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Friday 17 September 2004

Patente a punti. Se il conducente non è identificato la decurtazione toccherà al proprietario. Ma il Giudice di Pace di Carrara non ci sta e rimanda la questione alla Corte Costituzionale. N. 701 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2004.

Patente a punti. Se il conducente non è identificato la decurtazione toccherà al proprietario. Ma il Giudice di Pace di Carrara non ci sta e rimanda la questione alla Corte Costituzionale

N.   701   ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2004.

Ordinanza emessa il 12 maggio 2004 dal giudice di pace di Carrara nel procedimento civile vertente tra Cerone Valeria contro comune di Carrara Circolazione stradale – Patente di guida – Patente a punti – Decurtazione del punteggio in caso di superamento dei limiti massimi di velocita’ – Applicazione nei confronti del proprietario del veicolo, qualora non risulti identificato il conducente al momento dell’infrazione (e il proprietario non ne fornisca i dati identificativi) – Violazione del principio nemo tenetur se detegere – Lesione del diritto di difesa – Ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto all’ipotesi in cui il veicolo sia di proprieta’ di una persona giuridica (nel qual caso la mancata identificazione del conducente comporta l’applicazione solo di una sanzione pecuniaria) – Violazione del principio della responsabilita’ penale personale estensibile alle sanzioni amministrative. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 3, 24 e 25 (recte: 27). (GU n. 36 del 15-9-2004)

                                   IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta

il  9 dicembre 2003 al n. 814/2003 di R.G. promossa da Cerone Valeria

residente  in  Sarzana  (SP)  rappresentata  e  difesa,  anche in via

disgiunta,  dagli  avv.  G.  Zuccarelli e S. Anchesi ed elettivamente

domiciliata  in  Carrara  (MS)  via  Codena n. 1/bis presso lo studio

dell’avv.  F.  Colazzina,  il  tutto per delega a margine del ricorso

introduttivo, ricorrente;

    Contro  Comune di Carrara (MS) in persona del sindaco pro tempore

e con sede in Carrara, Palazzo Civico, opposto – non comparso;

    Oggetto:  opposizione  ad  accertamento  di violazione n. 53770/N

dell’8  ottobre  2003  relativo  alla violazione al C.d.S. art. 173/2

commessa  in data 30 settembre 2003, notificata all’opponente in data

14 ottobre 2003.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso  in  opposizione depositato in data 9 dicembre 2003,

l’opponente impugnava l’accertamento di violazione di cui in oggetto.

Accertamento  riferito  alla  violazione relativa all’uso di telefono

cellulare  durante  la guida; accertamento notificato alla ricorrente

in quanto proprietaria del veicolo e «… responsabile in solido …»

della  violazione,  in  particolare  della  sanzione accessoria della

perdita di cinque punti dalla patente di guida.

    A     motivo     del    ricorso,    sosteneva    l’illegittimita’

dell’accertamento  per  mancata  immediata contestazione, tra l’altro

rilevando  che  non  era  lei  opponente alla guida, che comunque era

impossibile  per  gli  accertatori rilevare la circostanza contestata

(in   quanto  la  vettura  dell’opponente  sarebbe  dotata  di  vetri

oscurati);  che  la  vettura  in  questione non era stata usata dalla

ricorrente  nelle  circostanze  di  tempo e di luogo contestate, ne’,

nelle  stesse  circostanze,  era  stata  prestata  l’auto  ad alcuno.

Eccepiva  anche  questione di legittimita’ costituzionale della norma

di  cui  all’art. 126-bis,  comma  2,  C.d.S.  come  introdotto dalla

novella d.lgs. n. 285/2003.

    Notificato decreto di fissazione udienza, l’opposta si costituiva

in  giudizio  con deposito di documentazione inerente la violazione e

la notifica.

    All’udienza  5  marzo  2004, alla presenza della sola ricorrente,

questa  insisteva  nella  ragioni  del ricorso e in particolare sulla

sollevata questione di l.c.

    Il giudice si riservava la decisione sul punto.

    Letti  gli  atti  ed  esaminate  le posizioni delle parti ritiene

questo  giudice  che  la  questione  di  l.c.  sia  rilevante  e  non

manifestamente  infondata  e,  quindi, ritiene che l’art. 126-bis del

decreto  legislativo  30  aprile  1992  n. 285, cosi’ come modificato

dalla  legge  1°  agosto  2003  n. 214 che ha convertito in legge con

modificazioni  il  decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 in particolare

sub  art. 7,  non  sia  conforme a Costituzione ed intende sollevare,

come  in  effetti  solleva,  incidente  di  costituzionalita’  per  i

seguenti motivi.

                   Sulla rilevanza della questione

    Nel caso dedotto in giudizio, il collegamento giuridico, e non di

mero   fatto,   tra   la   res   giudicanda   e   la  norma  ritenuta

incostituzionale, appare del tutto evidente.

    Infatti,  ove  si  ritenesse  che  l’art.  126-bis comma 2 – come

introdotto  nella normativa del C.d.S. d.lgs. n. 285/1992 dalla legge

n. 214/2003  di  conversione  del d.l. n. 151/2003 – fosse conforme a

Costituzione   si   dovrebbe  applicare,  all’esito  sfavorevole  per

l’opponente  del giudizio, anche la sanzione accessoria della perdita

di  cinque punti dalla patente di guida dell’opponente – responsabile

in  solido  -, mentre, in caso contrario, e sempre in caso di rigetto

dell’opposizione, la ricorrente sarebbe solo condannata al versamento

della  sanzione  pecuniaria  amministrativa,  senza  perdita di punti

nella patente di guida.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    Preliminarmente,   appare  indispensabile  chiarire  quale  possa

essere  la  natura  giuridica  della  decurtazione  dei  punti  dalla

patente,   poiche’  ogni  dubbio  giuridico  ed  interpretativo  deve

prendere  le  mosse  dall’inquadramento  dell’istituto  e dalla ratio

normativa che lo sorregge.

    Le   prime  interpretazioni  amministrative  date  dal  Ministero

dell’interno   tramite   apposite   circolari,   non   sono   affatto

chiarificatrici:   l’istituto   della  decurtazione,  infatti,  viene

contraddittoriamente   definito,  da  un  lato,  come  misura  avente

«carattere  cautelare»  e  dall’altro  misura che «integra il sistema

delle  sanzioni  pecuniarie  e  accessorie» previste dal Codice della

Strada.

    La contraddittorieta’ non e’ di poco conto: una misura cautelare,

infatti,  non  e’  una  sanzione  e  viceversa; la prima ha carattere

temporaneo,  ha  la  finalita’  di non aggravare la violazione di una

norma,  di  evitare la nuova commissione di un illecito, di garantire

l’effettivita’ del procedimento sanzionatorio.

    La sanzione, al contrario, e’ atto sostanzialmente definitivo che

si  collega  inscindibilmente al tipo di illecito commesso secondo il

parametro normativo preindividuato.

    Nel  caso  di specie, la previsione della perdita dei punti dalla

patente,   a  carico  del  proprietario  del  veicolo  non  effettivo

contravventore,   appare   configurarsi   come   istituto  di  natura

afflittiva  e permanente (la decurtazione non ha effetti temporanei e

provvisori)    e,   quindi,   ragionevolmente   come   una   sanzione

amministrativa personale.

    L’espressione  utilizzata dal Ministero (natura «cautelare» della

misura)  appare, quindi, essere di tipo atecnico, cioe’ come riferita

ad  una  generica  finalita’  di  prevenzione generale dell’ulteriore

commissione   di   ulteriori  illeciti,  che,  pero’,  e’  una  delle

caratteristiche  essenziali delle sanzioni, e non quindi delle misure

cautelari.

    Cosi’ ricostruita la natura della misura in rapporto alla propria

funzione,  ne  risultano  pero’  evidenziati  anche  gli  aspetti  di

contrasto   con  le  norme  e  principi  costituzionali  del  sistema

sanzionatorio del codice della strada (peraltro, nel resto, del tutto

coerente  con  i  principi costituzionali): in primo luogo l’art. 196

C.d.S.   prevede   la   solidarieta’   passiva  –  per  conducente  e

proprietario  del  veicolo  –  per  le  sole  sanzioni pecuniarie, in

secondo   luogo,   e  per  diretta  conseguenza,  lo  stesso  codice,

all’art. 210,   prevede   l’intrasmissibilita’   delle  sanzioni  non

pecuniarie  ad  altri  soggetti,  diversi  da chi abbia materialmente

compiuto la violazione.

    Violazione dell’art. 25 Costituzione.

    La  coerenza  dell’impianto  normativo  del  Codice  della Strada

rispetto  ai  principi  costituzionali e’, dalle norme appena citate,

assolutamente  rispettata,  in  evidente  applicazione  dei  principi

costituzionali  che,  riferiti ai reati (la responsabilita’ penale e’

personale  – art. 25 Costituzione), sono estesi a tutte le violazioni

per le quali siano previste sanzioni che colpiscono una persona.

    Se  quindi  appare  legittima  la  previsione  della solidarieta’

passiva per le sanzioni pecuniarie, allo stesso modo, e per le stesse

contrarie  ragioni,  il fondato dubbio di legittimita’ costituzionale

sorge  nel caso in cui disposizioni normative – tali quelle di cui in

oggetto   –   prevedano   la   possibile   irrogazione    di  sanzioni

amministrative   personali   per   una   sorta   di  «responsabilita’

oggettiva»;  responsabilita’  che  mal  si  attaglia  con  i principi

costituzionali   di  cui  all’art. 25  Costituzione  e  pacificamente

applicabili nell’impianto normativo delle sanzioni amministrative – a

cominciare dalla legge n. 689/1981.

    Le  incongruenze  costituzionali  di siffatta novella – almeno in

parte  qua  –  emergono  ancora piu’ evidentemente nel caso in cui si

opti  per la natura «cautelare» della decurtazione di punti: infatti,

non si comprende quale finalita’ cautelare possa aversi applicando la

misura a soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito.

    Violazione dell’art. 3 della Costituzione.

    Ed ancora, vi sarebbe evidente disparita’ di trattamento nel caso

in  cui  il  proprietario della vettura – obbligato solidalmente alla

decurtazione  –  non  sia  in  possesso  di patente di guida, perche’

magari proprietario della vettura ma non abilitato alla guida, oppure

perche’  soggetto che, per contratto, sia giuridicamente proprietario

(imprese  di  leasing)  ma  che,  di  fatto, non eserciti il possesso

dell’auto.

    La  sanzione,  in  questo  ultimo caso, non colpirebbe nemmeno un

soggetto  persona fisica – titolare della proprieta’ del mezzo, ma il

legale  rappresentante  della  societa’,  individuato con criteri del

tutto soggettivi e casuali (nomina alla carica).

    Ne’  puo’  dirsi  che  la sanzione della decurtazione colpisca il

proprietario   non   in   quanto   tale,  ma  per  l’omissione  delle

informazioni  alla  Polizia, in quanto tale comportamento omissivo e’

gia’  di  per se’ stesso punito da sanzione amministrativa pecuniaria

ai sensi dell’art. 180, comma 8, del Codice della Strada.

    Violazione dell’art. 24 e 25 Costituzione.

    Un  ulteriore  aspetto di dubbia costituzionalita’ della norma e’

rappresentato dalla situazione in cui il proprietario del veicolo sia

lo  stesso conducente, cui non sia stata immediatamente contestata la

violazione:  in  questo  caso  il conducente si vedrebbe costretto ad

autodenunciarsi,   a   pena  di  incorrere  in  doppio  provvedimento

punitivo:  da  un  lato la decurtazione del punteggio e dall’altro la

sanzione   pecuniaria   per   l’omissione   dei  dati  dell’effettivo

conducente.

    Ma  il  nostro  ordinamento,  come  ogni  ordinamento  liberale e

soprattutto  nei casi in cui il soggetto sia chiamato a rispondere di

una  violazione  penale  o  amministrativa, non puo’ prevedere che si

possa   essere   costretti   ad   agire   contro   se   stessi  (cfr.

nell’ordinamento  penale  che  l’imputato  possa  anche  non  dire la

verita’  pur di scagionarsi). Sono, infatti, i soggetti che accertano

l’illecito ad essere tenuti ad individuare l’effettivo trasgressore.

    A  tal fine, inoltre, la contestazione differita – ammessa in via

eccezionale  e  per gli eventi espressamente previsti dalle norme del

C.d.S.-  non  puo’  assurgere  a  metodo generale dell’accertamento e

contestazione delle violazioni.

    L’ammessa  contestazione  differita – per i casi legislativamente

pre   individuati   ed   eccezionali   –   non  consente  un’efficace

predisposizione  di  strumenti  di difesa e quindi se pur puo’ essere

sopportabile  una  simile «compressione» dei diritti di difesa per le

sanzioni  pecuniarie,  non  puo’  essere  considerata accettabile con

riferimento   a   sanzioni   amministrative  personali,  come  appare

giuridicamente  corretto  qualificare la decurtazione dei punti dalla

patente di guida.

                                          P. Q. M.

    Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge n. 87/1953;

    Ritenute la rilevanza e non manifesta infondatezza;

    Solleva  d’ufficio  la  questione  di legittimita’ costituzionale

dell’art. 126-bis  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285

introdotto  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in

legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 per

contrasto  con  gli  artt. 3,  24  e 25 Costituzione della Repubblica

italiana,   nella   parte  in  cui  prevede  che  la  sanzione  della

decurtazione  del punteggio dalla patente di guida sia applicabile al

proprietario  del  veicolo  quando  non  si accerti nell’immediatezza

l’effettivo conducente – trasgressore;

    Sospende  il  presente giudizio a n. 814 del Ruolo Generale degli

affari contenziosi per l’anno 2003;

    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale;

    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle

parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento.

        Cosi’ deciso in Carrara, addi’ 14 aprile 2004

                       Il giudice: Tortorelli