Enti pubblici
Organizzazioni non governative. Pubblicato sulla G.U. 24.2.2005 il regolamento di semplificazione delle procedure amministrative MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DECRETO 15 Settembre 2004, n. 337
Organizzazioni non governative. Pubblicato sulla G.U. 24.2.2005 il regolamento di semplificazione delle procedure amministrative
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DECRETO 15 Settembre 2004, n. 337
Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative. (GU n. 45 del 24-2-2005 ) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale
dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello
Stato»;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 426, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative
concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad
impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale»;
Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Disposizioni in materia di finanziamenti del
Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo
sviluppo svolte da universita’ e da organizzazioni non governative»;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 2003», e, in particolare, l’articolo 3, comma 43, che
prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana
disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e
per semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita’
di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle
procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.
177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, recante regolamento recante «Norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia»;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2887/04,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 22 marzo 2004;
Udito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato
n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 31 maggio 2004;
Sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi
dell’articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuto, in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza e
semplificazione procedurale, alla osservazione formulata dalla III
Commissione della Camera dei deputati con parere espresso in data
1° luglio 2004, prevedendo lo svincolo automatico delle polizze
fideiussorie decorsi centottanta giorni dalla data di consegna del
rapporto finale da parte della organizzazione non governativa;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data
10 settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Esame e approvazione dei rapporti delle organizzazioni non
governative
1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui
all’articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativi ad
attivita’ di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti di
informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente
all’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Ai fini dell’approvazione da parte del Ministero degli affari
esteri e dei successivi controlli dell’Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero degli affari esteri, i rapporti intermedi e
finali presentati allo stesso Ministero degli affari esteri dalle
organizzazioni non governative sono corredati dalla seguente
documentazione:
a) lo stato di avanzamento descrittivo delle attivita’
realizzate;
b) il rendiconto finanziario, sottoscritto dal legale
rappresentante della organizzazione non governativa, composto da: 1)
elenco dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2) elenco
delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci;
c) la relazione di un revisore contabile iscritto da almeno tre
anni nell’apposito Registro di cui al decreto legislativo del
27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, attestante
l’attendibilita’ del rendiconto finanziario a seguito dell’esame
della documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al piano
finanziario al quale esso si riferisce.
3. Gli oneri relativi alla relazione del revisore contabile sono
evidenziati tra le voci di spesa del programma e gravano sul
contributo del Ministero degli affari esteri.
4. L’organizzazione non governativa ha l’obbligo di conservare
tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ai
progetti di cui al comma 1 presso la propria sede per un periodo di
almeno cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale
e della scheda di chiusura da parte della stessa organizzazione non
governativa.
5. L’amministrazione ha comunque facolta’ di effettuare, sia in
corso d’opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione del
rapporto finale, qualsiasi controllo sia presso la sede delle
organizzazioni non governative, sia nei Paesi nei quali si stanno
realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1.
6. Il rapporto finale e’, inoltre, corredato da una dichiarazione
del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal progetto e da una analoga dichiarazione del
legale rappresentante della organizzazione non governativa.
——————————————————————————–
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1.
– Si riporta il testo dell’art. 29, della legge
26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova
disciplina della cooperazione dell’ltalia con i Paesi in
via di Sviluppo.»:
«Art. 29 (Effetti della idoneita). – 1. Il Comitato
direzionale verifica – ai fini dell’ammissione ai benefici
della presente legge – la conformita’, ai criteri stabiliti
dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi
predisposti dalle organizzazioni non governative
riconosciute idonee, sentita la Commissione per le
organizzazioni non governative di cui all’art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere
concessi contributi per lo svolgimento di attivita’ di
cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al
70 per cento dell’importo delle iniziative programmate, che
deve essere integrato per la quota restante da forme
autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo
quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma
2-ter. Ad esse puo’ essere altresi’ affidato l’incarico di
realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri
saranno finanziati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalita’ di concessione dei contributi e dei
finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale,
sentito il parere della Commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attivita’ di cooperazione svolte dalle
organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita’ di natura non
commerciale.».
– Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37
S.O. reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa alla abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili.».
Note all’art. 3.
– Si riporta il testo dell’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176,
«Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia.»:
«Art. 5. (Autocertificazione). – 1. Fuori dei casi
previsti dall’art. 10, i contratti e subcontratti relativi
a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti
di rinnovo conseguenti a provvedimenti gia’ disposti, sono
stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di
apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti
che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della
dichiarazione deve essere autenticata con le modalita’
dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La predetta dichiarazione e’ resa dall’interessato
anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica
amministrazione riguardano:
a) attivita’ private, sottoposte a regime
autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia
di inizio da parte del privato alla pubblica
amministrazione competente;
b) attivita’ private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni.».
Art. 2.
Polizze fideiussorie
1. Alle polizze fideiussorie attivate nell’ambito delle convenzioni
firmate dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di
progetti relativi ad attivita’ di cooperazione internazionale
affidati ad organizzazioni non governative, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. L’importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del
finanziamento massimo non puo’ essere superiore al 5 per cento, ne’
inferiore al 2 per cento del finanziamento stesso, mentre l’importo
coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo e’ pari
all’importo dell’anticipo stesso.
3. L’importo della garanzia richiesta e’ stabilito di volta in
volta, nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni
di cui al comma 1.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento
di approvazione del rapporto finale, le polizze fideiussorie si
intendono svincolate senza necessita’ di ulteriori atti
amministrativi. Il predetto termine viene sospeso per i giorni
necessari alla organizzazione non governativa per rispondere ad
eventuali richieste di chiarimenti da parte del Ministero degli
affari esteri.
Art. 2.
Polizze fideiussorie
1. Alle polizze fideiussorie attivate nell’ambito delle convenzioni
firmate dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di
progetti relativi ad attivita’ di cooperazione internazionale
affidati ad organizzazioni non governative, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. L’importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del
finanziamento massimo non puo’ essere superiore al 5 per cento, ne’
inferiore al 2 per cento del finanziamento stesso, mentre l’importo
coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo e’ pari
all’importo dell’anticipo stesso.
3. L’importo della garanzia richiesta e’ stabilito di volta in
volta, nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni
di cui al comma 1.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento
di approvazione del rapporto finale, le polizze fideiussorie si
intendono svincolate senza necessita’ di ulteriori atti
amministrativi. Il predetto termine viene sospeso per i giorni
necessari alla organizzazione non governativa per rispondere ad
eventuali richieste di chiarimenti da parte del Ministero degli
affari esteri.
Art. 4.
Esame e approvazione dei rapporti relativi ai progetti in corso
1. Ai progetti relativi ad attivita’ di cooperazione internazionale
promossi dalle organizzazioni non governative, ivi compresi quelli di
informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6
dell’articolo 1. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), si
applica ai rapporti finali di chiusura dei progetti.
2. I rapporti relativi a progetti inerenti ad attivita’ di
cooperazione internazionale promossi da organizzazioni non
governative o ad esse affidati, ivi compresi i progetti di
informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di verifica alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvati
sulla base dell’accertata esistenza della seguente documentazione: a)
lo stato di avanzamento descrittivo delle attivita’ realizzate; b) il
rendiconto finanziario, che e’ composto da: 1) elenco dei
trasferimenti di valuta; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia
e nell’eventuale Paese beneficiario per voci, debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante dell’organizzazione non
governativa; 3) dichiarazione del legale rappresentante della
organizzazione non governativa attestante, sotto la propria
responsabilita’, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 15 settembre 2004
Il Ministro: Frattini
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 99