Enti pubblici

Friday 25 February 2005

Organizzazioni non governative. Pubblicato sulla G.U. 24.2.2005 il regolamento di semplificazione delle procedure amministrative MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DECRETO 15 Settembre 2004, n. 337

Organizzazioni non governative. Pubblicato sulla G.U. 24.2.2005 il regolamento di semplificazione delle procedure amministrative

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DECRETO 15 Settembre 2004, n. 337

Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative. (GU n. 45 del 24-2-2005 )  IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440, e successive

modificazioni    ed   integrazioni,   recante   «Nuove   disposizioni

sull’amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita’ generale

dello Stato»;

  Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  e successive

modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Regolamento   per

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello

Stato»;

  Vista  la  legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina

della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

  Visto  l’articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

recante  «Disciplina  dell’attivita’  di  Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

  Vista  la  legge  8 agosto  1996,  n.  426, recante «Conversione in

legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,

recante  differimento di termini previsti da disposizioni legislative

concernenti  il  Ministero  degli  affari  esteri e norme relative ad

impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»;

  Visto  il  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, recante

«Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non commerciali e

delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale»;

  Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed

integrazioni,  recante  «Disposizioni in materia di finanziamenti del

Ministero  degli  affari  esteri alle iniziative di cooperazione allo

sviluppo svolte da universita’ e da organizzazioni non governative»;

  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per

la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge

finanziaria  2003»,  e,  in  particolare, l’articolo 3, comma 43, che

prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare

entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge,   sentite   le   competenti  Commissioni  parlamentari,  emana

disposizioni  per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e

per  semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita’

di  cooperazione  internazionale,  con  particolare  riferimento alle

procedure    amministrative    relative   alle   organizzazioni   non

governative»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.

177,  recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987,

n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i

Paesi in via di sviluppo»;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.

252,  recante  regolamento  recante «Norme per la semplificazione dei

procedimenti   relativi  al  rilascio  delle  comunicazioni  e  delle

informazioni antimafia»;

  Udito  il  parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2887/04,

espresso   dalla   sezione   consultiva   per   gli   atti  normativi

nell’Adunanza del 22 marzo 2004;

  Udito  il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato

n.  2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

nell’Adunanza del 31 maggio 2004;

  Sentite   le   competenti   commissioni   parlamentari,   ai  sensi

dell’articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

  Ritenuto,  in particolare, di aderire, per ragioni di correntezza e

semplificazione  procedurale,  alla  osservazione formulata dalla III

Commissione  della  Camera  dei  deputati con parere espresso in data

1° luglio  2004,  prevedendo  lo  svincolo  automatico  delle polizze

fideiussorie  decorsi  centottanta  giorni dalla data di consegna del

rapporto finale da parte della organizzazione non governativa;

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai

sensi  dell’articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,

n.  400,  in  data 3 settembre 2004 ed il relativo nulla osta in data

10 settembre 2004, prot. n. 16836/DAGL/3.3.1/1;

                                Emana

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Esame   e   approvazione   dei   rapporti  delle  organizzazioni  non

                             governative

  1. Ai progetti promossi dalle organizzazioni non governative di cui

all’articolo  29  della  legge  26 febbraio  1987, n. 49, relativi ad

attivita’  di cooperazione internazionale, ivi compresi i progetti di

informazione e di educazione allo sviluppo, approvati successivamente

all’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  si applicano le

disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

  2.  Ai  fini  dell’approvazione da parte del Ministero degli affari

esteri  e  dei successivi controlli dell’Ufficio centrale di bilancio

presso  il  Ministero  degli  affari  esteri,  i rapporti intermedi e

finali  presentati  allo  stesso  Ministero degli affari esteri dalle

organizzazioni   non   governative   sono  corredati  dalla  seguente

documentazione:

    a) lo   stato   di   avanzamento   descrittivo   delle  attivita’

realizzate;

    b) il    rendiconto    finanziario,   sottoscritto   dal    legale

rappresentante  della organizzazione non governativa, composto da: 1)

elenco  dei trasferimenti di valuta nel Paese beneficiario; 2) elenco

delle spese effettuate, in Italia e nel Paese beneficiario, per voci;

    c) la  relazione  di un revisore contabile iscritto da almeno tre

anni  nell’apposito  Registro  di  cui  al  decreto  legislativo  del

27 gennaio  1992,  n.  88,  e  successive  modificazioni,  attestante

l’attendibilita’  del  rendiconto  finanziario  a  seguito dell’esame

della  documentazione giustificativa e la sua corrispondenza al piano

finanziario al quale esso si riferisce.

  3.  Gli  oneri  relativi alla relazione del revisore contabile sono

evidenziati  tra  le  voci  di  spesa  del  programma  e  gravano sul

contributo del Ministero degli affari esteri.

  4.  L’organizzazione  non  governativa  ha  l’obbligo di conservare

tutta  la  documentazione  amministrativa  e  contabile  relativa  ai

progetti  di  cui al comma 1 presso la propria sede per un periodo di

almeno  cinque anni successivi alla presentazione del rapporto finale

e  della  scheda di chiusura da parte della stessa organizzazione non

governativa.

  5.  L’amministrazione  ha  comunque  facolta’ di effettuare, sia in

corso  d’opera, sia entro cinque anni dalla data di presentazione del

rapporto  finale,  qualsiasi  controllo  sia  presso  la  sede  delle

organizzazioni  non  governative,  sia  nei Paesi nei quali si stanno

realizzando o si sono realizzati i progetti di cui al comma 1.

  6.  Il  rapporto finale e’, inoltre, corredato da una dichiarazione

del Ministero degli affari esteri che attesta il raggiungimento degli

obiettivi  previsti  dal  progetto e da una analoga dichiarazione del

legale rappresentante della organizzazione non governativa.

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          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della    Repubblica   italiana,

          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine

          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle

          quali  e’  operato il rinvio. Restano invariati il valore e

          l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all’art. 1.

              –  Si  riporta  il  testo  dell’art.  29,  della  legge

          26 febbraio  1987,  n.  49, pubblicata nel suppl. ord. alla

          Gazzetta  Ufficiale  28 febbraio  1987, n. 49, reca: «Nuova

          disciplina  della  cooperazione  dell’ltalia con i Paesi in

          via di Sviluppo.»:

              «Art.  29  (Effetti  della  idoneita). – 1. Il Comitato

          direzionale  verifica – ai fini dell’ammissione ai benefici

          della presente legge – la conformita’, ai criteri stabiliti

          dalla  legge  stessa,  dei  programmi  e  degli  interventi

          predisposti    dalle    organizzazioni    non   governative

          riconosciute   idonee,   sentita    la  Commissione  per  le

          organizzazioni non governative di cui all’art. 8, comma 10.

              2.   Alle   organizzazioni  suindicate  possono  essere

          concessi  contributi  per  lo  svolgimento  di attivita’ di

          cooperazione  da  loro promosse, in misura non superiore al

          70 per cento dell’importo delle iniziative programmate, che

          deve  essere  integrato  per  la  quota  restante  da forme

          autonome,  dirette  o  indirette,  di  finanziamento  salvo

          quanto  previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma

          2-ter.  Ad esse puo’ essere altresi’ affidato l’incarico di

          realizzare  specifici programmi di cooperazione i cui oneri

          saranno   finanziati   dalla   Direzione  generale  per  la

          cooperazione allo sviluppo.

              3.  Le  modalita’  di  concessione dei contributi e dei

          finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono

          stabilite  con  apposita delibera del Comitato direzionale,

          sentito  il  parere della Commissione per le organizzazioni

          non governative.

              4.   Le   attivita’   di   cooperazione   svolte  dalle

          organizzazioni  non governative riconosciute idonee sono da

          considerarsi,  ai  fini  fiscali,  attivita’  di natura non

          commerciale.».

              –  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  88,

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37

          S.O.  reca:  «Attuazione  della  direttiva  n.  84/253/CEE,

          relativa  alla  abilitazione  delle  persone incaricate del

          controllo di legge dei documenti contabili.».

          Note all’art. 3.

              –  Si  riporta  il  testo  dell’art. 5, del decreto del

          Presidente   della   Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252,

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1998, n. 176,

          «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei

          procedimenti  relativi  al  rilascio  delle comunicazioni e

          delle informazioni antimafia.»:

              «Art.  5.  (Autocertificazione).  –  1.  Fuori dei casi

          previsti  dall’art. 10, i contratti e subcontratti relativi

          a  lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti

          di  rinnovo conseguenti a provvedimenti gia’ disposti, sono

          stipulati,  autorizzati  o  adottati previa acquisizione di

          apposita  dichiarazione  con la quale l’interessato attesti

           che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di

          divieto,  di  decadenza o di sospensione di cui all’art. 10

          della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della

          dichiarazione  deve  essere  autenticata  con  le modalita’

          dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

              2.  La  predetta dichiarazione e’ resa dall’interessato

          anche  quando  gli  atti  e  i provvedimenti della pubblica

          amministrazione riguardano:

                 a) attivita’    private,    sottoposte    a    regime

          autorizzatorio,  che  possono essere intraprese su denuncia

          di    inizio   da   parte   del   privato   alla   pubblica

          amministrazione competente;

                 b) attivita’  private  sottoposte alla disciplina del

          silenzio-assenso,  indicate  nella  tabella  C  annessa  al

          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della

          Repubblica   26   aprile   1992,   n.   300,  e   successive

          modificazioni e integrazioni.».

                               Art. 2.

                        Polizze fideiussorie

  1. Alle polizze fideiussorie attivate nell’ambito delle convenzioni

firmate  dal  Ministero  degli  affari esteri per la realizzazione di

progetti   relativi   ad  attivita’  di  cooperazione  internazionale

affidati   ad   organizzazioni   non  governative,  si  applicano  le

disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

  2.  L’importo  coperto  dalla  polizza  fideiussoria a garanzia del

finanziamento  massimo  non puo’ essere superiore al 5 per cento, ne’

inferiore  al  2 per cento del finanziamento stesso, mentre l’importo

coperto  dalla  polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo e’ pari

all’importo dell’anticipo stesso.

  3.  L’importo  della  garanzia  richiesta  e’ stabilito di volta in

volta,  nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni

di cui al comma 1.

  4.  Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento

di  approvazione  del  rapporto  finale,  le  polizze fideiussorie si

intendono    svincolate    senza   necessita’   di   ulteriori   atti

amministrativi.  Il  predetto  termine  viene  sospeso  per  i giorni

necessari  alla  organizzazione  non  governativa  per  rispondere ad

eventuali  richieste  di  chiarimenti  da  parte  del Ministero degli

affari esteri.

                               Art. 2.

                        Polizze fideiussorie

  1. Alle polizze fideiussorie attivate nell’ambito delle convenzioni

firmate  dal  Ministero  degli  affari esteri per la realizzazione di

progetti   relativi   ad  attivita’  di  cooperazione  internazionale

affidati   ad   organizzazioni   non  governative,  si  applicano  le

disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

  2.  L’importo  coperto  dalla  polizza  fideiussoria a garanzia del

finanziamento  massimo  non puo’ essere superiore al 5 per cento, ne’

inferiore  al  2 per cento del finanziamento stesso, mentre l’importo

coperto  dalla  polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo e’ pari

all’importo dell’anticipo stesso.

  3.  L’importo  della  garanzia  richiesta  e’ stabilito di volta in

volta,  nei limiti consentiti dal precedente comma, dalle convenzioni

di cui al comma 1.

  4.  Trascorsi centottanta giorni dalla conclusione del procedimento

di  approvazione  del  rapporto  finale,  le  polizze fideiussorie si

intendono    svincolate    senza   necessita’   di   ulteriori   atti

amministrativi.  Il  predetto  termine  viene  sospeso  per  i giorni

necessari  alla  organizzazione  non  governativa  per  rispondere ad

eventuali  richieste  di  chiarimenti  da  parte  del Ministero degli

affari esteri.

Art. 4.

   Esame e approvazione dei rapporti relativi ai progetti in corso

  1. Ai progetti relativi ad attivita’ di cooperazione internazionale

promossi dalle organizzazioni non governative, ivi compresi quelli di

informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di realizzazione

alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano

le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2, lettere a) e b), 3, 4, 5 e 6

dell’articolo  1.  La  disposizione di cui al comma 2, lettera c), si

applica ai rapporti finali di chiusura dei progetti.

  2.  I  rapporti  relativi  a  progetti  inerenti  ad  attivita’  di

cooperazione    internazionale   promossi   da   organizzazioni   non

governative   o   ad  esse  affidati,  ivi  compresi  i  progetti  di

informazione e di educazione allo sviluppo, in corso di verifica alla

data  di  entrata  in vigore del presente regolamento, sono approvati

sulla base dell’accertata esistenza della seguente documentazione: a)

lo stato di avanzamento descrittivo delle attivita’ realizzate; b) il

rendiconto   finanziario,   che   e’   composto  da:  1)  elenco  dei

trasferimenti  di valuta; 2) elenco delle spese effettuate, in Italia

e   nell’eventuale   Paese   beneficiario   per   voci,   debitamente

sottoscritto   dal   legale  rappresentante  dell’organizzazione  non

governativa;   3)   dichiarazione  del  legale  rappresentante  della

organizzazione   non   governativa   attestante,   sotto  la  propria

responsabilita’,  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal

progetto.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana.  E’  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

    Roma, 15 settembre 2004

                                                Il Ministro: Frattini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2005

  Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 99