Enti pubblici
Nuovi fondi per finanziare le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. DECRETO 3 aprile 2003 – (GU n. 114 del 19-5-2003)
Nuovi fondi per finanziare le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali
DECRETO 3 aprile 2003
Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, legge n. 448/2001, art. 54. (GU n. 114 del 19-5-2003)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che in
coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita’ montane e relativi
consorzi e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per il
sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e
degli enti locali» per l’erogazione di contributi pari almeno al 50
per cento del costo effettivo di progettazione e con una dotazione,
per il 2002, di 50 milioni di euro;
Visto il decreto in data 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002, con il quale, ai sensi del comma
4 del citato art. 54 delta legge n. 448/2001, e’ stato approvato,
corredato di note esplicative, il prospetto informativo contenente le
informazioni che le regioni e gli enti locali interessati debbono
fornire ai fini dell’ammissione a contributo e con il quale sono
state altresi’ definite le modalita’ di trasmissione;
Visto l’art. 19 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla
legge finanziaria in materia di infrastrutture e trasporti), che ha
previsto il finanziamento della progettazione e della realizzazione
di alcune opere nella norma stessa specificate, a valere sul Fondo di
cui all’art. 54 della legge n. 448/2001 che conseguentemente viene
ridotto di 22.325.000 euro;
Considerato che il comma 5 dell’art. 54 della legge n. 448/2001
dispone che in sede di prima attuazione, per l’anno 2002, gli
interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano
prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita
deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2001, in occasione
dell’esame del disegno di legge finanziania 2002, con ordine del
giorno 9/1984/200 la Commissione bilancio, tesoro e programmazione
della Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del
piano attuativo da presentare ex menzionato art. 54, a considerare
prioritari i 25 progetti indicati nell’elenco allegato al medesimo
ordine del giorno;
Considerato che, con propria nota del 1° marzo 2002, sono state
formulate alle competenti Commissioni parlamentari le ipotesi di
indicazione degli interventi da ammettere prioritariamente a
contributo per l’anno 2002, a recepimento dei contenuti del citato
ordine del giorno;
Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00084 del 6 marzo 2002, la
citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi,
in sede di prima attuazione del menzionato art. 54 della legge n.
448/2001, alle priorita’ indicate nella proposta di cui sopra e che
analoga risoluzione e’ stata adottata dalla Commissione permanente
del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;
Considerato che per i 25 interventi di cui sopra e’ stato indicato
un costo complessivo di 27.675.000 euro;
Considerato che, a seguito della pubblicazione del citato decreto
10 aprile 2002, sono pervenute da parte di regioni ed enti locali 332
domande di finanziamento;
Considerato che l’istruttoria gia’ avviata e’ stata pertanto
proseguita solo per gli interventi indicati nei citati ordini del
giorno, stante l’impossibilita’ di dar corso alle altre richieste di
finanziamento per incapienza dei fondi;
Considerato che sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche
se la disposizione di cui alla parte finale del comma 5 dell’art. 54
piu’ volte menzionato assume portata evidentemente derogatoria
rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che,
a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per
il finanziamento sono stati apportati adeguamenti nell’indicazione
dell’ente assegnatario o nella denominazione;
Considerato che il comma 7 della citata norma demanda ad apposito
decreto interministeriale la formulazione delle disposizioni per
l’attuazione della norma stessa;
Ritenuto di circoscrivere per il momento al 2002 la disciplina
attuativa in relazione al rilevato carattere eccezionale della
procedura stabilita per i progetti da ammettere a contributo per
l’anno stesso;
Preso atto che l’art. 54 della legge n. 448/2001 prevede la
revocabilita’ del contributo in caso di ingiustificati ritardi o di
gravi irregolarita’ nell’impiego del finanziamento;
Decreta:
Art. 1.
Ammissione a finanziamento
Sono ammesse a contributo, a valere sulle risorse iscritte nel
conto del residui passivi per l’anno 2003 sul capitolo 7719 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le
iniziative di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante del
presente decreto, per l’importo indicato accanto a ciascuna di esse.
Gli enti indicati come assegnatari nell’elenco medesimo e che non
hanno ancora inoltrato domanda di finanziamento al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione, corredandola del prospetto informativo
compilato secondo le indicazioni fornite nell’allegato al decreto 10
aprile 2002 meglio specificato in premessa, dovranno far pervenire
detta documentazione al citato Dipartimento entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di inosservanza di tale termine il finanziamento e’ da
intendere automaticamente revocato.
Il suddetto Dipartimento provvedera’ ad effettuare ulterioni
approfondimenti circa l’ente da considerare assegnatario per i
contributi concernenti le iniziative contrassegnate dai numeri 9, 10
e 23, circa eventuali sovrapposizioni delle due iniziative per prima
menzionate con quelle riportate ai numeri 19 e 20 nonche’ circa la
riconducibitita’ di queste ultime alla tipologia considerata dalla
norma di cui trattasi.