Ambiente

Wednesday 19 October 2005

Ordinanza del Ministero sulle etichette per le carni avicole.

Ordinanza del Ministero sulle etichette per le carni avicole.

MINISTERO DELLA
SALUTE – ORDINANZA 10 ottobre 2005 Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del
26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili da cortile

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente la
produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d’allevamento;

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, riguardante l’attuazione della direttiva
90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996, n. 607, concernente la
produzione e commercializzazione di selvaggina cacciata;

Visto il decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 24 luglio 2004 concernente le modalità per
l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura
delle carni di pollame;

Vista la propria
ordinanza 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia
di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 204 del 2
settembre 2005;

Ritenuto necessario
modificare e rafforzare le misure previste dalla predetta ordinanza 26 agosto
2005;

Ordina:

Articolo Unico

1. L’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1, le parole "Le
aziende di volatili da cortile" sono sostituite dalle seguenti "Le
aziende commerciali di volatili";

b) al comma 3, dopo le parole
"decreto legislativo n. 336/1999." è aggiunto il seguente periodo "E’ escluso dalla
registrazione nella banca dati nazionale l’allevamento rurale inteso come il
luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250
volatili, destinati esclusivamente all’autoconsumo".

2. Dopo l’art. 1, dell’ordinanza del
Ministro della salute 26 agosto 2005, è aggiunto il
seguente:

"Art.
1-bis.

1. Il presente articolo stabilisce le
modalità che i soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti
ad applicare per assicurare la rintracciabilità di ogni
movimentazione dei volatili delle specie di cui all’art. 2, punto 2, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, e successive
modifiche.

2. Per i fini di cui al comma 1, il
titolare o il responsabile dell’incubatoio, dell’allevamento di svezzamento nonché quello delle strutture adibite o utilizzate per il
commercio all’ingrosso di volatili, deve:

a) registrare ogni
partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie strutture, indicando, per
ciascuna, la quantità, le specie, la data, la provenienza o la destinazione. La registrazione
può essere effettuata anche su registri già in
possesso per altri fini;

b) compilare, per
ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando la struttura di
provenienza degli animali.

3. I soggetti di cui al comma 2, sono
tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel
medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al
dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonché quello ambulante o
itinerante, nonché ad un successivo commerciante all’ingrosso o al dettaglio.

4.
In
assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria, il
modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto
esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell’incubatoio,
dell’allevamento di svezzamento o dal commerciante all’ingrosso, senza alcuna
vidimazione da parte del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale.
Una delle copie deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla
data di rilascio a cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l’altra
copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato
sullo stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere
dalla data di rilascio, dal titolare o dal responsabile dell’azienda,
struttura, impianto o luogo in cui sono introdotti i
volatili.

5. Il commerciante al dettaglio che
detiene volatili presso un’azienda o in qualsiasi altro luogo o impianto di cui
è proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli
di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al
soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.

6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2,
3 e 4 devono essere assolti anche nel caso di occasionale
cessione di volatili nell’ambito di attività promozionali o espositive,
comunque denominate.

7. Il commerciante all’ingrosso di
volatili deve assicurare il regolare avvicendamento degli animali al massimo
entro trenta giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari
all’individuazione di tale soggetto, sono i medesimi indicati all’art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 193".

3. All’art. 2, dell’ordinanza del
Ministro della salute 26 agosto 2005, il comma 1 è
modificato nel modo seguente:

a) nel capoverso, le parole
"L’introduzione di volatili da cortile in aziende" sono sostituite
dalle parole "L’introduzione di volatili in aziende commerciali";

b) la lettera b) è sostituita dalla
seguente:

"b) i volatili devono essere
mantenuti in quarantena per ventuno giorni dal momento dell’accasamento, ad
eccezione di quelli introdotti negli allevamenti rurali nonché
negli allevamenti industriali in grado di garantire l’attuazione delle misure
di biosicurezza di cui all’allegato A alla presente
ordinanza. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento,
le regioni e le province autonome attuano, sul territorio di competenza, le
norme previste all’allegato A".

4. L’art. 3 dell’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

"Art.
3.

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si applicano alle
carni di volatili da cortile di cui al decreto del Presidentedella
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna
d’allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 559, nonché a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d’ora
innanzi tutte denominate carni avicole, nonché ai prodotti a base di carne e
alle preparazioni contenenti carni avicole.

2. Ai fini della profilassi delle
malattie infettive e diffusive delle specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che
trattano carni avicole nonché i prodotti a base di
carne e le preparazioni contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta
le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. L’obbligo
di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve
essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei relativi
prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi
comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali
soggetti vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro
esposizione al pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e
alla loro distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano
tali alimenti.

4. Per i fini di cui al comma 3, il
produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e
preparazioni e, nel caso di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari
e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto
direttamente all’obbligo di etichettatura, devono
indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno
demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.

5. Con riguardo all’obbligo di indicazione in etichetta della data di introduzione nel
territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi prodotti a base di
carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e terzi, essa è
quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci nella struttura
di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione che deve essere
effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta struttura anche
utilizzando registri già in possesso per altri fini; detta registrazione deve
altresì permettere l’immediata correlazione tra la data di introduzione della
merce e il quantitativo o lotto cui è riferita.

6. I soggetti che aderiscono
all’etichettatura volontaria effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 29 luglio 2004, citato in premessa, possono assolvere all’obbligo di etichettatura delle carni avicole,
integrando solo quelle informazioni
dell’art. 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.".

5. L’art. 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) al comma 1,
lettera a) e al comma 2, lettera a), dopo le parole "sigla IT" sono
aggiunte le seguenti "oppure ITALIA";

b) ai comma 3 e 4, le parole "di
cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole
"di cui ai comma 1 o 2".

6. L’art. 5 dell’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è modificato nel seguente modo:

a) la lettera b)
del comma 3, è sostituita dalla seguente:

"b) la data di
introduzione nel territorio nazionale. Per le
provenienze sia comunitarie che da Paesi terzi si applica quanto stabilito
all’art. 3, comma 5";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente comma:

"3-bis. Nei punti vendita delle
carni avicole le informazioni di cui
ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalità di
cui all’art. 4, comma 4.".

7. L’art. 6 dell’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, è sostituito dal seguente:

"Art.
6.

1. L’operatore alimentare che produce
preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole
è tenuto ad apporre sull’etichetta di ogni singola confezione la data di
preparazione o il numero di lotto nonché:

a) nel caso di utilizzo
della materia prima cui è fatto riferimento all’art. 4, comma 1 e comma 2,
lettera a), la parola ITALIA.;

b) nel caso di animali
vivi o di materia prima diversi da quella della lettera a), l’indicazione per
esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui provengono gli animali
vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali macellati o di materia
prima lavorata in stabilimenti nazionali.

2. Nei punti vendita che producono
preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni
avicole, le informazioni di cui al
comma 1, devono essere fornite con le stesse modalità stabilite all’art. 4,
comma 4.

3. Al fine di permettere lo
smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle etichette, fino al 31 gennaio
2006 l’operatore
alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle lettere a) e
b) del comma 1, su un apposito cartello che deve
essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti
al consumatore finale.".

8. All’art. 7 dell’ordinanza del
Ministro della salute 26 agosto 2005, dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente:

"1-bis.

Per la data di introduzione
si applica quanto stabilito all’art. 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006
l’operatore alimentare è autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle
lettere a) e b) del primo comma, su un apposito
cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di
presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.".

9. All’art. 8 dell’ordinanza del
Ministro della salute 26 agosto 2005, le parole
"di cui agli articoli da 3
a 6" sono sostituite dalle parole "di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7".

10. Fatte salve le modifiche
apportate con la presente ordinanza, le parole "volatili da cortile",
contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, sono sostituite con la
parola "avicole".

11. Le prescrizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell’ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto
2005, come modificate dalla presente, si applicano alle carni avicole, alle
preparazioni e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti
anche in altri Paesi successivamente alla data di cui
all’art. 9.

La presente ordinanza entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 10 ottobre 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 12
ottobre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 247

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI
AVICOLI

Requisiti strutturali degli
allevamenti

1. I locali di allevamento
(capannoni) devono essere dotati di:

pavimento in cemento o in materiale lavabile
per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;

pareti e soffitti lavabili;

attrezzature lavabili e disinfettabili;

efficaci reti antipassero su tutte le
aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti
esterni.

I capannoni devono altresì essere
dotati di chiusure adeguate.

2. Tutti gli allevamenti devono
possedere:

a) barriere posizionate all’ingresso
idonee ad evitare l’accesso incontrollato di automezzi
(cancelli o sbarre mobili);

b) piazzole di carico e scarico dei
materiali d’uso e degli animali, posizionate agli
ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari
all’apertura del capannone nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto;

c) un sistema di
caricamento del mangime dall’esterno della recinzione per i nuovi fabbricati
destinati all’allevamento dei riproduttori;

d) una superficie larga
un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovrà essere
mantenuta sempre pulita;

e) aree di stoccaggio dei materiali
d’uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti
di protezione;

f) una zona filtro dotata di
spogliatoio, lavandini e detergenti all’entrata di ogni
azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche.
Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;

g) attrezzature
d’allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.);
nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono
essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed
uscita dalle diverse aziende;

h) uno spazio per il deposito
temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle
zone attigue ai capannoni.

3. Negli allevamenti di svezzamento
ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso
indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità
produttive.

4. I tempi per l’esecuzione dei
lavori di adeguamento a quanto contenuto nel presente
allegato, saranno stabiliti dal Servizio veterinario competente per territorio,
dopo apposito sopralluogo.

Norme di conduzione

1. E’ fatto obbligo al detentore
dell’allevamento di:

a) vietare l’ingresso a persone
estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento il
responsabile deve limitare il più possibile l’accesso ad estranei evitando il
contatto diretto con i volatili, e comunque,
obbligando l’uso di calzari, camici, tute e cappelli;

b) dotare il personale di vestiario
pulito per ogni intervento da effettuare in
allevamento;

c) consentire l’accesso all’area
circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all’attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo
all’ingresso in azienda;

d) registrare tutti
i movimenti in uscita e in ingresso dall’azienda del personale (indicandone le
mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

e) predisporre un programma di
derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

f) vietare al personale che opera
nell’allevamento, di detenere volatili propri.

2. Per l’imballaggio ed il trasporto
delle uova da cova e da consumo, deve essere utilizzato esclusivamente
materiale monouso o materiale lavabile e
disinfettabile.

3. Il detentore deve verificare
tramite apposita scheda, l’avvenuta disinfezione
dell’automezzo presso il mangimificio, che dovrà
avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata
dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

4. Gli automezzi destinati al
trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e
disinfettati presso l’impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere
posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere
predisposto un protocollo di sanificazione approvato
dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo
del macello.

5. Negli allevamenti di tacchini da
carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l’accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un
incubatoio.

6. Il carico dei tacchini al macello
deve essere effettuato nell’arco di tempo massimo di
dieci giorni.

7. Negli allevamenti avicoli, situati
al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive
e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei
requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l’attuazione di efficaci
controlli sanitari, i Servizi veterinari possono autorizzare il carico degli
animali, per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni.

Pulizie e disinfezioni

1. Alla fine di ogni
ciclo produttivo e prima dell’inizio del successivo, i locali e le attrezzature
devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono
essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.

2.
In
deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e
disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere
effettuata almeno una volta l’anno.

3. L’immissione di nuovi volatili deve
essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico.
Dal giorno di svuotamento dell’allevamento a quello di immissione
di nuovi volatili devono trascorrere almeno: quattordici giorni: per i polli da
carne; ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di
carne e per i riproduttori in fase pollastra.

4. Il vuoto biologico minimo da
rispettare nelle unità produttive (capannoni) delle altre aziende di allevamento è il seguente: quattordici giorni per i galli
golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne; ventuno
giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
quattordici giorni per la selvaggina da penna; otto giorni per gli allevamenti
di svezzamento.

5. Dopo le operazioni di pulizia e
disinfezione, prima dell’inizio del nuovo ciclo, è
obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell’intero
allevamento o dell’unità epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle
singole unità produttive per le altre tipologie allevate.

Animali morti

1. Per lo stoccaggio degli animali
morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate
all’esterno del perimetro dell’area di allevamento,
assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le
celle possono essere collocate anche all’interno degli impianti, a condizione
che l’operazione di carico degli animali morti avvenga
all’esterno dell’area di allevamento. La capienza delle celle deve essere
proporzionale alle capacità produttive dell’allevamento e delle specie avicole
allevate.

2. Al termine di ogni
ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti
autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli
animali morti.

3.
In
deroga a quanto previsto nei precedenti punti è consentito il carico delle
carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel
caso di: mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive,
previa certificazione del Servizio veterinario competente; allevamenti con
superficie dei locali superiori ai 10.000 mq, allevamenti a ciclo lungo
(riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole);
detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro
con cadenza superiore al mese nonché gli allevamenti da svezzamento potranno
usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.

Detti animali morti devono essere
trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in
materia, tramite mezzi autorizzati.

Gestione delle lettiere

1. La lettiera e la pollina, se
sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate
presso l’allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non
fosse possibile queste devono essere rimosse tramite
ditte regolarmente autorizzate.

2. La lettiera deve essere asportata
con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della
stessa.

Verifiche

Il Servizio veterinario dell’Azienda
sanitaria locale, nell’ambito dell’attività di controllo e vigilanza, è
incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e
dell’applicazione delle norme gestionali contenute nel
presente allegato.