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Omissione o evasione contributiva?
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 24536/15; depositata il 2 dicembre)
La differenza di contributi dovuti a seguito di accertamento non comporta evasione ma solo omissione contributiva.
In materia di previdenza la fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la fattispecie dell’evasione ricorre ogni qualvolta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili. Ove il datore di lavoro, ritenuto conforme l’inquadramento dei lavoratori alle previsioni collettive, abbia su queste basi effettuato le dovute registrazioni e provveduto ad effettuare i versamenti dei contributi, la sopravvenuta debenza di un ulteriore obbligo contributivo derivante da accertamento amministrativo configura una mera omissione contributiva e non la più grave fattispecie della evasione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 24536, pubblicata il 2 dicembre 2015.
La vicenda esaminata: opposizione cartella Inps con cui veniva richiesto il pagamento di contributi evasi e somme aggiuntive correlate, in seguito a verbale ispettivo.
L’Inps, a seguito di accertamenti in sede ispettiva, notificava cartella di pagamento ad una azienda, per il mancato pagamento di contributi e somme aggiuntive dovuti, derivanti dal verbale degli ispettori. L’azienda proponeva opposizione ed il Tribunale la accoglieva parzialmente. Proponeva appello l’azienda la Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando per difetto gli importi dovuti e condannando l’azienda al pagamento delle somme così rideterminate. Quest’ultima proponeva ricorso in Cassazione e a sua volta l’Inps ricorso incidentale.
Le norme esaminate
La controversia prende spunto dall’applicabilità alla fattispecie delle norme sanzionatorie di cui alle leggi 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 1, comma 217, e 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 116, comma 8.
Entrambe prevedono conseguenze “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie… ” (omissione contributiva) e, ipotesi più grave, “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum… ” (evasione contributiva).
Le sanzioni devono essere calcolate in base alla norma vigente nel periodo di omissione
Un primo motivo proposto dall’Inps con il ricorso incidentale riguarda l’errato riferimento da parte della Corte di merito della normativa applicabile per il calcolo delle sanzioni connesse alle violazioni accertate. I giudici di legittimità, ritenendo fondato il motivo proposto, accolgono la doglianza, affermando che l’accertamento dei crediti azionati è antecedente al 1° ottobre 2000, decorrenza di efficacia del nuovo regime sanzionatorio previsto dall’articolo 116, comma 1, della legge n. 388 del 2000. E dunque ha errato la Corte d’Appello nel riferirsi a tale normativa, anziché a quella di cui all’articolo 1, comma 217, della legge n. 233 del 1996, applicabile ratione temporis.
La buona fede del datore di lavoro non fa scattare l’evasione contributiva
Non vengono invece ritenuti fondati gli ulteriori motivi di censura dell’Inps, incentrati sull’erronea valutazione della violazione commessa dall’azienda. Secondo l’Ente previdenziale ricorreva nella fattispecie evasione contributiva, con applicazione del più rigoroso regime sanzionatorio. Ma la Suprema Corte non condivide la tesi. Viene richiamata prima di tutto la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte 7 marzo 2005 n. 4808, ove era stato affermato il principio secondo cui in materia di previdenza la fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del solo mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la fattispecie dell’evasione ricorre ogni qualvolta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili, in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell’ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati.
Premesso ciò, i giudici di legittimità osservano che nel caso di specie il datore di lavoro aveva effettuato le dovute registrazioni e provveduto a versare i contributi, basandosi sull’inquadramento dei lavoratori, ritenuto corretto in base alle previsioni della contrattazione collettiva applicata. Soltanto a seguito della verifica ispettiva dell’Inps era emerso l’obbligo di una ulteriore contribuzione; e ciò non è sufficiente a far integrare gli estremi dell’evasione contributiva, poiché non si è in presenza di omissione o di falsità di registrazioni obbligatorie. Consegue che si debba applicare alla fattispecie il regime sanzionatorio di cui all’articolo 1, comma 217, lettera a) della legge n. 662 del 1996.
(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)