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Obbligo di cauzione per i ricorsi al Giudice di Pace contro le multe. Raffica di questioni di legittimità costituzionale: tra le tante ecco quella sollevata dal Giudice di Pace di Cagliari
Obbligo di cauzione per i ricorsi al Giudice di Pace contro le multe. Raffica di questioni di legittimità costituzionale: tra le tante ecco quella sollevata dal Giudice di Pace di Cagliari
N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2003.
Ordinanza emessa il 4 dicembre 2003 dal giudice di pace di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Pisu Daniele e Prefettura di Cagliari Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento – Condizioni di ammissibilita’ – Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti – Contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali – Ingiustificato vantaggio per l’Amministrazione – Violazione del diritto di azione e di difesa. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modifiche, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 13 del 31-3-2004) IL GIUDICE DI PACE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al
n. 4663 del r.g. 2003 promossa da Pisu Daniele, nato a Cagliari il 7
aprile 1973 ed ivi residente in via Brescia, 4, elettivamente
domiciliato in Cagliari, via Tuveri, 16, presso lo studio dell’avv.
Roberto Sorcinelli che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.
Giovanni Giua, giusta procura speciale.
F a t t o
Il sig. Pisu Daniele ha presentato ricorso al giudice di pace, ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981, contro il verbale di
accertamento di violazione della norma di cui all’art. 142, comma 9
del d.lgs. n. 285/1992.
Rilevato che il ricorso in parola e’ stato presentato senza che
sia stato effettuato il deposito cauzionale presso la cancelleria del
giudice di pace, deposito previsto a pena di inammissibilita’ del
ricorso stesso dall’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992, introdotto
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito, con
modificazioni il d.l. n. 151 del 27 giugno 2003.
Rilevato che il ricorrente ha sollevato, in ordine alla predetta
inammissibilita’, questione di legittimita’ costituzionale sul
disposto del citato art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 al fine di
pervenire ad una decisione che statuisca la conformita’
costituzionale del detto articolo e la conseguente inammissibilita’
del ricorso oppure la sua incostituzionalita’ e quindi
l’illegittimita’ della richiesta del deposito cauzionale.
Ritenuto pregiudizialmente:
che la questione proposta sia rilevante al fine della
decisione da assumere sull’inammissibilita’ del ricorso ed al
conseguente eventuale instaurarsi del processo;
Considerato che la questione non sia manifestamente infondata in
ordine alla prospettata violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione del disposto dell’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992
come modificato e integrato da successivi provvedimenti legislativi
nella parte ove prescrive che per poter adire il giudice di pace,
avverso il verbale di accertamento di violazione di norme del codice
della strada, il ricorrente deve versare cauzionalmente una somma
pari alla meta’ del massimo edittale della sanzione inflitta. Tale
disposto richiedendo una disponibilita’ finanziaria spesso notevole,
in relazione all’infrazione rilevata, di fatto pone in posizione di
diseguaglianza i soggetti meno abbienti, permettendo solo a coloro
che siano in possesso di particolari disponibilita’ finanziarie di
adire il giudice di pace per tutelare i propri diritti; si viene
cosi’ a costituire una situazione di contrasto coll’art. 3 della
Costituzione che tutela il diritto fondamentale dell’individuo ad
essere considerato uguale senza distinzione di condizione personale e
sociale.
Un ulteriore profilo di illegittimita’ costituzionale scaturisce
dal palese contrasto del disposto dell’art. 24 Cost. con la
formulazione dell’art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Infatti l’imposizione del versamento della cauzione previsto per
la tutela dei diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale,
oltre a rappresentare un ingiustificato quanto ingiusto vantaggio per
l’autorita’ opposta che, a differenza dell’opponente, in caso di
vittoria ha immediatamente a propria disposizione quanto
eventualmente dovuto, non assicura la possibilita’ di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi a
coloro i quali non dispongono di una sufficiente agiatezza in tal
modo ledendo il diritto di difesa riconosciuto e tutelato
dall’art. 24 della Costituzione citato.
P. Q. M.
Visti gli artt. 295 c.p.c., 134 Cost., 23 della legge 11 marzo
1955, n. 87, dichiara non manifestamente infondata e rilevante la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 204-bis, d.lgs.
n. 285/1992 nei confronti degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 23
della legge n. 87/1953.
Cagliari, 4 dicembre 2003
Il giudice di pace: Manigas