Enti pubblici

Tuesday 20 May 2003

Nuovi fondi per finanziare le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. DECRETO 3 aprile 2003 – (GU n. 114 del 19-5-2003)

Nuovi fondi per finanziare le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali

DECRETO 3 aprile 2003

Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, legge n. 448/2001, art. 54. (GU n. 114 del 19-5-2003)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto  l’art.  54  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, che in

coerenza  con  gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione

economico-finanziaria  mira a promuovere la realizzazione delle opere

pubbliche  di regioni, province, comuni, comunita’ montane e relativi

consorzi  e  a  tal  fine  istituisce a decorrere dal 2002, presso il

Ministero  dell’economia  e delle finanze, il «Fondo nazionale per il

sostegno  alla  progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e

degli  enti  locali» per l’erogazione di contributi pari almeno al 50

per  cento  del costo effettivo di progettazione e con una dotazione,

per il 2002, di 50 milioni di euro;

Visto  il decreto in data 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  n. 131 del 6 giugno 2002, con il quale, ai sensi del comma

4  del  citato  art.  54 delta legge n. 448/2001, e’ stato approvato,

corredato di note esplicative, il prospetto informativo contenente le

informazioni  che  le  regioni  e gli enti locali interessati debbono

fornire  ai  fini  dell’ammissione  a  contributo e con il quale sono

state altresi’ definite le modalita’ di trasmissione;

Visto  l’art. 19 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla

legge  finanziaria  in materia di infrastrutture e trasporti), che ha

previsto  il  finanziamento della progettazione e della realizzazione

di alcune opere nella norma stessa specificate, a valere sul Fondo di

cui  all’art.  54  della legge n. 448/2001 che conseguentemente viene

ridotto di 22.325.000 euro;

Considerato  che  il  comma  5 dell’art. 54 della legge n. 448/2001

dispone  che  in  sede  di  prima  attuazione,  per  l’anno 2002, gli

interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano

prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in  apposita

deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato  che,  nella  seduta del 19 dicembre 2001, in occasione

dell’esame  del  disegno  di  legge  finanziania 2002, con ordine del

giorno  9/1984/200  la  Commissione bilancio, tesoro e programmazione

della  Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del

piano  attuativo  da  presentare ex menzionato art. 54, a considerare

prioritari  i  25  progetti indicati nell’elenco allegato al medesimo

ordine del giorno;

Considerato  che,  con  propria  nota del 1° marzo 2002, sono state

formulate  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  le ipotesi di

indicazione   degli   interventi   da  ammettere  prioritariamente  a

contributo  per  l’anno  2002, a recepimento dei contenuti del citato

ordine del giorno;

Considerato  che, con risoluzione n. 7-0-00084 del 6 marzo 2002, la

citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi,

in  sede  di  prima  attuazione del menzionato art. 54 della legge n.

448/2001,  alle  priorita’ indicate nella proposta di cui sopra e che

analoga  risoluzione  e’  stata adottata dalla Commissione permanente

del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;

Considerato  che per i 25 interventi di cui sopra e’ stato indicato

un costo complessivo di 27.675.000 euro;

Considerato  che,  a seguito della pubblicazione del citato decreto

10 aprile 2002, sono pervenute da parte di regioni ed enti locali 332

domande di finanziamento;

Considerato  che  l’istruttoria  gia’  avviata  e’  stata  pertanto

proseguita  solo  per  gli  interventi indicati nei citati ordini del

giorno,  stante l’impossibilita’ di dar corso alle altre richieste di

finanziamento per incapienza dei fondi;

Considerato  che  sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche

se  la disposizione di cui alla parte finale del comma 5 dell’art. 54

piu’   volte  menzionato  assume  portata  evidentemente  derogatoria

rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che,

a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per

il  finanziamento  sono  stati apportati adeguamenti nell’indicazione

dell’ente assegnatario o nella denominazione;

Considerato  che  il comma 7 della citata norma demanda ad apposito

decreto  interministeriale  la  formulazione  delle  disposizioni per

l’attuazione della norma stessa;

Ritenuto  di  circoscrivere  per  il  momento al 2002 la disciplina

attuativa  in  relazione  al  rilevato  carattere  eccezionale  della

procedura  stabilita  per  i  progetti  da ammettere a contributo per

l’anno stesso;

Preso  atto  che  l’art.  54  della  legge  n.  448/2001 prevede la

revocabilita’  del  contributo in caso di ingiustificati ritardi o di

gravi irregolarita’ nell’impiego del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

Ammissione a finanziamento

Sono  ammesse  a  contributo,  a  valere sulle risorse iscritte nel

conto  del  residui  passivi  per l’anno 2003 sul capitolo 7719 dello

stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le

iniziative di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante del

presente decreto, per l’importo indicato accanto a ciascuna di esse.

Gli  enti  indicati come assegnatari nell’elenco medesimo e che non

hanno   ancora   inoltrato  domanda  di  finanziamento  al  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  –  Dipartimento per le politiche di

sviluppo  e  di  coesione,  corredandola  del  prospetto  informativo

compilato  secondo le indicazioni fornite nell’allegato al decreto 10

aprile  2002  meglio  specificato in premessa, dovranno far pervenire

detta documentazione al citato Dipartimento entro trenta giorni dalla

data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

In  caso  di  inosservanza  di  tale  termine  il finanziamento e’ da

intendere automaticamente revocato.

Il   suddetto  Dipartimento  provvedera’  ad  effettuare  ulterioni

approfondimenti  circa  l’ente  da  considerare  assegnatario  per  i

contributi  concernenti le iniziative contrassegnate dai numeri 9, 10

e  23, circa eventuali sovrapposizioni delle due iniziative per prima

menzionate  con  quelle  riportate ai numeri 19 e 20 nonche’ circa la

riconducibitita’  di  queste  ultime alla tipologia considerata dalla

norma di cui trattasi.