’opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare», assume senza dubbio i connotati tipici della disposizione transitoria, con le conseguenze che si sono accennate in termini di eccezionalità e di stretta interpretazione del regime che ne stabilisce la relativa applicazione: sicchè, soltanto in presenza di univoche ed espresse disposizioni e al di fuori di qualsiasi estensione analogica potrà inferirsene la operatività anche al giudizio di cassazione, certo sede in sé idealmente eccentrica rispetto ad uno spatium deliberandi connesso a meccanismi negoziali tipici del giudizio di merito. Al riguardo, sembra agevole, ad avviso di questo Collegio, avvedersi di come siffatti indici normativi non soltanto difettino nella specie, ma, addirittura, ne emergano, plurimi e convergenti, di opposto segno.

Può infatti subito osservarsi come la disciplina dettata in tema di sospensione dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 134/03, si correli, ontologicamente, al modello procedimentale delineato dal comma 1 dello stesso articolo, giacché – come d’altra parte è di tutta evidenza – in tanto può ritenersi ammissibile la domanda di sospensione, in quanto sia astrattamente possibile la formulazione della richiesta di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 Cpp, come novellato. In tale prospettiva, le ordinanze che hanno ritenuto formulabile la richiesta di sospensione anche nel giudizio di cassazione, hanno espressamente fatto leva, come si accennato, sulla circostanza che il termine “dibattimento” – cui la disposizione transitoria raccorda l’operatività della norma – è proprio non soltanto del giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello, ove l’istituto compare ed è disciplinato dall’articolo 602 Cpp, e financo di quello in cassazione, avuto riguardo al nomen che compare sotto la rubrica dell’articolo 614 del codice di rito. Ma all’argomento – esclusivamente nominalistico – fa totalmente difetto il profilo strutturale, giacché per poter correttamente evocare identità di disciplina sulla esclusiva base di una espressione che definisce una fase processuale, occorrerebbe presupporre, ovviamente, la sostanziale corrispondenza “contenutistica” delle diverse fasi che quel medesimo termine richiama, giacché, altrimenti, sarebbe lo stesso valore semantico del nomen a perdere completamente la sua funzione individuativa e, con essa, il suo “significato” normativo. Orbene, accettata tale premessa, non v’è chi non veda come altro sia il dibattimento nel giudizio di primo grado – definizione, questa, che caratterizza la complessa e vasta attività iscritta nel titolo secondo del libro settimo del codice di rito – altro il “dibattimento” di appello, idealmente circoscritto all’interno degli asciutti confini tracciati dall’articolo 602 Cpp, ben altro – ancora e infine – è il “dibattimento” in cassazione, dimensionato, quanto a partecipanti, oggetto e cadenze processuali, in stretta aderenza alle funzioni che il giudizio di legittimità è chiamato a svolgere. Ciò basterebbe, quindi, ad escludere che il semplice riferimento al “dibattimento” possa essere in sé elemento sufficiente per dedurre l’applicabilità della disciplina transitoria di cui si discute alla odierna sede processuale. Ma v’è di più. La disciplina della sospensione, si è detto, è legata a fil doppio alla applicazione delle disposizioni dettate dal comma 1 dello stesso articolo 5 della legge in esame. Ebbene, tale ultima norma stabilisce che l’imputato ed il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all’articolo 444 Cpp (alla valutazione circa l’opportunità della quale è preordinata la sospensione di cui al comma 2) «…nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge…», così da presupporre la possibilità di una articolazione del dibattimento in più udienze: una possibilità espressamente prevista dall’articolo 477 Cpp per il giudizio di primo grado e, in virtù del generale rinvio operato dall’articolo 598 Cpp, per quello di appello, ma che significativamente non trova alcuna corrispondenza nella peculiare disciplina dettata dall’articolo 614 Cpp, per il giudizio di cassazione.

Un ulteriore aspetto che impedisce di ritenere applicabile l’istituto del “patteggiamento” nel giudizio di cassazione – e, con esso, il prodromico meccanismo di sospensione – è rappresentato dalla “configurazione” normativa ed ordinamentale dei soggetti chiamati a dar vita all’accordo ed alla corrispondente attività negoziale. A norma dell’articolo 76 dell’ordinamento giudiziario, infatti, «il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge»: attribuzioni, dunque, ben diverse dalla attività prevista dagli articoli 358 e segg. del codice di rito, esercitabile, in sede di avocazione, dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello, e dalla intera gamma delle attribuzioni ordinamentali e processuali che i magistrati del pubblico ministero sono chiamati ad esercitare nei gradi di merito; funzioni fra le quali evidentemente assumono un risalto del tutto peculiare – perché riconducibili ad un parametro di rango costituzionale – quelle inerenti l’esercizio della azione penale, fra le quali non possono non annoverarsi, evidentemente, anche quelle relative proprio all’istituto del “patteggiamento” che viene qui in discorso. Deriva, dunque, da ciò un ulteriore e chiaro indice del fatto che, ove la disciplina prevista dal più volte richiamato articolo 5, commi 1 e 2, della legge 134/03, fosse stata dettata anche per il giudizio di cassazione, il legislatore avrebbe dovuto espressamente prevedere specifiche attribuzioni “negoziali” in capo al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, non potendo le stesse altrimenti desumersi – proprio perché “eccezionali” – né dal sistema, né, men che mai, attraverso il ricorso ad una qualsiasi estensione analogica di altre norme.  Ed è proprio a quest’ultimo riguardo che viene in discorso il “precedente” – evocato nelle già ricordate ordinanze di questa sezione a sostegno della compatibilità di attribuzioni anche di “merito” in capo alla cassazione, ma che, al contrario, sembra condurre a conclusioni opposte a quelle ivi rassegnate – rappresentato dalla peculiare disciplina dettata dall’articolo 3 della legge 14/1999. Tale legge, come è noto, nel riformulare le disposizioni in tema di concordato sui motivi di appello, stabilì una specifica normativa transitoria per i procedimenti per i quali fosse pendente ricorso per cassazione, prevedendo che «…il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l’imputato..» fossero ammessi ad esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 599 del codice di rito con riferimento ai motivi di ricorso: vale a dire concordare, in tutto o in parte, sull’accoglimento dei motivi con contestuale rinuncia agli altri, e procedere, se del caso, ad una nuova indicazione della pena che fosse derivata dall’accoglimento dei motivi. Puntuale era la descrizione delle successive cadenze in rito: era infatti stabilito che la Corte provvedesse « sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell’articolo 619 del Cpp», e che, ove invece avesse ritenuto di non poter accogliere la richiesta, la stessa Corte fosse chiamata a  fissare la data di discussione del ricorso in udienza pubblica, con correlativa perdita di efficacia tanto della richiesta che della rinuncia. Una disciplina, come ognuno vede, quanto mai puntuale e in sé emblematica del fatto che, ove il legislatore avesse inteso riproporne le cadenze, con riferimento al pur diverso istituto della applicazione della pena su richiesta (cfr., ex plurimis, Cassazione, sezione seconda, 28 ottobre 1999, Dell’Utri, rv. 214815), avrebbe provveduto a ciò mediante una espressa ed articolata previsione. Non è, quindi, un problema di astratta compatibilità del patteggiamento con il giudizio di cassazione a venire in discorso – come invece sembrano adombrare le ordinanze di cui innanzi si è detto – ma un problema di positiva “copertura normativa” che tale compatibilità legittimi ed affermi: copertura in mancanza della quale non può che derivarne, ad avviso di questo Collegio, la inapplicabilità della disposizione transitoria al giudizio di legittimità. D’altra parte, ad ulteriore e definitiva conferma di tale assunto sta, proprio sul piano testuale, la disposizione dettata dal comma 3 dello stesso articolo 5, in base alla quale è stata invece espressamente prevista la possibilità di applicare direttamente, anche nel corso del giudizio di cassazione, le sanzioni sostitutive secondo le modifiche apportate dall’articolo 4 della stessa legge 134/03; denotando, ancora una volta, da un lato, la non incompatibilità logica tra apprezzamenti di “merito” e giudizio di legittimità, ma, dall’altro e per converso, la indispensabilità, a tal fine, di una specifica previsione legislativa.

Né sorte migliore sembrano destinati ad avere i rilievi che pretendessero di far leva sulla esigenza – pur postulata dalle ordinanze delle quali si è fatto cenno – di «…garantire parità di trattamento nei confronti degli imputati per i quali non sia intervenuta sentenza irrevocabile», giacché, a tacer d’altro, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di puntualizzare che il regime transitorio «per definizione, è chiamato ad introdurre una disciplina “di passaggio” tra sistemi normativi e necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare. La circostanza – ha soggiunto la Corte – che si tratti di un fatto “aleatorio”, che prescinde dalla volontà delle parti, è un dato del tutto inconferente agli effetti della pretesa censura di irragionevolezza, giacché ciò che conta – ha soggiunto il Giudice delle leggi – è che quel “fatto processuale” sia coerente rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad arbitri» (Corte cost., sentenza 381/01). Principi, quindi, del tutto pertinenti alla ipotesi che viene qui in discorso e che palesemente dissolvono qualsiasi rilievo in punto di uguaglianza, che pretendesse di far leva sul principio sancito dall’articolo 3 della Carta fondamentale per dedurne una lettura “estensiva”, comunque non consentita, del dato normativo.

Da ultimo, elementi significativi nel senso qui sostenuto, possono trarsi anche dai lavori parlamentari della citata legge 134/03. Tornatoinfatti alla Camera in terza lettura, il disegno di legge 718 B fu passato in Aula, ove, nella seduta del 28 aprile 2003 (300^), come emerge dal relativo resoconto stenografico, alle polemiche degli esponenti della opposizione che censuravano la “ingiustificata” dilatazione della disciplina transitoria, il Relatore, onorevole Ghedini, replicava: «…Inoltre, per quanto riguarda la Cassazione – onorevole Siniscalchi – Lei sa perfettamente che nel 1999, con la legge 14/1999, si è attribuita alla Cassazione la possibilità di interloquire sul patteggiamento, cosa che invece in questo caso non facciamo, in quanto queste disposizioni si applicano soltanto all’articolo 4, che non è il patteggiamento – come si può evincere leggendo questo comma 3 – ma le sanzioni alternative». Illuminanti, ai fini che qui interessano, sono le conclusioni a tal proposito espresse dallo stesso parlamentare: «A mio parere – soggiunse infatti il relatore – questa è una superfetazione, in realtà, perché la Cassazione potrebbe già fare ciò con il combinato disposto degli articoli 619 e 620 del Cpp. Si tratta di una precisazione corretta perché, in sede di disposizioni transitorie, si evita un eventuale dubbio interpretativo; tuttavia – concluse l’onorevole Ghedini – pacificamente ciò è già contenuto nel nostro ordinamento». Puntualizzazioni, quindi, del tutto univoche e che definitivamente sgombrano il campo in ordine a quale fosse la reale intentio legis perseguita attraverso la novella e che, pertanto, comporta, ad avviso di questo Collegio, l’impossibilità di aderire alle tesi esposte nelle pronunce di cui innanzi si è dato conto.

PQM

Visto l’articolo 618 Cpp rimette il ricorso alle Sezioni unite.