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Patente a punti. Se il conducente non è identificato la decurtazione toccherà al proprietario. Ma il Giudice di Pace di Carrara non ci sta e rimanda la questione alla Corte Costituzionale. N. 701 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2004.
Patente a punti. Se il conducente non è identificato la decurtazione toccherà al proprietario. Ma il Giudice di Pace di Carrara non ci sta e rimanda la questione alla Corte Costituzionale
N. 701 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2004.
Ordinanza emessa il 12 maggio 2004 dal giudice di pace di Carrara nel procedimento civile vertente tra Cerone Valeria contro comune di Carrara Circolazione stradale – Patente di guida – Patente a punti – Decurtazione del punteggio in caso di superamento dei limiti massimi di velocita’ – Applicazione nei confronti del proprietario del veicolo, qualora non risulti identificato il conducente al momento dell’infrazione (e il proprietario non ne fornisca i dati identificativi) – Violazione del principio nemo tenetur se detegere – Lesione del diritto di difesa – Ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto all’ipotesi in cui il veicolo sia di proprieta’ di una persona giuridica (nel qual caso la mancata identificazione del conducente comporta l’applicazione solo di una sanzione pecuniaria) – Violazione del principio della responsabilita’ penale personale estensibile alle sanzioni amministrative. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 3, 24 e 25 (recte: 27). (GU n. 36 del 15-9-2004)
IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
il 9 dicembre 2003 al n. 814/2003 di R.G. promossa da Cerone Valeria
residente in Sarzana (SP) rappresentata e difesa, anche in via
disgiunta, dagli avv. G. Zuccarelli e S. Anchesi ed elettivamente
domiciliata in Carrara (MS) via Codena n. 1/bis presso lo studio
dell’avv. F. Colazzina, il tutto per delega a margine del ricorso
introduttivo, ricorrente;
Contro Comune di Carrara (MS) in persona del sindaco pro tempore
e con sede in Carrara, Palazzo Civico, opposto – non comparso;
Oggetto: opposizione ad accertamento di violazione n. 53770/N
dell’8 ottobre 2003 relativo alla violazione al C.d.S. art. 173/2
commessa in data 30 settembre 2003, notificata all’opponente in data
14 ottobre 2003.
Svolgimento del processo
Con ricorso in opposizione depositato in data 9 dicembre 2003,
l’opponente impugnava l’accertamento di violazione di cui in oggetto.
Accertamento riferito alla violazione relativa all’uso di telefono
cellulare durante la guida; accertamento notificato alla ricorrente
in quanto proprietaria del veicolo e «… responsabile in solido …»
della violazione, in particolare della sanzione accessoria della
perdita di cinque punti dalla patente di guida.
A motivo del ricorso, sosteneva l’illegittimita’
dell’accertamento per mancata immediata contestazione, tra l’altro
rilevando che non era lei opponente alla guida, che comunque era
impossibile per gli accertatori rilevare la circostanza contestata
(in quanto la vettura dell’opponente sarebbe dotata di vetri
oscurati); che la vettura in questione non era stata usata dalla
ricorrente nelle circostanze di tempo e di luogo contestate, ne’,
nelle stesse circostanze, era stata prestata l’auto ad alcuno.
Eccepiva anche questione di legittimita’ costituzionale della norma
di cui all’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. come introdotto dalla
novella d.lgs. n. 285/2003.
Notificato decreto di fissazione udienza, l’opposta si costituiva
in giudizio con deposito di documentazione inerente la violazione e
la notifica.
All’udienza 5 marzo 2004, alla presenza della sola ricorrente,
questa insisteva nella ragioni del ricorso e in particolare sulla
sollevata questione di l.c.
Il giudice si riservava la decisione sul punto.
Letti gli atti ed esaminate le posizioni delle parti ritiene
questo giudice che la questione di l.c. sia rilevante e non
manifestamente infondata e, quindi, ritiene che l’art. 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cosi’ come modificato
dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge con
modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151 in particolare
sub art. 7, non sia conforme a Costituzione ed intende sollevare,
come in effetti solleva, incidente di costituzionalita’ per i
seguenti motivi.
Sulla rilevanza della questione
Nel caso dedotto in giudizio, il collegamento giuridico, e non di
mero fatto, tra la res giudicanda e la norma ritenuta
incostituzionale, appare del tutto evidente.
Infatti, ove si ritenesse che l’art. 126-bis comma 2 – come
introdotto nella normativa del C.d.S. d.lgs. n. 285/1992 dalla legge
n. 214/2003 di conversione del d.l. n. 151/2003 – fosse conforme a
Costituzione si dovrebbe applicare, all’esito sfavorevole per
l’opponente del giudizio, anche la sanzione accessoria della perdita
di cinque punti dalla patente di guida dell’opponente – responsabile
in solido -, mentre, in caso contrario, e sempre in caso di rigetto
dell’opposizione, la ricorrente sarebbe solo condannata al versamento
della sanzione pecuniaria amministrativa, senza perdita di punti
nella patente di guida.
Sulla non manifesta infondatezza
Preliminarmente, appare indispensabile chiarire quale possa
essere la natura giuridica della decurtazione dei punti dalla
patente, poiche’ ogni dubbio giuridico ed interpretativo deve
prendere le mosse dall’inquadramento dell’istituto e dalla ratio
normativa che lo sorregge.
Le prime interpretazioni amministrative date dal Ministero
dell’interno tramite apposite circolari, non sono affatto
chiarificatrici: l’istituto della decurtazione, infatti, viene
contraddittoriamente definito, da un lato, come misura avente
«carattere cautelare» e dall’altro misura che «integra il sistema
delle sanzioni pecuniarie e accessorie» previste dal Codice della
Strada.
La contraddittorieta’ non e’ di poco conto: una misura cautelare,
infatti, non e’ una sanzione e viceversa; la prima ha carattere
temporaneo, ha la finalita’ di non aggravare la violazione di una
norma, di evitare la nuova commissione di un illecito, di garantire
l’effettivita’ del procedimento sanzionatorio.
La sanzione, al contrario, e’ atto sostanzialmente definitivo che
si collega inscindibilmente al tipo di illecito commesso secondo il
parametro normativo preindividuato.
Nel caso di specie, la previsione della perdita dei punti dalla
patente, a carico del proprietario del veicolo non effettivo
contravventore, appare configurarsi come istituto di natura
afflittiva e permanente (la decurtazione non ha effetti temporanei e
provvisori) e, quindi, ragionevolmente come una sanzione
amministrativa personale.
L’espressione utilizzata dal Ministero (natura «cautelare» della
misura) appare, quindi, essere di tipo atecnico, cioe’ come riferita
ad una generica finalita’ di prevenzione generale dell’ulteriore
commissione di ulteriori illeciti, che, pero’, e’ una delle
caratteristiche essenziali delle sanzioni, e non quindi delle misure
cautelari.
Cosi’ ricostruita la natura della misura in rapporto alla propria
funzione, ne risultano pero’ evidenziati anche gli aspetti di
contrasto con le norme e principi costituzionali del sistema
sanzionatorio del codice della strada (peraltro, nel resto, del tutto
coerente con i principi costituzionali): in primo luogo l’art. 196
C.d.S. prevede la solidarieta’ passiva – per conducente e
proprietario del veicolo – per le sole sanzioni pecuniarie, in
secondo luogo, e per diretta conseguenza, lo stesso codice,
all’art. 210, prevede l’intrasmissibilita’ delle sanzioni non
pecuniarie ad altri soggetti, diversi da chi abbia materialmente
compiuto la violazione.
Violazione dell’art. 25 Costituzione.
La coerenza dell’impianto normativo del Codice della Strada
rispetto ai principi costituzionali e’, dalle norme appena citate,
assolutamente rispettata, in evidente applicazione dei principi
costituzionali che, riferiti ai reati (la responsabilita’ penale e’
personale – art. 25 Costituzione), sono estesi a tutte le violazioni
per le quali siano previste sanzioni che colpiscono una persona.
Se quindi appare legittima la previsione della solidarieta’
passiva per le sanzioni pecuniarie, allo stesso modo, e per le stesse
contrarie ragioni, il fondato dubbio di legittimita’ costituzionale
sorge nel caso in cui disposizioni normative – tali quelle di cui in
oggetto – prevedano la possibile irrogazione di sanzioni
amministrative personali per una sorta di «responsabilita’
oggettiva»; responsabilita’ che mal si attaglia con i principi
costituzionali di cui all’art. 25 Costituzione e pacificamente
applicabili nell’impianto normativo delle sanzioni amministrative – a
cominciare dalla legge n. 689/1981.
Le incongruenze costituzionali di siffatta novella – almeno in
parte qua – emergono ancora piu’ evidentemente nel caso in cui si
opti per la natura «cautelare» della decurtazione di punti: infatti,
non si comprende quale finalita’ cautelare possa aversi applicando la
misura a soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito.
Violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Ed ancora, vi sarebbe evidente disparita’ di trattamento nel caso
in cui il proprietario della vettura – obbligato solidalmente alla
decurtazione – non sia in possesso di patente di guida, perche’
magari proprietario della vettura ma non abilitato alla guida, oppure
perche’ soggetto che, per contratto, sia giuridicamente proprietario
(imprese di leasing) ma che, di fatto, non eserciti il possesso
dell’auto.
La sanzione, in questo ultimo caso, non colpirebbe nemmeno un
soggetto persona fisica – titolare della proprieta’ del mezzo, ma il
legale rappresentante della societa’, individuato con criteri del
tutto soggettivi e casuali (nomina alla carica).
Ne’ puo’ dirsi che la sanzione della decurtazione colpisca il
proprietario non in quanto tale, ma per l’omissione delle
informazioni alla Polizia, in quanto tale comportamento omissivo e’
gia’ di per se’ stesso punito da sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi dell’art. 180, comma 8, del Codice della Strada.
Violazione dell’art. 24 e 25 Costituzione.
Un ulteriore aspetto di dubbia costituzionalita’ della norma e’
rappresentato dalla situazione in cui il proprietario del veicolo sia
lo stesso conducente, cui non sia stata immediatamente contestata la
violazione: in questo caso il conducente si vedrebbe costretto ad
autodenunciarsi, a pena di incorrere in doppio provvedimento
punitivo: da un lato la decurtazione del punteggio e dall’altro la
sanzione pecuniaria per l’omissione dei dati dell’effettivo
conducente.
Ma il nostro ordinamento, come ogni ordinamento liberale e
soprattutto nei casi in cui il soggetto sia chiamato a rispondere di
una violazione penale o amministrativa, non puo’ prevedere che si
possa essere costretti ad agire contro se stessi (cfr.
nell’ordinamento penale che l’imputato possa anche non dire la
verita’ pur di scagionarsi). Sono, infatti, i soggetti che accertano
l’illecito ad essere tenuti ad individuare l’effettivo trasgressore.
A tal fine, inoltre, la contestazione differita – ammessa in via
eccezionale e per gli eventi espressamente previsti dalle norme del
C.d.S.- non puo’ assurgere a metodo generale dell’accertamento e
contestazione delle violazioni.
L’ammessa contestazione differita – per i casi legislativamente
pre individuati ed eccezionali – non consente un’efficace
predisposizione di strumenti di difesa e quindi se pur puo’ essere
sopportabile una simile «compressione» dei diritti di difesa per le
sanzioni pecuniarie, non puo’ essere considerata accettabile con
riferimento a sanzioni amministrative personali, come appare
giuridicamente corretto qualificare la decurtazione dei punti dalla
patente di guida.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge n. 87/1953;
Ritenute la rilevanza e non manifesta infondatezza;
Solleva d’ufficio la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 per
contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Costituzione della Repubblica
italiana, nella parte in cui prevede che la sanzione della
decurtazione del punteggio dalla patente di guida sia applicabile al
proprietario del veicolo quando non si accerti nell’immediatezza
l’effettivo conducente – trasgressore;
Sospende il presente giudizio a n. 814 del Ruolo Generale degli
affari contenziosi per l’anno 2003;
Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi’ deciso in Carrara, addi’ 14 aprile 2004
Il giudice: Tortorelli