Enti pubblici

Monday 27 October 2003

Nuovi fondi per la WADA, l’ agezia mondiale antidoping. Lo stabilisce la legge 281/2003 LEGGE 13 ottobre 2003, n.281. (G.U. n. 245 del 21-10-2003)

Nuovi fondi per la WADA, lagezia mondiale antidoping. Lo stabilisce la legge 281/2003

LEGGE 13 ottobre 2003, n.281

Concessione di un contributo all’Agenzia mondiale antidoping.

(G.U. n. 245 del 21-10-2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire alla promozione della lotta al doping il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato al pagamento del contributo annuale alla fondazione internazionale

«Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA)», organizzazione non governativa costituita dal Comitato olimpico internazionale, con sede a Montreal (Canada).

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 1.102.000 euro per l’anno 2003 e 597.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 13 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3918):

Presentato dal Ministro per i beni e attivita’ culturali (Urbani) il 17 aprile 2002.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 13 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, III, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 28 maggio 2003 e 11 e 17 giugno 2003.

Nuovamente assegnato alla VII commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, III, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 15 luglio 2003 ed approvato con modificazioni il 16 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2416):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 24 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 24 settembre 2003 ed approvato il 30 settembre 2003.