Lavoro e Previdenza

Friday 29 April 2005

Parere negativo del Garante della concorrenza sul disegno di legge per una nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e per l’ istituzione di un albo degli informatori scientifici del farmaco.

Parere negativo del Garante della concorrenza sul disegno di legge per
una nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica e per l’istituzione di un
albo degli informatori scientifici
del farmaco.

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L’Autorità garante della Concorrenza
e del Mercato ha deliberato, nella riunione del 13 aprile 2005, una
segnalazione in merito al disegno di legge sulla "Nuova regolamentazione
delle attività di informazione
scientifica e farmaceutica e istituzione dell’albo degli informatori
scientifici del farmaco" individuando alcuni profili in contrasto con i
principi della concorrenza e del libero mercato.

Il ddl, attualmente assegnato allaCommissione
Igiene e Sanità del Senato in sede deliberante, prevede, tra l’altro,
l’istituzione di un apposito albo professionale degli informatoriscientifici
del farmaco.

L’orientamento, espresso
dall’Autorità in diverse occasioni, rileva che la regolamentazione dei servizi
professionali è appropriata solo se soddisfa esigenze di carattere generale e
nei casi in cui si ritiene sia possibile sanare
distorsioni presenti nel mercato.

L’Autorità, inoltre, sottolinea che la stessa Commissione Europea nella
"Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali" ha sostenuto
che la costituzione di nuovi ordini professionali e dei relativi albi comporta
una significativa restrizione della concorrenza, rappresentando, in molti casi,
solo un’ingiustificata limitazione all’entrata di nuovi operatori.

Un altro punto del ddl su cui l’Autorità ha ritenuto di intervenire riguarda
l’obbligo del superamento di un esame di Stato per
l’iscrizione all’albo degli informatori
scientifici del farmaco. Su questo tema si rileva che, in Italia, già altre
normative tengono conto sia di assicurare adeguate conoscenze tecniche da parte
di queste figure professionali, sia di favorire un adeguato
e corretto svolgimento dell’attività in questione. In sintesi, i requisiti per
svolgere l’attività di informatore
scientifico sono già previsti per legge e, inoltre, sono verificati dalle
stesse case farmaceutiche, che hanno i mezzi e l’interesse per accertarli.

Nel sottolineare,
infine, che in tutti gli altri Stati membri dell’unione europea, non sembra
essere presente un albo di questo genere di professione, l’Autorità ha ritenuto
che la disciplina in esame comporta un’ingiustificata restrizione della
concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi offerti dagli informatori scientifici e auspica che i rilievi
evidenziati abbiano riscontro in sede parlamentare.