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Wednesday 07 April 2004

Obbligo di cauzione per i ricorsi al Giudice di Pace contro le multe. Raffica di questioni di legittimità costituzionale: tra le tante ecco quella sollevata dal Giudice di Pace di Cagliari

Obbligo di cauzione per i ricorsi al Giudice di Pace contro le multe. Raffica di questioni di legittimità costituzionale: tra le tante ecco quella sollevata dal Giudice di Pace di Cagliari

N.   222   ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2003.  

  Ordinanza emessa il 4 dicembre 2003 dal giudice di pace di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pisu Daniele e Prefettura di Cagliari Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti – Contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali – Ingiustificato vantaggio per l’Amministrazione – Violazione del diritto di azione e di difesa. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 13 del 31-3-2004)  IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al

n. 4663  del r.g. 2003 promossa da Pisu Daniele, nato a Cagliari il 7

aprile  1973  ed  ivi  residente  in  via  Brescia,  4, elettivamente

domiciliato  in  Cagliari, via Tuveri, 16, presso lo studio dell’avv.

Roberto  Sorcinelli  che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Giovanni Giua, giusta procura speciale.

                              F a t t o

    Il sig. Pisu Daniele ha presentato ricorso al giudice di pace, ai

sensi  dell’art. 22  della  legge  n. 689/1981,  contro il verbale di

accertamento  di  violazione della norma di cui all’art. 142, comma 9

del d.lgs. n. 285/1992.

    Rilevato  che  il ricorso in parola e’ stato presentato senza che

sia stato effettuato il deposito cauzionale presso la cancelleria del

giudice  di  pace,  deposito  previsto a pena di inammissibilita’ del

ricorso  stesso  dall’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, introdotto

dalla   legge   1°  agosto  2003,  n. 214,  che  ha  convertito,  con

modificazioni il d.l. n. 151 del 27 giugno 2003.

     Rilevato  che il ricorrente ha sollevato, in ordine alla predetta

inammissibilita’,   questione   di  legittimita’  costituzionale  sul

disposto  del  citato  art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 al fine di

pervenire   ad   una   decisione   che   statuisca   la   conformita’

costituzionale  del  detto articolo e la conseguente inammissibilita’

del    ricorso   oppure   la   sua   incostituzionalita’   e   quindi

l’illegittimita’ della richiesta del deposito cauzionale.

    Ritenuto pregiudizialmente:

         che  la  questione  proposta  sia  rilevante  al  fine  della

decisione   da  assumere  sull’inammissibilita’  del  ricorso  ed  al

conseguente eventuale instaurarsi del processo;

    Considerato  che la questione non sia manifestamente infondata in

ordine   alla   prospettata  violazione  degli  artt. 3  e  24  della

Costituzione  del  disposto  dell’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992

come  modificato  e integrato da successivi provvedimenti legislativi

nella  parte  ove  prescrive  che per poter adire il giudice di pace,

avverso  il verbale di accertamento di violazione di norme del codice

della  strada,  il  ricorrente  deve versare cauzionalmente una somma

pari  alla  meta’  del massimo edittale della sanzione inflitta. Tale

disposto  richiedendo una disponibilita’ finanziaria spesso notevole,

in  relazione  all’infrazione rilevata, di fatto pone in posizione di

diseguaglianza  i  soggetti  meno abbienti, permettendo solo a coloro

che  siano  in  possesso di particolari disponibilita’ finanziarie di

adire  il  giudice  di  pace  per tutelare i propri diritti; si viene

cosi’  a  costituire  una  situazione  di contrasto coll’art. 3 della

Costituzione  che  tutela  il  diritto fondamentale dell’individuo ad

essere considerato uguale senza distinzione di condizione personale e

sociale.

    Un  ulteriore profilo di illegittimita’ costituzionale scaturisce

dal   palese   contrasto  del  disposto  dell’art. 24  Cost.  con  la

formulazione dell’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

    Infatti  l’imposizione del versamento della cauzione previsto per

la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale,

oltre a rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per

l’autorita’  opposta  che,  a  differenza  dell’opponente, in caso di

vittoria    ha   immediatamente   a   propria   disposizione   quanto

eventualmente  dovuto,  non  assicura  la  possibilita’  di  agire in

giudizio  per  la  tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a

coloro  i  quali  non  dispongono di una sufficiente agiatezza in tal

modo   ledendo   il   diritto   di  difesa  riconosciuto  e  tutelato

dall’art. 24 della Costituzione citato.

P. Q. M.

    Visti  gli  artt. 295  c.p.c., 134 Cost., 23 della legge 11 marzo

1955,  n. 87,  dichiara  non  manifestamente infondata e rilevante la

questione  di  legittimita’  costituzionale dell’art. 204-bis, d.lgs.

n. 285/1992 nei confronti degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Sospende  il  procedimento  e  dispone la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale.

    Manda  alla  cancelleria  per  gli adempimenti di cui all’art. 23

della legge n. 87/1953.

        Cagliari, 4 dicembre 2003

                     Il giudice di pace: Manigas