Lavoro e Previdenza
Pagamento dilazionato dei debiti contributivi. Criteri per la concessione di rateazioni in 60 mensilità . INPS CIRCOLARE N. 74 del 05.05.2004
Pagamento dilazionato dei debiti contributivi. Criteri per la concessione di rateazioni in 60 mensilità.
INPS CIRCOLARE N. 74 del 05.05.2004
SOMMARIO: La circolare dà attuazione alla legge 8 agosto 2002 n. 178, art.3, c.3bis riguardante il pagamento dilazionato dei crediti contributivi iscritti a ruolo.
La facoltà di concedere rateazioni per il pagamento dei contributi previdenziali è disciplinata, come è noto, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, art. 2, comma 11, dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, comma 17 e dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, art.3, comma 3 bis.
La legge 389/89 demanda agli enti previdenziali la decisione delle domande di dilazione limitando la competenza alla concessione fino ad un massimo di 24 mensilità, secondo criteri sanciti dai rispettivi Consigli di Amministrazione, mentre affida al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la facoltà di autorizzare il prolungamento fino a 36 rate.
Il Consiglio di Amministrazione ha, a suo tempo, dettato i criteri per la trattazione e la concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi con le delibere n. 288 dell’11.4.1995, n. 356 dell’11.3.1997 e n. 471 del 12.10.1999.
In particolare, con la deliberazione n. 471/1999, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.2 – comma 11 – della citata nella legge 7.12.1989 n. 389 ed allo scopo di completare il processo di decentramento delle attività istituzionali, il Consiglio ha demandato ai Direttori Regionali la competenza a decidere, negli stessi limiti e con gli stessi criteri, le domande di rateazione presentate presso le sedi residenti nel territorio regionale ed ha affidato alla sede regionale stessa la funzione di tramite tra le sedi ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima svolta dagli uffici della Direzione Centrale Entrate Contributive (1).
La legge 388/2000, art. 116, comma 17 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di concedere, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, rateazioni fino a 60 mensilità nei casi previsti dal comma 15, lettera a) dello stesso articolo e precisamente qualora ricorrano le “oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza”; nonché “nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi, derivanti da fatto doloso del terzo, denunciato all’Autorità Giudiziaria entro il termine di cui all’art. 124, primo comma, del codice penale.”(2)
Infine la legge 8 agosto 2002 n. 178 ( G.U.n. 178 del 10.08.2002), art. 3, c. 3 bis, modificando l’art.2, c.11, della citata legge 389/89, ha attribuito agli enti gestori delle assicurazioni sociali la competenza a concedere rateazioni fino a n. 60 rate, ma ha limitato tale facoltà al pagamento dei crediti iscritti a ruolo.
In sostanza, dall’11 agosto 2002, giorno successivo all’entrata in vigore di quest’ultima norma, sussistono due diversi criteri: l’uno riguardante i crediti non iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati dai Direttori Regionali dell’Istituto fino a 24 mensilità, prorogabili a 36, su autorizzazione del Ministero del Lavoro o a 60 per i casi eccezionali previsti dall’art.116, c.17, previa autorizzazione interministeriale; l’altro riguardante i crediti iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati autonomamente dagli organi dell’Istituto fino a 60 mensilità. La disposizione contenuta nella citata legge n. 178/2002, art.3, c.3bis, infatti, recita testualmente:
“Il pagamento dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge iscritti a ruolo dagli enti impositori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 11, del D.L. 9.10.1989 n. 338, convertito con modificazioni, nella legge 7.12.1989, n. 389, nel limite massimo di 60 mesi, con provvedimento motivato degli stessi enti impositori”. Considerato che la norma non contiene innovazioni circa gli organi deputati a decidere, si ritiene tuttora valida l’attribuzione della funzione ai Direttori Regionali.
Con la deliberazione allegata, adottata dal Vice Commissario dell’Istituto, nell’esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione, sono stati definiti i criteri in base ai quali i Direttori Regionali sono autorizzati a concedere rateazioni fino a 60 mensilità per i crediti iscritti a ruolo, allo scopo di omogeneizzare il comportamento delle strutture periferiche e di standardizzare le motivazioni dei provvedimenti adottati.
Si precisa che, almeno relativamente ai crediti iscritti a ruolo, la facoltà di autorizzare dilazioni a 60 rate comprende, ovviamente, anche l’attribuzione al Direttore Regionale della facoltà di decidere le rateazioni in 36 mensilità, che, prima della citata legge 178/2002, erano tutte di competenza del Ministero.
I criteri contenuti nella delibera allegata sono immediatamente applicabili alle domande presentate dall’11 agosto 2002 e non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano di ammortamento, indipendentemente dal periodo di riferimento del debito.
Per quanto concerne le attività da espletare e la documentazione da richiedere ai soggetti che intendono avvalersi della norma in oggetto, occorre fare riferimento alle disposizioni già emanate (3).
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Note: (1)cfr. circ. n.123 dell’8.5.1995; circ. 192 del 29.10.1999; circ.n. 110 del 7.6.2000. (2) cfr. circ.n. 165 del 22.8.2001. (3) cfr. circ.88 del 9.5.2002
Allegato 1
I.N.P.S.
GESTIONE COMMISSARIALE
( D.I. 28 novembre 2002)
D E T E R M I N A Z I O N E N…………..
del …………………..
I L V I C E C O M M I S S A R I O
– Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
– Visto il DPR 24 settembre 1997 n. 366;
– Visti i decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2002, del 23 dicembre 2002, del 28 febbraio 2003, del 30 giugno 2003, del 30 dicembre 2003, del 30 gennaio 2004 e del 27 febbraio 2004 con i quali sono stati, rispettivamente, nominati e confermati fino al 30 aprile 2004 il Commissario Straordinario ed il Vice Commissario, con il compito di esercitare i poteri del Presidente dell’Istituto e del Consiglio di Amministrazione;
– Vista la determinazione commissariale n. 4 del 3 dicembre 2002 con la quale il Commissario straordinario dell’Istituto, Avv. Gian Paolo Sassi, ha delegato al Vice Commissario dott. Giancarlo Filocamo i poteri inerenti le Entrate Contributive;
– Visto l’art. 2-comma 11-del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;
– Visto l’art. 116, comma 17 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
– Visto l’art.3- comma 3bis- della legge 8 agosto 2002 n. 178 che attribuisce agli enti impositori la competenza a decidere la concessione di rateazioni fino a n. 60 mensilità;
– Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell’11 aprile 1995, modificata con delibera n. 356 dell’11 marzo 1997 e n. 471 del 12 ottobre 1999;
– Su proposta del Direttore Generale
D E T E R M I N A
i criteri per la concessione di una rateazione in n. 60 mensilità, per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo, sono quelli riconducibili ad una delle seguenti cause:
a) calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini;
b) procedure concorsuali dichiarate;
c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
e) trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
f) contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti;
g) debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale;
h) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza;
i) fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui all’art. 124, primo comma c.p., all’Autorità giudiziaria;
l) carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali territoriali o settoriali, qualora l’importo oggetto della dilazione sia di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali.
Per determinare la particolare rilevanza occorre verificare che il debito contributivo sia pari o superiore al doppio della media delle contribuzioni denunciate negli ultimi tre anni precedenti la domanda di rateazione.