Lavoro e Previdenza
Occupazione e mercato del lavoro. Nel D.lgs. 251/2004 alcune disposizioni correttive alla legge Biagi. DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251
Occupazione e mercato del lavoro. Nel D.lgs. 251/2004 alcune disposizioni correttive alla legge Biagi
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251
Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione
e mercato del lavoro.
(GU n. 239 del 11-10-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visti la legge 14 febbraio 2003, n.
30, ed in particolare l’articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il
Governo puo’ adottare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalita’ e
con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi;
Visto il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 giugno 2004;
Sentite le associazioni sindacali
comparativamente piu’ rappresentative dei datori e
prestatori di lavoro;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita’;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
settembre 2004;
Sulla proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, per gli affari regionali, dell’economia e delle finanze e
della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All’articolo 5, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato:
«decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono inserite le seguenti: «o rilasciata
da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o
esclusiva attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze,».
2. All’articolo 5, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o
assicurativa» sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o
esclusiva attivita’ di rilascio di garanzie, a cio’ autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze,».
Art. 2.
1. All’articolo 6 del decreto
legislativo, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Sono altresi’ autorizzati allo svolgimento della attivita’ di
intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o
associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunita’
montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attivita’ senza finalita’ di
lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del
comma 1, dell’articolo 5, nonche’ l’invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 17.».
2. All’articolo 6 del decreto
legislativo, il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e
7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente
decreto. In attesa delle normative regionali, i
soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente
allo svolgimento della attivita’ di intermediazione, nonche’ i soggetti di cui al comma 3, che non intendono
richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere,
in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell’ambito regionale, le attivita’
oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede
alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che
l’attivita’ si sia svolta nel rispetto della normativa
all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4,
comma 1.».
3. All’articolo 6 del decreto
legislativo, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti autorizzati ai
sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attivita’ di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola
regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di
imprese con sede legale in altre regioni.».
Art. 3.
1. All’articolo 12 del decreto
legislativo, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Art. 4.
1. La rubrica dell’articolo 18 del
decreto legislativo e’ sostituita dalla seguente:
«Sanzioni».
2. All’articolo 18 del decreto
legislativo, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio non autorizzato delle
attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a)
e b), e’ punito con la pena dell’ammenda di euro 50
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se vi e’
sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e
l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), e’ punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e
dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e’
scopo di lucro, la pena e’ dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e’ sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a
diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non
autorizzato delle attivita’ di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere d) ed e), e’ punito con l’ammenda da
euro 750 ad euro 3750.
Se non vi e’
scopo di lucro, la pena e’ dell’ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di
condanna, e’ disposta, in ogni caso, la confisca del
mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio delle attivita’ di cui al presente comma.».
3. All’articolo 18 del decreto
legislativo, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dell’utilizzatore
che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi
previsti, si applica la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e’
sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a diciotto mesi e
l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo.».
4. All’articolo 18 del decreto
legislativo, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La violazione degli obblighi e
dei divieti di cui all’articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2,
nonche’, per il solo somministratore, la violazione
del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, e’
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
5. All’articolo 18 del decreto
legislativo, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di
appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di
distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e
il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e’ sfruttamento dei minori, la pena e’ dell’arresto fino a
diciotto mesi e l’ammenda e’ aumentata fino al sestuplo.».
Art. 5.
1. All’articolo 21, comma 4, del
decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «, con indicazione
degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».
Art. 6.
1. All’articolo 29 del decreto
legislativo, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2.
Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, in caso di appalto
di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’
obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
2. All’articolo 29 del decreto
legislativo, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto
dal comma 1, il lavoratore interessato puo’ chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto
dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attivita’ di impresa o
professionale.».
Art. 7.
1. All’articolo 30 del decreto
legislativo, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto
disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo’
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di
procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell’articolo 27, comma 2.».
Art. 8.
1. All’articolo 31 del decreto
legislativo, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I consorzi di societa’ cooperative, costituiti ai
sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n.
12, per conto delle societa’ consorziate o delegarne l’esecuzione a una societa’ consorziata. Tali
servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro,
anche se dipendenti dai predetti consorzi, cosi’ come previsto
dall’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».
Art. 9.
1. All’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo, le parole:
«di cui
all’articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
Art. 10.
1. All’articolo 34 del decreto
legislativo, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il contratto di lavoro intermittente puo’
essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale
ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno ai sensi dell’articolo 37.».
Art. 11.
1. All’articolo 53, comma 3, del
decreto legislativo, il secondo periodo e’ sostituito
dai seguenti: «In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita’
di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di
lavoro e’ tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi’ stabilita esclude
l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.».
Art. 12.
1. All’articolo 55 del decreto
legislativo, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalita’ di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di
lavoro e’ tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento,
maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi’ stabilita esclude
l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.».
Art. 13.
1. All’articolo 59, comma 3, dopo le
parole: «lettere b), c), d), e) ed f)» sono aggiunte
le seguenti: «, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee il 13 dicembre 2002».
Art. 14.
1. Dopo l’articolo 59 del decreto
legislativo e’ inserito il seguente:
«Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro). – 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24
ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di
progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente
prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad
eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione
e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere
ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24
ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo
complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i
contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni dalla
stipula, domanda all’lNPS contenente l’indicazione
del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni.
3. L’I.N.P.S. ammette, entro il 30
novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2,
l’accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2, secondo il criterio
della priorita’ della data della stipula del
contratto di formazione e lavoro. L’accesso ai benefici e’
comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro
stipulati nell’ambito di contratti d’area o patti territoriali.».
2. Per i contratti di formazione e
lavoro gia’ stipulati, il termine della presentazione delle domande di
cui al comma 2, dell’articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 15.
1. L’articolo 68 del decreto
legislativo e’ sostituito dal seguente:
«Art. 68
(Rinunzie e transazioni). – 1. Nella riconduzione a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all’articolo
61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro gia’
in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede
di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo
schema dell’articolo 2113 del codice civile.».
Art. 16.
1. All’articolo 70,
comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «a 5 mila euro».
Art. 17.
1. L’articolo 72 del decreto
legislativo e’ sostituito dal seguente:
«Art. 72
(Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu’ carnet
di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e’ fissato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e’ stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le attivita’ lavorative affini a quelle
di cui all’articolo 70, comma 1, nonche’ del costo di
gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio
percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di
cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso e’ esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al
pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i
dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il
versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per
fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento
del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto,
di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, individua le
aree metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una
prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e
regolamenta criteri e modalita’ per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali.».
2. Il termine per l’adozione del
decreto di cui al comma 1 dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Art. 18.
1. L’articolo 75 del decreto
legislativo e’ sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Finalita). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le
parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.».
Art. 19.
1. All’articolo 85, comma 1, del
decreto legislativo, la lettera b)
e’ sostituita dalla seguente: «b)
l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 11, lettera l), della legge 19
gennaio 1955, n. 25;».
Art. 20.
1. All’articolo 86, comma 1, del
decreto legislativo, le parole:
«Termini diversi, anche superiori all’anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti:
«Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre
2005, di efficacia».
2. All’articolo 86, comma 10, lettera
b), del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera b-ter),
e’ sostituita dalla seguente:
«b-ter
trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto
del permesso di costruire o della denuncia di inizio
di attivita’, il nominativo delle imprese esecutrici
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In
assenza della certificazione della regolarita’
contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, e’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.».
3. All’articolo 86 del decreto
legislativo, dopo il comma 10 sono inseriti i
seguenti:
«10-bis. Nei casi di
instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di
lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi’ come sostituito
dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il
giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma
si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di
cui al comma 7 dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297.
10-ter. La violazione degli obblighi
di cui al comma 10-bis e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3.».
Art. 21.
1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro,
incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e
difendono, nell’ambito delle attivita’ istituzionali
dell’Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui
all’articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E ’fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’
6 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
La
Loggia,
Ministro per gli affari regionali
Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli