Civile
Patente a punti: i chiarimenti del Ministero in merito alla decurtazione dei punti al proprietario
Patente a punti: i chiarimenti del Ministero in merito alla
decurtazione dei punti al proprietario
Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
N.300/A/1/33792/109/16/1
Roma, 14.9.2004
Oggetto: Ulteriori
disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti.
Si fa seguito alla circolare n.
300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 con la quale
venivano fornite le prime indicazioni operative per garantire il corretto
funzionamento della nuova procedura della patente a punti di cui all’art. 126
bis C.d.S.
In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura, che ha mostrato
complessivamente apprezzabili risultati dal punto di vista della concreta
riduzione degli incidenti stradali, si sono manifestate alcune problematiche e
sono stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare, si
intende dare risposta allo scopo di garantire una corretta ed uniforme
applicazione della procedura della patente a punti.
1. Patente a punti per conducenti
titolari di patenti rilasciate da Stato estero
Sciogliendo la riserva formulata
al punto 8 della circolare n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che
è stata attivata una sezione speciale dell’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida destinata a contenere le generalità dei conducenti stranieri che
hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di
punti.
Le conseguenze dell’annotazione
delle violazioni commesse da conducenti stranieri sono descritte nell’art. 6
ter della legge 214/2003 e riguardano coloro che nel loro Paese di origine non siano sottoposti ad un regime simile alla
patente a punti.
Con le procedure di trasmissione
stabilite dall’art.126-bis C.d.S., gli organi di
polizia stradale possono, dunque, procedere ad alimentare la banca dati con le informazioni
relative ai conducenti titolari di patenti straniere ai quali siano state
applicate sanzioni che prevedono penalizzazioni sulla patente.
In
attesa della redazione di un elenco degli Stati che prevedono nel loro
ordinamento un meccanismo analogo a quello della patente a punti, codesti
Uffici invieranno la segnalazione all’Anagrafe nazionale per tutte le
violazioni commesse da conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati
diversi dall’Italia.
2. Decurtazione dei punti nei
confronti di titolare di patente identificato
successivamente.
Come indicato al punto 3 della
circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del
comma 2° dell’art. 126-bis, nel caso in cui il conducente non sia stato
identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, la decurtazione di
punteggio viene attribuita, se munito di patente, al
proprietario del veicolo, salvo che questi, entro 30 giorni dalla notifica del
verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida del
mezzo al momento dell’accertamento.
In tale ultima eventualità, in
questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono
sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di
polizia. Sull’argomento, acquisito il conforme parere dell’Ufficio Studi,
Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e dell’Ufficio Affari Legislativi
e Coordinamento Studi ed Analisi del Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, si precisa quanto segue.
Qualora il proprietario del
veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia
pervenire all’ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui
all’allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida,
avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio in forma autocertificata ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente
identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore
notifica del verbale.
Qualora,
invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale
comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da
quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere
notificato al soggetto indicato come l’effettivo trasgressore.
La notifica del verbale alla
persona indicata come conducente deve essere effettuata
sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria,
sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.
In quest’ultimo caso, il verbale
non può considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere
contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca anche
per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In tali
circostanze, infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità di
provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt.
203 o 204 bis, C.d.S..
Se il
conducente a cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso, la somma
versata in precedenza dall’obbligato in solido deve essergli sempre restituita
comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.
Nel caso in cui, invece, la
persona indicata come trasgressore non provveda al
pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi
definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione
dei punti sarà inviata all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con le
generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata al
Prefetto per l’irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente di
guida.
In tal caso, la somma pagata in
precedenza dall’obbligato in solido sarà introitata quale pagamento in misura
ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo, in
relazione alla tempestività del pagamento effettuato.
3. Richiesta di
fornire le generalità del trasgressore a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio.
Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l’art.126 bis C.d.S. impone
obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla
guida al momento dell’accertamento dell’illecito.
La norma, utilizzando il termine
"proprietario" non intende riferirsi soltanto al soggetto che
esercita un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che, per effetto
di un contratto di locazione finanziaria ovvero per l’esistenza di un usufrutto
o di un altro diritto di riservato dominio sul bene, ai sensi dell’art.196 C.d.S., sono obbligati in solido con il trasgressore, in
vece del proprietario del veicolo. In tali situazioni, infatti, il proprietario
del veicolo non può esercitare né di fatto né di
diritto alcun potere di controllo sul veicolo ed il verbale di contestazione
non dovrebbe essergli neanche notificato, atteso che non è tenuto al pagamento
della relativa sanzione pecuniaria in solido con il trasgressore.
Per questo motivo, anche allo
scopo di non gravare inutilmente l’amministrazione di spese di notifica che non
potranno essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale di
contestazione e la richiesta di fornire le informazioni
relative alla persona che si trovava alla guida
debbano essere notificate direttamente al locatario, all’usufruttuario o
all’acquirente con patto di riservato dominio che, tra l’altro, risultano
espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di
circolazione.
4. Richiesta di fornire le
generalità del trasgressore ad impresa
l’art.
126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia una persona
giuridica, l’onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al
legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica
la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o
fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente.
Con l’espressione "persona
giuridica" la norma ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche
diverse dalla persona fisica anche se, secondo le
norme del codice civile, sono sprovviste di personalità giuridica in senso
stretto. Per questo motivo, la procedura sopraindicata si ritiene possa
applicarsi a tutte le associazioni, imprese e società, comprese quelle di
persone, intestatarie di veicoli, anche se prive di personalità giuridica,
purché, sulla base delle risultanze della carta di
circolazione, il veicolo risulti intestato a nome della società o
dell’associazione e non a nome del singolo socio, amministratore o presidente
della stessa.
5. Decurtazione di punti a
seguito di illeciti penali
Quando sono accertati illeciti
previsti dal codice della strada che conservano
carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai
quali consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la
comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire
solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che
sia trascorso il termine per i possibili gravami senza che questi siano attivati
dal reo.
La decurtazione si può applicare
anche in caso di condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura non può
essere inquadrata come sanzione accessoria conseguente all’illecito.
Visto che non esiste, allo stato
attuale della normativa, un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna
né da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte dello stesso
responsabile, codesti Uffici avranno cura di seguire periodicamente lo stato
del procedimento penale sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a
fornire le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire
l’effettuazione della comunicazione prescritta dall’art.126 bis C.d.S..
6. Termine per la comunicazione
della decurtazione
Secondo le disposizioni dell’art.
126 bis, comma 2, C.d.S. il termine di 30 giorni entro il
quale deve avvenire la comunicazione all’Anagrafe nazionale circa la
decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l’organo di polizia ha avuto
comunicazione dell’avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da
quando ha ricevuto formale comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura
ridotta ovvero dell’esito dell’eventuale gravame presentato avverso il verbale.
Tale termine ha carattere
ordinatorio, come appare evidente dal contesto
normativo in cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una
conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso un
autonomo gravame. Ne consegue che l’organo di polizia che ha accertato
l’illecito ha sempre l’obbligo di effettuare la
comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni
dalla definizione del verbale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
***
Allegato 1
alla
circolare prot n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004
da
COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE (*)
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL
CONDUCENTE
al
verbale di contestazione nr……… di Registro Generale nr………
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………..
nato a
…………………………………………………………………. .prov………..il………/………/……….
residente
in………………………………………………………………………………………..prov…………..
via…………………………………………………………………………………………………………n.………
dopo
aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione nr……… di
Registro generale nr………… notificato in data ……..dalla Sezione Polizia Stradale
di…………..
consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni,
(art 76 DPR 445/2000), sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
che
nelle
circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si
trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione
contestata.
Ai fini dell’applicazione delle
conseguenti misure indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione
della patente) comunica di essere titolare di patente
di guida cat………….nr………………………… rilasciata da ([1]) …………………………………………………………
in
data……../………/…………… valida fino al ……../………/…………….
Si allega alla presente
dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di
guida che, ai sensi dell’art.38, C. I-III T.U. 445/2000 e della Risoluzione
n116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti
gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.
………………………… lì……………….
Firma
___________________________________
Istruzione per la compilazione
della dichiarazione
(*)
QUESTO MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO solo dalla persona che dichiara di essere
l’effettivo responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò,
dall’obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora
l’effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la
comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta
pervenire alla Sezione Polizia Stradale in carta semplice, riproducendo i dati
anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e (se noto) della patente del
trasgressore
· Alla dichiarazione deve essere
allegata la fotocopia della patente (sia nella parte anteriore che in quella
posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase “Io
sottoscritto/a —–nato/a a —- il —e residente a
——in via —DICHIARO che la fotocopia del seguente documento, è conforme
agli originali in mio possesso.” La copia fotostatica deve essere firmata”.
· La dichiarazione deve essere firmata
in originale e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata) alla
Sezione Polizia Stradale che ha notificato il verbale a cui è allegata, entro
30 giorni dalla notifica stessa.
· Qualora il conducente sia
persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la
dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non ha allegata
la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo
notificato, alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo
carico.