Enti pubblici

Monday 31 March 2003

Olimpiadi di Torino 2006. Nuove disposizioni recanti interventi in G.U. 29.3.2003. LEGGE 26 marzo 2003, n.48

Olimpiadi di Torino 2006. Nuove disposizioni recanti interventi in G.U. 29.3.2003

LEGGE 26 marzo 2003, n.48

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”. (GU n. 74 del 29-3-2003)

testo in vigore dal: 30-3-2003

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

       (Modifiche all’articolo 1 della legge n. 285 del 2000).

    1.  All’articolo  1  della  legge  9  ottobre  2000, n. 285, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  comma 1, secondo periodo, le parole: “costituito, in data

27  dicembre  1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e

dalla  citta’  di  Torino”  sono  sostituite   dalle seguenti: “di cui

all’articolo 1-bis”;

    b)  al  comma  1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con

decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del

presidente  della  regione  Piemonte,  d’intesa  con  gli enti locali

interessati  ed  il  Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono

individuati  altresi’  i soggetti competenti alla realizzazione delle

opere  connesse  allo  svolgimento  dei  Giochi  e, ove occorra, sono

dettate  disposizioni  per  la destinazione finale delle medesime. Il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento

entro  il  31 dicembre di ogni anno sull’elenco delle opere connesse,

sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento

dei  lavori. L’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui

all’articolo  2,  svolge  l’attivita’  di  monitoraggio  sui tempi di

realizzazione  delle  opere  connesse  e  ne riferisce al Comitato di

regia di cui al comma 1-bis”;

    c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

    “1-bis.   Ai   fini   dell’attuazione  della  presente  legge  e’

costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi

olimpici  invernali  “Torino  2006”  composto  dal  presidente  della

regione  Piemonte,  dal  sindaco  di  Torino,  dal  presidente  della

provincia  di  Torino, dal presidente del Comitato olimpico nazionale

italiano  (CONI),  o  da  soggetti  da  ciascuno  di essi formalmente

delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell’Agenzia di

cui  all’articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell’articolo

10,  comma 2. Il Comitato di regia e’ presieduto dal presidente della

regione  Piemonte.  Partecipa  alle  riunioni  del Comitato di regia,

senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio

dei  ministri.  Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di

volta  in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei

Giochi  olimpici ed il direttore dell’Agenzia o loro delegati e tutti

i  soggetti  pubblici  e  privati  interessati  dall’attuazione della

presente  legge.  Il  presidente  del  Comitato  di  regia  convoca e

presiede  le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di

richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la

validita’  delle  riunioni  del  Comitato  di  regia e’ necessaria la

presenza  di  almeno  due  componenti  aventi  diritto  di  voto.  Le

determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di

parita’,  prevale   il  voto  del presidente del Comitato di regia. Il

Comitato  di  regia  indirizza  e  coordina  le attivita’ inerenti le

finalita’ della presente legge, assumendo le opportune determinazioni

per  l’attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie

degli  enti  istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore

dei  Giochi  olimpici e dell’Agenzia. Il Comitato di regia verifica i

tempi   ed   i  modi  di  attuazione,  acquisendo  la  documentazione

necessaria allo scopo”;

    d)  al  comma  2,  le parole: “organizzatore dei Giochi olimpici”

sono  sostituite  dalle  parole:  “di regia”, e dopo le parole: “sono

apportate”   sono  inserite  le  seguenti:  “,  sentito  il  Comitato

organizzatore dei Giochi olimpici,”;

    e)  al  comma  5  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:

“L’Osservatorio  regionale  dei  lavori  pubblici,  tramite  appositi

strumenti  informatici,  provvede  alla pubblicita’ di tutti gli atti

formalmente  presentati  a  corredo della conferenza di servizi e dei

procedimenti   di   valutazione   di   impatto   ambientale  previsti

dall’articolo 9″.