Enti pubblici
Olimpiadi di Torino 2006. Nuove disposizioni recanti interventi in G.U. 29.3.2003. LEGGE 26 marzo 2003, n.48
Olimpiadi di Torino 2006. Nuove disposizioni recanti interventi in G.U. 29.3.2003
LEGGE 26 marzo 2003, n.48
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”. (GU n. 74 del 29-3-2003)
testo in vigore dal: 30-3-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 1 della legge n. 285 del 2000).
1. All’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “costituito, in data
27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
dalla citta’ di Torino” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
all’articolo 1-bis”;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente della regione Piemonte, d’intesa con gli enti locali
interessati ed il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono
individuati altresi’ i soggetti competenti alla realizzazione delle
opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono
dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento
entro il 31 dicembre di ogni anno sull’elenco delle opere connesse,
sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento
dei lavori. L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui
all’articolo 2, svolge l’attivita’ di monitoraggio sui tempi di
realizzazione delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di
regia di cui al comma 1-bis”;
c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini dell’attuazione della presente legge e’
costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi
olimpici invernali “Torino 2006” composto dal presidente della
regione Piemonte, dal sindaco di Torino, dal presidente della
provincia di Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), o da soggetti da ciascuno di essi formalmente
delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell’Agenzia di
cui all’articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell’articolo
10, comma 2. Il Comitato di regia e’ presieduto dal presidente della
regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di regia,
senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio
dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di
volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici ed il direttore dell’Agenzia o loro delegati e tutti
i soggetti pubblici e privati interessati dall’attuazione della
presente legge. Il presidente del Comitato di regia convoca e
presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di
richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la
validita’ delle riunioni del Comitato di regia e’ necessaria la
presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le
determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parita’, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il
Comitato di regia indirizza e coordina le attivita’ inerenti le
finalita’ della presente legge, assumendo le opportune determinazioni
per l’attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie
degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici e dell’Agenzia. Il Comitato di regia verifica i
tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione
necessaria allo scopo”;
d) al comma 2, le parole: “organizzatore dei Giochi olimpici”
sono sostituite dalle parole: “di regia”, e dopo le parole: “sono
apportate” sono inserite le seguenti: “, sentito il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici,”;
e) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“L’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi
strumenti informatici, provvede alla pubblicita’ di tutti gli atti
formalmente presentati a corredo della conferenza di servizi e dei
procedimenti di valutazione di impatto ambientale previsti
dall’articolo 9″.