Civile

Tuesday 03 April 2007

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2007. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell’immigrazione clandestina. (GU n. 76 del 31-3-2007)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2007. Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell’immigrazione
clandestina. (GU n. 76 del 31-3-2007)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n.
189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2007, con il quale e’ stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale per proseguire le attivita’ di contrasto all’eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre
2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3
luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell’8 luglio 2004, n. 3417
del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n.
3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, e n. 3559 del 27 dicembre
2006;

Considerato che risulta ancora
particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste
italiane determinando una situazione di elevata criticita’ a causa dei continui
sbarchi;

Considerato che l’ingente
afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze
di asilo, con la conseguente esigenza di adottare interventi immediati atti ad
assicurare la piena funzionalita’ della Commissione nazionale per il diritto di
asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato;

Considerato che risulta
necessario ed urgente consentire un piu’ rapido espletamento delle procedure
relative all’ingresso di lavoratori extracomunitari, con conseguente esigenza
di procedere al monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;

Ravvisata pertanto la necessita’
di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di
protezione civile, al fine di favorire un rapido superamento della situazione
di emergenza;

Vista la nota del 6 marzo 2007
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

Vista la nota dell’8 marzo 2007
del Capo di gabinetto del Ministro dell’interno;

Vista la nota del 13 marzo 2007
del Ministero degli affari esteri;

Su
proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare
adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della
situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il Ministro
dell’interno e’ autorizzato all’espletamento di apposite procedure selettive di
natura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo determinato, di unita’ di personale nel limite numerico previsto
dall’art. 2, comma 1 dell’ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, in
deroga a quanto stabilito dall’art. 1, comma 187,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Fino al completamento delle
procedure concorsuali di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero
dell’interno provvede al rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo di cui all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n.
3551/2006.

3. Agli oneri conseguenti
all’attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, nonche’ a quelli di cui all’art. 2, comma 2
dell’ordinanza n. 3551/2006, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse
iscritte nello stato previsionale del Ministero dell’interno, esercizio
finanziario anno 2007, in
deroga all’art. 22, comma 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal fine il Ministro
dell’interno, con propri decreti, provvede ad effettuare variazioni
compensative tra capitoli delle unita’ previsionali di base del medesimo stato
di previsione della spesa.

4. Con le medesime risorse e
procedure di cui al comma 3 si provvede agli oneri conseguenti
all’effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte delle unita’ di
personale in servizio presso il Ministero dell’interno autorizzate ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n.
3425/2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Al fine di soddisfare le
maggiori esigenze conseguenti alla situazione di emergenza di cui alla presente
ordinanza, il capo del Dipartimento delle liberta’ civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno e’ autorizzato a stipulare contratti professionali con
esperti estranei all’amministrazione, nel limite massimo di tre unita’, e con
un compenso individuale non superiore ad Euro 30.000,00 annui, per lo
svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all’implementazione
dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, al
miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli
immigrati irregolari, nonche’ per lo studio di modelli di gestione
economico-finanziaria diretti alla ottimizzazione delle risorse esistenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma
1 si provvede a carico Ministero dell’interno U.P.B. 4.1.2.5
– capitolo 2351 competenza anno finanziario 2007.

3. L’art. 4 dell’ordinanza di
protezione civile n. 3326/2003, e’ soppresso.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il
rapido espletamento delle attivita’ connesse all’esame delle richieste di
riconoscimento dello status di rifugiato, il presidente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo prevista dall’art. 1-quinquies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e’ autorizzato, con propri provvedimenti, a
derogare, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle disposizioni
relative alle competenze territoriali delle Commissioni per il riconoscimento
dello status di rifugiato di cui all’art. 1-quater della citata legge n.
39/1990, in deroga all’art. 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

Art. 4.

1. In ragione dell’esigenza
di assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli
affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro subordinato di cui
all’art. 5, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, il
medesimo Dicastero e’ autorizzato ad assegnare un ulteriore contributo, nel
limite massimo di Euro 300.000,00, in favore delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi
migratori verso l’Italia, per l’acquisizione in loco dei servizi di lavoro
interinali.

2. Agli oneri conseguenti alle
iniziative di cui al comma 1, si provvede a carico del Ministero degli affari esteri
U.P.B. 11.1.1.0 – capitolo 3031 – esercizio finanziario 2007.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della
protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere
in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il Presidente: Prodi