Civile

Friday 10 February 2006

Par condicio: le regole per le Tv private

Par condicio: le regole per le Tv
private

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni – Delibera n. 29/06/CSP Disposizioni di attuazione
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso
ai mezzi di informazione relative alle
campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006

L’Autorità

NELLA riunione della Commissione
per i servizi e i prodotti del 1 febbraio 2006 ed in particolare nella sua
prosecuzione del 3 febbraio 2006;

VISTO
l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993,
n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive
modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000,
n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso
ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003,
n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del
pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

VISTO il decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione
ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione" ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;

VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente
"Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera
dei deputati", e successive modificazioni;

VISTO il
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica";

VISTI la legge 27 dicembre 2001,
n. 459, recante "Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all’estero" e il regolamento di attuazione
contenuto nel D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104;

VISTA la legge 21 dicembre 2005,
n. 270, recante "Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n.
215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre
2004, n. 261;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP
del 1 febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei
principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione
nei periodi non elettorali";

RILEVATO che nei giorni 9 e 10
aprile 2006 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

EFFETTUATE
le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28;

UDITA la relazione dei
Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi
dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;

delibera

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità
e ambito di applicazione)

Le disposizioni di cui al
presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina
dell’accesso ai mezzi di informazione,
si riferiscono alle consultazioni per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006 e si
applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che
esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della
stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno
effetto dalla data di indizione dei comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.disposta con decreto del Presidente della Repubblica

Articolo 2

(Soggetti
politici)

Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti
politici:

nel
periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la
data di presentazione delle candidature:

le forze
politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento
nazionale;

le forze
politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con
almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

le forze
politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che abbiano eletto
con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che
sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate
dall’articolo 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

nel
periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella
di chiusura della campagna elettorale:

le liste
presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare
almeno un quarto del totale degli elettori e le relative coalizioni, secondo
quanto previsto dall’articolo 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due
liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della
Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui
al precedente punto I, lettera a);

le liste
politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II – RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA

Capo I – disciplina delle
trasmissioni delle emittenti nazionali

Articolo 3

(Riparto
degli spazi di comunicazione politica)

Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel
periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del presente provvedimento e la
data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente
televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica
riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall’articolo 4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

nel
periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la
data di presentazione delle candidature, per l’ottanta per cento e in modo
paritario tra i soggetti politici di cui all’articolo 2, comma 1, punto I),
lettera a), e per il restante venti per cento, ai soggetti politici di cui
all’articolo 2, comma 1, punto I), lettere b) e c) in proporzione alla
consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento;

nel
periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella
di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste
e per il 50% alle coalizioni di cui all’articolo 2, comma 1, punto II), lettera
a). Il tempo relativo alle liste è ripartito a metà
tra le liste concorrenti per l’elezione della Camera e per l’altra metà tra le
liste concorrenti per l’elezione al Senato. Sia il tempo riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste è ripartito con
criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a
ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, in modo che
nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della
metà delle trasmissioni, salvo che il numero di liste componenti una coalizione
sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti.

L’eventuale assenza di un
soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita
menzione delle predette assenze.

Le trasmissioni di comunicazione
politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle
emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le
ore 7.00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche
nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore
1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di
equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre che
nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più
trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.
I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari
sono tempestivamente comunicate all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono
diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

E’ possibile realizzare
trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra
i soggetti politici.

Ai programmi di comunicazione
politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma
1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in
corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.

Le trasmissioni di cui al presente
articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata, sono
sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.

Articolo 4

(Conferenze-dibattito
dei rappresentanti delle coalizioni nazionali)

Le emittenti televisive nazionali
private hanno facoltà di trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti
il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo
di cui all’articolo 9, in aggiunta ai programmi di cui al precedente articolo
3, una serie di conferenze-dibattito a cui partecipano, in contraddittorio, i
rappresentanti delle coalizioni di liste collegate di cui all’articolo 2, comma
1, punto II), lettera a).

Per tutto quanto attiene alla
struttura, all’organizzazione, alle modalità di svolgimento e al numero e ai
soggetti partecipanti si rinvia alle disposizioni emanate dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi per le conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali trasmesse dalla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Un giornalista scelto
dall’emittente televisiva modera la conferenza-dibattito con modalità analoghe
a quelle previste dalle disposizioni della Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui al
precedente comma 2.

Le emittenti televisive nazionali
private possono, altresì, richiedere alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo di trasmettere in contemporanea le
conferenze-dibattito diffuse in diretta dalla Rai,
purchè si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle
conferenze-dibattito previste.

Articolo 5

(Messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito)

Nel periodo intercorrente tra la
data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.

Articolo 6

(Modalità
di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

Per la trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di
cui all’articolo 5, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla
base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28:

il
numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto
all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di
condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

i
messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione
politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per
le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;

i
messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno
una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi
contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di
almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce
orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59;
seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 –
10:59;

i
messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge;

ciascun
messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

nessun
soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;

ogni
messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l’indicazione
del soggetto politico committente.

Articolo 7

(Comunicazioni
delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

Entro il quinto giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
le emittenti di cui all’articolo 6, comma 1, che intendono trasmettere messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito:

rendono
pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una
volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa
i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene
indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è
depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale
autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello
MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it;

inviano,
anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il
documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni
di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al
numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo
fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN,
reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.

A decorrere dal sesto giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al giorno precedente la data di presentazione delle
candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti
comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché
dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata
dalla consultazione. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 8

(Sorteggio
e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

La collocazione
dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno
avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

La collocazione
nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da
rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Articolo 9

(Programmi
di informazione trasmessi sulle emittenti
nazionali)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di
trattamento, l’obiettività, la correttezza e la completezza, l’equità e la
lealtà e l’imparzialità dell’informazione e la
pluralità dei punti di vista, e di assicurare all’elettorato la più ampia informazione
sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione
elettorale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione
radiotelevisiva, i programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private,
riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si
conformano ai seguenti criteri:

la
presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del
Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo
in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità
dell’informazione su fatti od eventi di
interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca ed evitando un uso
ingiustificato delle riprese;

quando
vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla
lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei
diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in
modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i
due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate
alla lettera a). Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di
critica che, in chiara distinzione tra informazione
e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle
persone;

fatti
salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei programmi di
approfondimento informativo, a cominciare da
quelli di maggiore ascolto, qualora in essi assuma carattere rilevante
l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, anche su temi programmatici
della campagna elettorale, dovranno essere garantiti, su base paritaria,
l’accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni e complessivamente
assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei
soggetti politici di cui all’articolo 2, in forma di equilibrato contraddittorio,
sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste
concorrenti, nell’ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente
delibera;

Le emittenti radiotelevisive
nazionali private sono tenute a comunicare all’Autorità, con cadenza
settimanale, il calendario delle trasmissioni di cui alla
precedente lettera c) e all’articolo 4.

In tutte le trasmissioni
radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi
politici autogestiti e dai programmi di informazione
è vietata la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici,
membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali nei
termini e alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e non possono
essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che
riguardano vicende o fatti personali di personaggi politici.

Nel periodo di cui al precedente
comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici
autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o
preferenze di voto.

Direttori dei programmi, registi,
conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed
imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del
pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Correttezza ed imparzialità
devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche
non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

Nelle trasmissioni di cui al
presente articolo non sono consentiti interventi video o audio in diretta non
preannunciati all’inizio delle medesime

Articolo 10

(Illustrazione
delle modalità di voto)

Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private
illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per
i giorni 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale e
alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto
previste per gli elettori affetti da disabilità, e per i malati
intrasportabili.

Articolo 11

(Programmi
diffusi all’estero)

Le emittenti televisive nazionali
private i cui programmi sono diffusi all’estero
pongono particolare cura nell’assicurare un’informazione
articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul
dibattito politico, sulle informazioni
relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella
medesima circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini
italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale.

Le emittenti televisive nazionali
private i cui programmi sono ricevuti all’estero
assicurano adeguata informazione ai cittadini
che votano nella circoscrizione estero.

In caso di soggetti esercenti più
reti televisive con diffusione o ricezione all’estero, gli adempimenti di cui
al presente articolo si intendono riferiti alla rete
di maggior copertura ed ascolto.

Capo II – disciplina delle
trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 12

(Programmi
di comunicazione politica)

I programmi di comunicazione
politica, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali
intendono trasmettere tra l’entrata in vigore del presente provvedimento e la
chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle
fasce orarie e al tempo di trasmissione.

L’eventuale assenza di un
soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi
spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita
menzione delle predette assenze.

La parità di
condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui
all’articolo 2, comma 1.

Le trasmissioni di comunicazione
politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle
emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche
locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1:00
del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di
equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso
analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono
comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non
costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei
predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto
organo, che ne informa l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione
anche ai non udenti.

E’ possibile realizzare
trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra
i soggetti politici.

Ai programmi di comunicazione
politica sui temi della consultazione elettorale di cui all’articolo 1, comma
1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in
corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.

Articolo 13

(Messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito)

Nel periodo intercorrente tra la
data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna
elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali
possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Per la trasmissione dei messaggi
politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive
locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri
fissati dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

il
numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto
all’articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di
condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

i
messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione
politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per
le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti
radiofoniche;

i
messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno
una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi
contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di
programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di
almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce
orarie, progressivamente a partire dalla prima:

prima
fascia 18:00 – 19:59;

seconda
fascia 12:00 – 14:59;

terza
fascia 21:00 – 23:59;

quarta
fascia 7:00 – 8:59;

quinta
fascia 15:00 – 17:59;

sesta
fascia 9:00 – 11:59;

i
messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge;

nessun
soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di
programmazione sulla stessa emittente;

ogni
messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale
gratuito" con l’indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 14

(Comunicazioni
delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito)

Entro il quinto giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

rendono
pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una
volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa
i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene
indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è
depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web
dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici
richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale
autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it;

inviano,
anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o,
ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
informa l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con
almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al
documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro
collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A decorrere dal sesto giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano,
anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le
comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché
dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata
dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli
MAG/3/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.

Articolo 15

(Numero
complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del
competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero
complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti
politici richiedenti, in relazione alle risorse
disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e concernente la
ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della
somma stanziata per l’anno 2006.

Articolo 16

(Sorteggi
e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

La collocazione
dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno
avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto
l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello
stesso.

La collocazione
nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza
di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di
rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da
rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce

Articolo 17

(Messaggi
politici autogestiti a pagamento)

Nel periodo intercorrente tra la
data di entrata in vigore del presente provvedimento e
quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e
televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a
pagamento, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004.

Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche
uniformi a tutti i soggetti politici.

Dalla data di entrata
di vigore del presente provvedimento fino a tutto il penultimo giorno
antecedente la data delle votazioni, le emittenti radiofoniche e televisive
locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono
tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da
trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore
ascolto, per tre giorni consecutivi.

Nell’avviso di cui al comma 3 le
emittenti radiofoniche e televisive locali informano
i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato
l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento,
consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

le
condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine
ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

le
modalità di prenotazione degli spazi;

le
tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni
singola emittente radiofonica e televisiva locale;

ogni
eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione
degli spazi.

Ciascuna emittente radiofonica e
televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni
degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione
temporale.

Ai soggetti politici richiedenti
gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute
le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi
acquistati.

Ciascuna emittente radiofonica e
televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi
di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di
pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di
verificare in modo documentale i listini tabellari in
relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per
l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

Nel caso di diffusione di spazi per
i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse
aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni
area territoriale.

La prima messa in onda
dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione
dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti
e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio
elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico
committente.

Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in
sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio
elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico
committente.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la
cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in
periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75%
di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per
ciascun candidato.

Articolo 18

(Trasmissioni
in contemporanea

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in
contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella
legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di
trasmissione non in contemporanea.

Articolo 19

(Programmi
di informazione trasmessi sulle emittenti
locali)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione,
come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il
pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza,
la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di
vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla
consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio e il
contraddittorio tra i soggetti politici.

Resta comunque
salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara
distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere
comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e
all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n.
78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
come definite all’articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

Nel periodo di
cui al comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Direttori dei programmi, registi,
conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed
imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del
pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Correttezza ed imparzialità
devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche
non direttamente partecipante alla competizione elettorale.

Capo III – Disposizioni
particolari

Articolo 20

(Circuiti
di emittenti radiotelevisive locali)

Ai fini del presente
provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti
locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate
come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione
del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito,
sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali
dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo 38
della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Ai fini del presente
provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177.

Rimangono ferme per ogni
emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni
previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

Ogni emittente risponde
direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea

Articolo 21

(Imprese
radiofoniche di partiti politici)

In conformità a quanto disposto
dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai
Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di
radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito
politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo
11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia
gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

I partiti sono tenuti a fornire
con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni
indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo
ufficiale del partito

Articolo 22

(Conservazione
delle registrazioni)

Le emittenti radiotelevisive sono
tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi
sino al giorno della votazione per i tre mesi
successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del
procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata
notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre
1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi o recate ai sensi dal presente provvedimento.

TITOLO III – STAMPA QUOTIDIANA E
PERIODICA

Articolo 23

(Comunicato
preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici)

Entro il quinto giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a
qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle
forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei
relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la
stampa periodica si tiene conto della data di effettiva
distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo e
non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non
sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato
preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero
successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata,
salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi
di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.

Il comunicato preventivo deve
essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione,
sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali
dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della
testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su
richiesta, concernente:

le
condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del
termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il
quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

le
tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni
singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

ogni
eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione
degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di
accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

Devono essere riconosciute ai
soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno
di essi per il modulo acquistato.

Ogni editore è tenuto a fare
verificare in modo documentale, su richiesta dei
soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi
in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe
per gli spazi medesimi.

Nel caso di edizioni
locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali
intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione
pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le
pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di
cui al comma 2.

La
pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce
condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la
consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine
stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate
periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno
successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 24

(Pubblicazione
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

I messaggi politici elettorali di
cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere
riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in
spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna
testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con
l’indicazione del soggetto politico committente.

Sono vietate forme di messaggio
politico elettorale diverse da quelle elencate al
comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 25

(Organi
ufficiali di stampa dei partiti)

Le disposizioni sulla diffusione,
a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e
sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe
elettorali di coalizioni, liste e candidati.

Si considera organo ufficiale di
partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella
testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto
ufficiale del partito o del movimento politico.

I partiti, i movimenti politici,
le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con
tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati

TITOLO IV – SONDAGGI POLITICI ED
ELETTORALI

Articolo 26

(Divieto
di sondaggi politici ed elettorali)

Nei quindici giorni precedenti la
data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato
rendere pubblici o comunque diffondere i risultati,
anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli
orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono
stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata,
altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di
soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie
preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

Nel periodo che precede quello di
cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati
dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota
informativa" che ne costituisce parte
integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il
soggetto che realizza il sondaggio:

il
soggetto che ha realizzato il sondaggio;

il
committente e l’acquirente del sondaggio;

i
criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di
"sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non
rappresentativo";

il
metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;

il
numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;

il testo
integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del
sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

la
percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

la data
in cui è stato realizzato il sondaggio.

I sondaggi di cui al comma 2,
inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili
dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa"
di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web
istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28.

In caso di pubblicazione dei
risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa"
di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito
riquadro.

In caso di diffusione dei
risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa"
di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal
conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

In caso di diffusione radiofonica
dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa"
di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 27

(Compiti
dei Comitati regionali per le comunicazioni)

I Comitati regionali per le
comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono,
nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli
articoli 14, 15 e 16, i seguenti compiti:

di
vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente,
del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle
emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto
concerne le trasmissioni a carattere regionale;

di
accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli
eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

Articolo 28

(Procedimenti
sanzionatori)

Le violazioni delle disposizioni
della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di
quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono
perseguite d’ufficio dall’Autorità, al fine dell’adozione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto
politico interessato può comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

Il Consiglio nazionale degli
utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle
disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al
presente atto.

La denuncia delle violazioni deve
essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o
all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al
competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto
organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza
territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto
Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorità o dalla denuncia
entro le successive dodici ore.

La denuncia indirizzata
all’Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va
accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia
medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della
trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono
riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data
e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata
argomentazione.

Qualora la denuncia non contenga
gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio
dei suoi poteri d’ufficio avvia l’istruttoria, dando, comunque,
precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1
riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed
editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si
avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito
presso l’Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione
o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi
di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa
all’Autorità.

I procedimenti riguardanti
le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti
sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero,
ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto
previsto al comma 10.

Il Gruppo della Guardia di
Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da
parte di emittenti radiotelevisive locali, delle
disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione
delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente
Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax,
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Comitato di cui al comma 8
procede ad una istruttoria sommaria, se del caso
contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le
eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione.
Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un
adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso
Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale
di accertamento, redatto, ove necessario, in
cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle
modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le
quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia,
decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del
Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interessi
dell’Autorità medesima.

In ogni caso, il Comitato di cui
al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi
rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

Gli Ispettorati Territoriali del
Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati
regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi.

Le emittenti radiotelevisive
private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni
dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di
programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti
comportamenti.

L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti
dall’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma
dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come
introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione
delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.

Nell’ipotesi in cui il
provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria
della parità di accesso ai mezzi di informazione,
come individuata dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le
emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel
termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella
prima trasmissione o pubblicazione utile.

Le sanzioni amministrative
pecuniarie stabilite dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per
le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate
dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative
disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di
attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il
pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre
1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali
sono state commesse le violazioni, qualora ne venga
accertata la responsabilità.

L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nell’ipotesi di accertamento delle
violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle campagne per
le elezioni della Camera dei deputati e del Senato delle Repubblica di cui alla
presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del
sistema integrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare
di cariche di governo e ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge
20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede
all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Articolo 29

(Norme
finali)

In caso di coincidenza
territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale con altre
consultazioni elettorali amministrative o referendarie saranno
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28
relative a ciascun tipo di consultazione.

Il presente provvedimento entra
in vigore dalla data di indizione dei comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La presente delibera è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel
sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 3 febbraio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a
quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola