Imprese ed Aziende

Wednesday 29 March 2006

Nuovi criteri, condizioni e modalita’ per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita’ produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla

Nuovi criteri,
condizioni e modalita’ per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle
attivita’ produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

MINISTERO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE DECRETO 1 febbraio 2006 (G.U. n. 67 del 21-3-2006)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE

di
concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto il
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l’art. 9,
comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l’estensione delle
agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero;

Visto l’art.
54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente l’estensione
delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 al settore del
commercio;

Visto l’art. 52, comma 77, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l’estensione delle agevolazioni
della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento
degli esercizi di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e
bevande aperte al pubblico di cui all’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n.
287;

Visto l’art. 14, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede la definizione
di modalita’ semplificate per l’accesso delle imprese artigiane agli interventi
agevolativi previsti dalla citata legge n. 488/1992 e stabilisce che una quota
delle risorse annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per
integrare le disponibilita’ del fondo previsto dall’art. 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e sia amministrata, con contabilita’ separata, dal
soggetto gestore del fondo medesimo sulla base di apposito contratto da
stipulare con il Ministero delle attivita’ produttive;

Visto l’art. 8 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi che prevede, tra l’altro, al
fine di stabilire i criteri e le modalita’ di attuazione
delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, l’emanazione di un decreto
di natura non regolamentare del Ministro delle attivita’ produttive, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;

Considerato che con il presente
decreto sono dettate le disposizioni relative agli
incentivi di cui alla citata legge n. 488/1992 e che, pertanto, dette
disposizioni non riguardano le attivita’ della filiera agricola;

Visto l’art. 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, presso la gestione separata
della Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito
fondo rotativo, denominato «fondo rotativo per il sostegno alle imprese»,
finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che
assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale;

Visto l’art. 1, comma 357, della
citata legge n. 311/2004, che prevede l’adozione di un decreto di natura non
regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in
relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto
dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i
requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati;

Vista la delibera del CIPE n. 76
del 15 luglio 2005, emanata ai sensi dell’art. 1, comma 356, della predetta
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fissa i criteri generali, le condizioni e
le modalita’ di erogazione e di rimborso del
finanziamento pubblico agevolato di cui al comma 354 della stessa legge e, in
particolare, approva lo schema di convenzione per la regolamentazione dei
rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati a
svolgere l’istruttoria del finanziamento stesso;

Sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e attivita’ ammissibili

1. Le agevolazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono concesse secondo i
criteri, le condizioni e le modalita’ stabiliti dal
presente decreto.

2. I soggetti ammissibili alle
agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attivita’
di cui al successivo comma 4, che promuovono programmi di investimento nelle
aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui all’art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.

3. I predetti soggetti sono
ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, siano gia’ costituiti ed iscritti nel registro delle imprese
e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non siano state aperte
nei loro confronti procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa
e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali
non ancora operanti alla data della domanda possono essere presentate anche in
assenza della predetta iscrizione, purche’ le stesse imprese siano gia’
titolari di partita IVA, potendo l’iscrizione essere comprovata dall’impresa
all’atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa
all’ultimo stato di avanzamento. Ai fini dell’ammissibilita’ alle
agevolazioni e’ inoltre necessario che le imprese, alla data di chiusura dei
termini di presentazione delle domande del bando a cui partecipano, abbiano la
piena disponibilita’ dell’immobile dell’unita’ produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo
titolo di proprieta’, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria,
o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in
data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui
all’art. 1351 del codice civile previamente registrato. Alla medesima data tale
immobile deve essere gia’ rispondente, in relazione all’attivita’
da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d’uso. La detta piena disponibilita’ deve
garantire l’uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui
all’art. 11, comma 1, lettera b). Le imprese richiedenti le
agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilita’ ordinaria.

4. Le agevolazioni possono essere concesse per le attivita’ di seguito indicate:

a) «settore
industria»: attivita’ di cui alle sezioni C e D della classificazione
delle attivita’ economiche ISTAT 2002; inoltre, nei limiti indicati
nell’allegato n. 1 al presente decreto, le attivita’ di produzione e
distribuzione di energia elettrica e di calore, quelle delle costruzioni di cui
alle sezioni E ed F della medesima classificazione e quelle di servizi; per le
attivita’ di servizi le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite
in forma di societa’ regolare;

b) «settore turismo»: attivita’
di gestione di strutture ricettive, quali gli alberghi, i motels, i
villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi
turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere,
le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la
gioventu’, i rifugi alpini; attivita’ di tour operator e di agenzia di viaggio
e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione
e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e
di accoglienza ai turisti;

centri
per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; gestione di
stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; gestione di strutture
congressuali; gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio
naturale; gestione di porti turistici; gestione di impianti di risalita
(sciovie, slittovie, seggiovie, funivie).

Sono altresi’ ammesse alle
agevolazioni le attivita’ indicate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano con le modalita’ e le procedure di cui al successivo art. 8,
comma 11, lettera c), finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche
turistico-ambientali dell’area interessata, nel rispetto del contesto
naturalistico e paesaggistico locale;

c) settore «commercio»:

c1)
esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato;

c2)
esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e
grande struttura;

c3)
esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione, sia di
singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo
economico, con superficie dell’unita’ produttiva pari almeno a 1000 mq;

c4) attivita’
commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio
elettronico;

c5)
attivita’ di «servizi complementari» alla distribuzione indicate nell’allegato
n. 2 al presente decreto;

c6)
attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da esercizi
aperti al pubblico, di cui all’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con
esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere a), b), e), f) e g) del medesimo
art. 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento aventi
una delle seguenti caratteristiche:

i) diretti allo sviluppo di
formule commerciali che prevedano l’integrazione della somministrazione con la
vendita di beni e/o servizi;

ii)
promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;

iii)
promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita’ del servizio e/o di
tipicita’ dell’offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di
commercio, regioni o province.

5. Gli esercizi di vendita al
dettaglio di cui alle lettere c1) e c2) del comma precedente vengono
classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le
classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facolta’ di cui
all’art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle
agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli
impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.

6. Per le tipologie di attivita’ assoggettate a specifiche discipline,
limitazioni o divieti derivanti da disposizioni comunitarie si applica quanto
stabilito dalle normative dell’Unione europea.

7. Ai fini del presente decreto,
le imprese beneficiarie vengono classificate di
piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dalla disciplina
comunitaria in materia.

Art. 2.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse
entro i limiti delle intensita’ massime di aiuto
previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e
alle aree territoriali di intervento e sono articolate nella forma di
contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Ai fini della
concessione delle agevolazioni, deve sussistere un finanziamento bancario ordinario,
a tasso di mercato, di importo e durata pari a quelli
del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli
investimenti ammissibili e non inferiore al 15% degli stessi, concesso dalle
banche concessionarie di cui al successivo art. 5, ovvero da altri soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attivita’ creditizia ai sensi del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385. Il rapporto massimo tra il
contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito,
composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento
bancario ordinario, e’ pari a 1. Le misure concedibili del contributo in conto
capitale e del finanziamento agevolato, espresse in percentuale
dell’investimento ammissibile, articolate per dimensione d’impresa e aree
territoriali di intervento, sono indicate
nell’allegato n. 3 al presente decreto. L’ammontare minimo di mezzi apportati
dall’impresa per la realizzazione del programma di investimenti
non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria
esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il predetto
finanziamento bancario ordinario.

2. Il finanziamento agevolato ha
una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non
superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni, ivi compreso un periodo di
preammortamento fino a 4 anni commisurato alla durata del programma di investimenti. Il rimborso del finanziamento agevolato
avviene secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Il tasso agevolato da applicare al finanziamento e’ pari allo 0,50% annuo.

L’agevolazione derivante dal
finanziamento agevolato e’ pari alla differenza tra gli interessi calcolati al
tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e
vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da
corrispondere al predetto tasso agevolato. Le condizioni di cui al presente
comma possono essere modificate con decreto del Ministro delle attivita’
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il finanziamento agevolato e’
concesso a valere sulle disponibilita’ del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi
dell’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti della
quota e secondo i criteri e le modalita’ stabiliti dal
CIPE ai sensi del medesimo art. 1, comma 355, nonche’ dell’art. 8, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14
maggio 2005, n. 80.

4. Il finanziamento agevolato
puo’ essere concesso dal Ministero delle attivita’ produttive, a valere sulle
risorse finanziarie destinate alla concessione del contributo in conto
capitale, qualora non vengano assegnate agli
interventi previsti dal presente decreto le risorse del fondo rotativo di cui
al comma 3 nonche’ in relazione a particolari programmi di investimento, con
priorita’ per quelli di ridotte dimensioni. Le condizioni e le modalita’ per la
concessione del predetto finanziamento sono determinate con apposito
decreto interministeriale adottato con le modalita’ di cui all’art. 8, comma 2,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.

5. Nel caso di programmi che
prevedono, in tutto o in parte, investimenti da realizzare mediante locazione
finanziaria, l’intervento della societa’ di leasing e’ equiparato, per la
corrispondente quota di investimenti, al finanziamento
bancario ordinario; in tal caso, ferma restando la durata massima stabilita al
comma 2, il finanziamento agevolato, per la parte correlata agli investimenti
in locazione finanziaria, ha durata pari a quella del contratto di leasing.

Art. 3.

Programmi di investimento
ammissibili

1. Le agevolazioni sono concesse
in relazione ad un programma di investimenti organico e
funzionale, promosso nell’ambito della singola unita’ produttiva, da
solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici previsti ed
avviato non prima della presentazione della domanda di cui all’art. 7, comma 1.
A tale riguardo, per unita’ produttiva si intende la
struttura, anche articolata su piu’ immobili fisicamente separati ma prossimi,
finalizzata allo svolgimento dell’attivita’ ammissibile alle agevolazioni,
dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e
funzionale.

2. I programmi di cui al comma 1
devono essere volti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero
all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e
al trasferimento di impianti produttivi esistenti. A
tal fine, in relazione a ciascuno dei settori di
attivita’ di cui all’art. 1, comma 4, si considera:

a) per il settore «industria»:

a1)
«ampliamento», il programma volto ad accrescere la capacita’ di produzione dei
prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi
(ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova
capacita’ produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti
(ampliamento verticale);

a2)
«ammodernamento», il programma che sia volto ad apportare innovazioni
nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttivita’ e/o
un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi,
ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico
dell’impresa;

a3)
«riconversione», il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a
comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi
degli impianti esistenti;

a4)
«riattivazione», il programma che ha come obiettivo la ripresa dell’attivita’
di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti
diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un’attivita’ uguale o
funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente;

a5)
«trasferimento», il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento
della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze
emanate dall’amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a
piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita’ di
risanamento e di valorizzazione ambientale;

b) per il settore «turismo»:

b1)
«ampliamento», il programma volto ad accrescere la capacita’ produttiva
attraverso un potenziamento delle strutture esistenti;

b2)
«ammodernamento», il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto
qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al
miglioramento dell’impatto ambientale legato all’attivita’ produttiva, alla
riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa,
all’adozione di strumentazione informatica per
il miglioramento del processo produttivo e/o dell’attivita’ gestionale;

b3)
«riconversione», il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente per
lo svolgimento di un’attivita’ ammissibile diversa da quella svolta
precedentemente;

b4)
«riattivazione», il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente
inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari
della struttura inattiva, di un’attivita’ uguale o funzionalmente analoga a
quella svolta precedentemente;

b5)
«trasferimento», il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento
dell’ubicazione dell’unita’ produttiva determinate da decisioni e/o da
ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in
riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita’ di
risanamento e di valorizzazione ambientale;

c) per il settore «commercio»:

c1)
«ampliamento», il programma volto ad accrescere la capacita’ produttiva
attraverso un potenziamento delle strutture esistenti e che, per i programmi di
investimento di cui all’art. 1, comma 4, lettere c1), c2) e c3), si realizza
attraverso un incremento significativo della superficie dell’unita’ produttiva
non inferiore al 20% di quella preesistente;

c2)
«ammodernamento», il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto
qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla
riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento anche tecnologico dell’impresa,
all’adozione di strumentazione informatica per
migliorare e/o qualificare l’attivita’ gestionale e di servizio, ovvero alla
modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall’unita’
produttiva esistente; tale tipologia di programma e’ ammissibile solo per gli
esercizi di cui all’articolo 1, comma 4, lettere c1) e c6);

c3)
«trasferimento», il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento
dell’ubicazione dell’unita’ produttiva determinate da decisioni e/o da
ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in
riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalita’ di
risanamento e di valorizzazione ambientale.

3. Per i servizi complementari di
cui all’art. 1, comma 4, lettera c5) i programmi ammissibili sono quelli
previsti al comma 2, lettera a) del presente articolo per il settore «industria».

4. Alle agevolazioni sono ammessi
i programmi di investimento comportanti spese
complessivamente ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, per i settori
«industria» e «turismo», e non superiori a 20 milioni di euro per il settore
«commercio». I programmi di investimento non possono
essere inferiori a 1 milione di euro, fatta salva la facolta’ delle regioni e
delle province autonome di modificare detto minimo, nei termini e con le
modalita’ di cui al successivo articolo 8, comma 11, lettera c), entro i
seguenti limiti:

a) da 400.000 euro a 1.500.000
euro per le attivita’ del «settore industria», ad
eccezione di quelle dei servizi;

b) da 300.000
euro a 2.500.000 euro per le attivita’ del «settore turismo»;

c) da 150.000 euro a 1.000.000 euro per le attivita’ del «settore commercio» e dei servizi.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono
quelle relative all’acquisto, all’acquisizione
mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come
definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui
queste ultime sono necessarie alle finalita’ del programma oggetto della
domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) progettazione e direzione
lavori, studi di fattibilita’ economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e
collaudi di legge. Tali spese sono agevolabili, per le grandi imprese,
limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei
fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;

b) suolo aziendale, sue
sistemazioni e indagini geognostiche;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche
aziendali;

e) macchinari, impianti ed
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari
all’attivita’ amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi
all’attivita’ di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al
ciclo di produzione, purche’ dimensionati all’effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell’impianto oggetto
delle agevolazioni;

f) programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa. Tali spese non sono agevolabili per le grandi imprese;

g) brevetti concernenti nuove
tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attivita’ svolta nell’unita’ produttiva interessata dal
programma; la relativa spesa di acquisto deve
risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo.
Tali spese non possono superare, per le grandi imprese, il 25%
dell’investimento complessivo ammissibile.

2. Tra le spese ammissibili sono
incluse, purche’ capitalizzate, quelle finalizzate
all’introduzione dei sistemi di qualita’ e all’adesione a sistemi di
certificazione ambientale secondo standard e metodologie internazionalmente
riconosciute, quelle relative alla quota iniziale dei contratti di franchising,
quelle relative alla realizzazione, nell’ambito dell’unita’ produttiva
interessata dal programma, di asili nido, nonche’ le spese per l’istruttoria
del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice e la valutazione
delle relative garanzie e per la stipula del contratto di finanziamento di cui
all’art. 9, comma 2. Sono inoltre ammissibili relativamente
al settore «turismo», in quanto volte al miglioramento del servizio
offerto, le spese relative ai servizi annessi alle strutture ricettive, purche’
ubicati nello stesso comune della struttura interessata dal programma o,
qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purche’
funzionalmente collegati alla stessa.

3. Non sono ammesse le spese per
mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative
a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le
spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e
le spese relative all’acquisto di immobili a fronte dei quali siano state
concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di
cui all’art. 7, comma 1, altre agevolazioni, salvo il caso in cui le
amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le
agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai
beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia’ di proprieta’
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale,
purche’ l’impresa stessa l’abbia acquistato successivamente alla presentazione
della domanda di agevolazione. Non sono altresi’ ammessi i titoli di spesa nei
quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia
inferiore a 500,00 euro. Nel caso in cui il programma preveda
il trasferimento degli impianti il costo ammissibile del programma e’ diminuito
del valore dei cespiti gia’ utilizzati e non piu’ reimpiegati nell’attivita’
produttiva, risultante da perizia giurata di un tecnico abilitato.

4. Con apposita
circolare, il Ministero delle attivita’ produttive provvede alla individuazione
di eventuali limiti all’ammissibilita’ delle singole tipologie di spese,
incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto
degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita’ delle singole
attivita’ ammissibili.

Art. 5.

Convenzioni tra Ministero delle
attivita’ produttive e banche concessionarie

1. Gli adempimenti tecnici e
amministrativi per l’istruttoria delle domande di agevolazione
di cui al presente decreto, sono svolti da soggetti selezionati ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, denominati «banche concessionarie»,
sulla base di apposite convenzioni i cui oneri sono posti a carico delle
risorse stanziate per la concessione dei benefici.

2. La convenzione prevede che le
banche concessionarie possono stipulare convenzioni, per l’accreditamento dei
contributi, con altre banche e societa’ di locazione finanziaria, di seguito
denominate istituti collaboratori, a condizione che queste ultime dispongano di una struttura tecnico-organizzativa adeguata
alla prestazione del servizio e ferma restando la piena responsabilita’ delle
banche concessionarie nei confronti del Ministero delle attivita’ produttive.
Per societa’ di locazione finanziaria si intendono
anche le banche abilitate alla locazione stessa.

3. Le convenzioni di cui al comma
1 stabiliscono, tra l’altro:

a) le modalita’ per la
trasmissione al Ministero delle attivita’ produttive delle istruttorie da parte
delle banche concessionarie, le modalita’ per l’esercizio delle funzioni di
controllo da parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni alle banche
in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali,
ferma restando l’esclusiva responsabilita’ civile per danni in relazione agli
adempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 2;

b) le modalita’ di svolgimento
degli adempimenti a carico delle societa’ di locazione finanziaria di cui al
comma 2 e quelle con cui le stesse trasferiscono le agevolazioni alle imprese
beneficiarie, nonche’ le modalita’ per lo svolgimento da parte delle banche
concessionarie delle attivita’ gestionali relative al
finanziamento agevolato concesso direttamente dal Ministero delle attivita’
produttive ai sensi dell’art. 2, comma 5;

c) il divieto per le banche
concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell’attivita’ istruttoria e di
garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni
inerenti le imprese e i programmi da esaminare,
nonche’ uniformita’ di valutazione, di affidare ad altri soggetti l’istruttoria
medesima, fatti salvi i casi di particolari accertamenti per i quali siano
necessarie specifiche competenze e che dovranno essere autorizzati dal
Ministero, sulla base di adeguata motivazione.

4. Fino alla scadenza delle
convenzioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto gli adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti
dalle banche concessionarie convenzionate, ferma restando la possibilita’ di
modificare le convenzioni stesse per adeguarle alle disposizioni del presente
decreto.

5. La convenzione deve altresi’
riservare al Ministero delle attivita’ produttive l’adozione di disposizioni in
merito ai termini del procedimento e all’individuazione del responsabile dello
stesso ed in genere di applicazione dei principi
direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.

Ripartizione delle risorse
finanziarie e fissazione dei termini di presentazione delle domande

1. Il Ministro delle attivita’
produttive, con proprio decreto, adottato d’intesa con le regioni, ripartisce
annualmente tra le regioni le risorse disponibili,
tenendo conto dei valori percentuali concordati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ai fini dell’utilizzo dei fondi aggiuntivi per le aree
sottoutilizzate. Con il medesimo decreto le risorse
finanziarie dell’anno sono ripartite tra i settori ammissibili indicati all’art.
1, comma 4, individuando altresi’ la quota da utilizzare per la formazione
delle graduatorie destinate alle imprese artigiane di cui all’art. 15, nonche’
la quota da destinare alle graduatorie multiregionali di cui all’art. 8, comma
7, lettera c), in misura non superiore al 30% delle risorse disponibili per il
relativo settore. Le risorse non utilizzate nel corso
di ciascun anno sono impiegate nell’anno successivo.

2. Le risorse sono assegnate
attraverso bandi consecutivi programmati sulla base dei fondi disponibili per
ciascun anno. A tal fine il Ministro delle attivita’ produttive, con proprio
decreto, stabilisce il numero di bandi da attivare nell’anno, provvedendo
altresi’, in relazione a ciascun bando, a fissare i
termini iniziali e finali di presentazione delle domande. Nell’ambito di
ciascun settore le risorse sono suddivise in relazione al
numero di bandi programmato.

Art. 7.

Presentazione delle domande di agevolazione

1. La domanda di
agevolazione e’ presentata, entro i termini di cui all’art. 6, comma 2,
ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano
l’acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad
uno degli istituti collaboratori di cui all’art. 5, comma 2, per il successivo
tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall’impresa.

La domanda e’ sottoscritta, ai
sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’impresa che
richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ed e’ redatta
esclusivamente utilizzando la modulistica prevista con la circolare di cui
all’art. 4, comma 4 e lo specifico software di compilazione predisposto dal
Ministero.

Contestualmente, la domanda e’
trasmessa al Ministero delle attivita’ produttive esclusivamente con modalita’ informatiche,
secondo le indicazioni fornite dal Ministero. Copia della domanda e’ inviata
alla regione interessata. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed
accompagnata dalla documentazione indicata nella predetta circolare, a pena di invalidita’.

2. Non e’ ammessa la
presentazione di una domanda di agevolazioni relativa
a piu’ programmi o a piu’ unita’ produttive. Non e’ altresi’ ammessa la
presentazione di piu’ domande sullo stesso bando ne’
su bandi successivi, anche da parte di piu’ imprese facenti capo ai medesimi
soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti
investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e
funzionale. Qualora il programma sia stato agevolato in misura parziale, e’
consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in
un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia
accompagnata da una formale rinuncia all’agevolazione concessa.
Nell’ambito dello stesso bando, sono considerati parte
del medesimo programma organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati
da un’impresa nella stessa unita’ produttiva. In presenza
di un programma gia’ agevolato, non e’ ammessa la presentazione, per la
medesima unita’ produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma fino
a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata alla
banca concessionaria la documentazione di spesa di cui al successivo art. 12
relativa all’ultimo stato di avanzamento. Non e’ altresi’ ammessa la
presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia’ oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da
altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o
istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de
minimis, a meno che l’impresa beneficiaria non vi abbia gia’ formalmente
rinunciato. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione
delle stesse, risultano inoltrate in difformita’ alle
disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le
agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica
la completezza e la regolarita’.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito alle richieste di
rettifica dei soli errori e irregolarita’ formali, la domanda incompleta dei
dati e delle informazioni necessari ai fini
del calcolo degli indicatori di cui all’art. 8, commi 9, 10, 11 e 12, o della
documentazione indicata dalla circolare di cui all’art. 4, comma 4, quella
presentata al di fuori dei termini, ovvero redatta in difformita’ dalla
modulistica prevista dal Ministero delle attivita’ produttive o non utilizzando
lo specifico software da quest’ultimo definito, non e’ considerata valida. In
tal caso la banca concessionaria, nel rispetto dei principi dettati dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede a respingere la domanda con specifica nota
contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia anche al Ministero
delle attivita’ produttive al fine di consentire da parte di quest’ultimo
l’esercizio dei previsti poteri di controllo. Nel caso di domanda inoltrata
all’istituto collaboratore, le suddette comunicazioni sono trasmesse anche a
quest’ultimo.

4. L’impresa non puo’
autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del
calcolo degli indicatori di cui all’art. 8, commi 9, 10, 11 e 12 successivamente alla chiusura dei termini di presentazione
delle domande ed e’ comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di
precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle
documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli
accertamenti istruttori di cui all’art. 8, comma 1, entro il termine di
quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la
risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare
comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

Art. 8.

Procedure e termini per
l’istruttoria

1. Ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al successivo comma 7, le banche concessionarie, sulla base
delle domande complete pervenute, effettuano
l’attivita’ istruttoria. In particolare:

a) verificano la sussistenza
delle condizioni per la concessione delle agevolazioni;

b) accertano la validita’ tecnico-economica
e finanziaria del programma;

c) valutano l’ammissibilita’, la
pertinenza e la congruita’ delle spese esposte nella domanda e determinano
l’importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;

d) accertano gli elementi che
consentono il calcolo degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e
12;

e) verificano che la delibera di
concessione del finanziamento bancario ordinario sia riferita al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione e sia
conforme alle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione
stipulata ai sensi della delibera del CIPE prevista dall’art. 1, comma 356
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La delibera e’ subordinabile alla
concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovra’
richiamare gli elementi caratterizzanti del programma nonche’
indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili.

2. Le banche concessionarie
valutano altresi’ la validita’ del programma sotto il profilo delle prestazioni
ambientali sulla base di specifiche dichiarazioni in
materia che l’impresa proponente allega alla domanda.

3. Completata l’attivita’
istruttoria, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa
la cui domanda e’ istruita con esito positivo una comunicazione contenente i
dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 9 e l’importo
delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili.

4. Le banche concessionarie
trasmettono al Ministero delle attivita’ produttive, entro novanta giorni dalla
scadenza del termine finale di presentazione delle domande di cui all’art. 6,
comma 2 e secondo le modalita’ indicate dal Ministero
stesso, le risultanze istruttorie complete delle indicazioni riguardanti
l’avvenuta adozione delle delibere del finanziamento bancario ordinario.

5. Entro lo stesso termine
indicato al comma 4, le banche concessionarie comunicano alla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., per le domande definite con esito
positivo, i dati delle risultanze istruttorie e quelli relativi alle delibere
di finanziamento bancario necessari per l’assunzione delle conseguenti delibere
del finanziamento agevolato. La Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
entro dieci giorni dal ricevimento della predetta documentazione, da’
comunicazione al Ministero delle attivita’ produttive dell’avvenuta adozione
delle delibere di finanziamento agevolato. Dette delibere sono adottate nel
rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione di
cui al precedente comma 1, lettera e)

e sono
subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

6. Le risultanze
istruttorie sono acquisite dal Ministero delle attivita’ produttive come vere e
rispondenti a ragionevoli valutazioni tecniche, economiche e di mercato. La
banca ne assume pertanto la responsabilita’ nella
consapevolezza che, laddove il Ministero dovesse riscontrare nelle istruttorie
stesse elementi di non conformita’ alle norme di legge ed alle relative
disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici
e di mercato, potra’ incorrere nella risoluzione della convenzione.

7. Il Ministero delle attivita’
produttive, sulla base delle risultanze istruttorie e
dei valori degli indicatori di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 12, forma
per ciascun settore, entro trenta giorni dal termine finale di invio delle
risultanze medesime, le seguenti graduatorie e le pubblica:

a) una graduatoria ordinaria per
ciascuna regione, relativa ai programmi comportanti investimenti
complessivamente ammissibili fino a 25 milioni di euro
per i settori «industria» e «turismo», e fino a 20 milioni di euro per il
settore «commercio». Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili
per ciascuna di tali graduatorie e’ riservata ai programmi ammissibili promossi
dalle piccole e medie imprese;

b) una graduatoria speciale per
ciascuna regione, riferita ai programmi relativi ad un’area o a piu’ settori di attivita’ eventualmente individuati come prioritari dalla
regione tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente
agevolabili fino a 25 milioni di euro per i settori «industria» e «turismo», e
fino a 20 milioni di euro per il settore «commercio»; una quota non inferiore
al 70% delle risorse disponibili per ciascuna di tali graduatorie e’ riservata
ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese. Ai fini della
formazione delle graduatorie speciali ciascuna regione puo’ individuare
piu’ di un settore di attivita’ o piu’ aree territoriali ritenuti prioritari,
queste ultime costituite dall’intero territorio ammissibile di comuni la cui
superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e
destina alla relativa graduatoria non piu’ del 50% delle proprie risorse
disponibili. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente,
esclusi dalle graduatorie speciali, per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all’attribuzione delle risorse
disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui alla
lettera a);

c) due graduatorie
multiregionali, una per le iniziative ubicate nelle aree del Mezzogiorno e
l’altra per quelle ubicate nelle aree del Centro-Nord, riguardanti i programmi
comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 25 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro e relative ai soli
settori «industria» e

«turismo».

8. Per il computo dei termini di
cui ai commi 4, 5 e 7, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione
delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.

9. Ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al comma 7, si calcolano e si
sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:

a) rapporto tra la misura massima
del contributo in conto capitale stabilita nell’allegato n. 3 al presente
decreto e la misura richiesta;

b) rapporto tra
le spese ammissibili relative ad investimenti innovativi e il totale delle
spese ammissibili;

c) punteggio complessivo
conseguito dal programma sulla base di specifiche
priorita’ regionali, limitatamente ai programmi da inserire nelle graduatorie
di cui al comma 7, lettere a) e b).

10. Il Ministro
delle attivita’ produttive, d’intesa con le regioni, puo’ stabilire specifiche
priorita’ settoriali e/o territoriali da applicare alle graduatorie
multiregionali di cui al comma 7, lettera c), determinando il punteggio
specifico da assegnare ai programmi rispondenti alle priorita’ medesime. Le
priorita’ sono definite con riferimento a settori di attivita’
ritenuti strategici per lo sviluppo e a specifiche aree territoriali, queste
ultime individuate anche sulla base delle intese istituzionali di programma
sottoscritte presso la Presidenza del Consiglio con la partecipazione del
Ministero delle attivita’ produttive.

11. Ai fini di quanto disposto
dal comma 9, si precisa quanto segue:

a) con riferimento all’indicatore
di cui alla lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale puo’
corrispondere, su richiesta dell’impresa, un
incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello
della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste
all’art. 2, comma 1 e fermo restando che l’ammontare complessivo del contributo
in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento
bancario non puo’ superare l’importo degli investimenti ammissibili;

b) con riferimento all’indicatore
di cui alla lettera b), gli investimenti innovativi riguardano:

b.1)
apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo,
gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi
per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche
a supporto dell’utilizzo dei sistemi succitati;

b.2)
piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e
finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi
organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la
realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche
a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;

b.3)
acquisizione di brevetti funzionali all’esercizio dell’attivita’ oggetto del
programma;

b.4)
apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di ricerca e
sviluppo aziendali;

b.5)
piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e
transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o
la personalizzazione di applicazioni informatiche
a supporto dell’utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;

c) con riferimento all’indicatore
di cui alla lettera c), ai fini della formazione delle graduatorie ordinarie di
cui al comma 7, lettera a), le priorita’ regionali sono individuate da ciascuna
regione e provincia autonoma in relazione alle aree
del proprio territorio, alle attivita’ e alle tipologie di investimento
ammissibili alle agevolazioni, al fine di adeguare gli interventi alle esigenze
di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie
speciali di cui al comma 7, lettera b), le priorita’ regionali sono
individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle
attivita’, rispettivamente alle specifiche attivita’ ed alle tipologie di
investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.
Dette priorita’ sono indicate attraverso l’assegnazione a ciascuna combinazione
dei suddetti elementi di un punteggio compreso tra 0 e
30 per le graduatorie regionali ordinarie ovvero tra 0 e 20 per quelle
speciali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31
ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione
da presentare nell’anno successivo, formulano le proprie proposte, sia per le
graduatorie ordinarie che per quelle speciali, indicando, in relazione a queste
ultime anche la quota di risorse ad esse destinata ed individuano i limiti
minimi di investimento ai sensi dell’art. 3, comma 4. Nel caso in cui i limiti
minimi di investimento non vengano indicati, si
considera confermato il limite minimo di 1 milione di euro. In
relazione alle attivita’ del «settore turismo», ciascuna regione,
nell’ambito della formulazione delle predette proposte, indica anche le
eventuali ulteriori attivita’ ammissibili, ai sensi del precedente art. 1,
comma 4, lettera b), purche’ individuate da norme regionali, programmi di
intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell’Unione europea.
Qualora una regione non modifichi, entro il predetto termine, le proposte
formulate per l’anno precedente, le stesse si intendono
confermate anche per i bandi dell’anno successivo. Il Ministro delle attivita’
produttive, valutata la compatibilita’ delle proposte avanzate dalle singole
regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate, oltre
che con le ulteriori disposizioni del presente
decreto, le approva entro il 31 dicembre di ciascun anno.

12. Il valore di ciascuno degli
indicatori e’ incrementato delle misure percentuali di
seguito indicate, tra loro cumulabili:

a) 1,5% per i programmi proposti
dalle imprese che, con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data
di presentazione della domanda, presentano un valore medio delle spese di
ricerca e sviluppo, rilevabili dalla relazione sulla gestione ovvero dalla nota
integrativa di cui, rispettivamente, agli articoli 2428 e 2427 del codice
civile, pari almeno al 3% del fatturato;

l’incremento
degli indicatori e’ dello 0,75% se il predetto valore medio delle spese di
ricerca e sviluppo e’ pari almeno al 2% del fatturato;

b) 1% per i programmi proposti
dalle imprese che, con riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data di
presentazione della domanda, presentano un incremento della quota di fatturato
derivante da esportazioni dirette pari ad almeno il 30% del valore medio della
stessa quota nei tre bilanci precedenti quello di riferimento, ovvero per i
programmi proposti dalle imprese che, con riferimento a ciascuno degli ultimi
tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, presentino un valore
della quota di fatturato da esportazioni dirette pari ad almeno il 50%;

c) 0,5% per i programmi proposti
dalle imprese che, alla data di presentazione della domanda abbiano gia’
aderito a sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;

d) 0,5% per i programmi proposti
dalle imprese risultanti da operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e
seguenti del codice civile, realizzate nei dodici mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda; le predette operazioni di fusione devono riferirsi
a piccole e medie imprese che, alla data della fusione, operino da almeno tre
anni e che presentino, con riferimento agli ultimi due bilanci approvati alla
medesima data, un valore medio dei ricavi da gestione tipica e delle immobilizzazioni pari, entrambi, ad almeno il 15% della
somma dei predetti valori riferiti a tutti i soggetti interessati dalla
fusione. Le operazioni di fusione devono inoltre riferirsi a piccole e medie
imprese operanti in settori di attivita’ riconducibili
alla medesima divisione della classificazione delle attivita’ economiche ISTAT
2002, ovvero contraddistinte da un forte collegamento economico a monte o a
valle. Ai fini di cui sopra, il predetto collegamento economico sussiste
allorquando ciascuna delle imprese interessate dall’operazione di fusione ha
fatturato ad almeno una delle altre non meno del 25% del
totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio precedente la data in
cui l’operazione di fusione e’ ultimata. Alla data di presentazione della
domanda le predette operazioni di fusione devono risultare
gia’ perfezionate;

e) 0,25% per i programmi proposti
dalle imprese nelle cui unita’ produttive, nei dodici mesi precedenti la data
di presentazione della domanda, siano stati realizzati stages della durata
minima di tre mesi, finalizzati all’inserimento di laureati, sulla
base di accordi con universita’ o centri di ricerca pubblici e privati;

f) 0,25% per i programmi proposti
da imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino
dotate, nell’unita’ produttiva oggetto del programma, di strutture adibite ad
asili nido conformi alla vigente normativa in materia, nonche’ per i programmi
proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
ottenuto, con riferimento all’esercizio precedente la presentazione della
domanda, la riduzione tariffaria dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro di cui agli articoli 19 e 24 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;

g) 1% per i programmi proposti da
imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino
costituite da non piu’ di un anno.

13. Le premialita’
di cui al comma precedente possono essere modificate con decreto
interministeriale adottato con le modalita’ di cui all’art. 8, comma 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80.

Art. 9.

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero delle attivita’
produttive, successivamente alla formazione delle
graduatorie e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ivi comprese
quelle a valere sul fondo rotativo di cui all’art. 1, comma 354 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria delle
agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in
ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e
adotta altresi’ i provvedimenti di diniego delle agevolazioni per le domande
non agevolabili a causa dell’esaurimento delle risorse e quelli di esclusione
dalla graduatoria per le domande che hanno avuto esito istruttorio negativo.
Detti provvedimenti sono trasmessi alle banche concessionarie per il
conseguente invio alle imprese, agli istituti collaboratori e ai soggetti
agenti di cui alla convenzione citata all’art. 8, comma 1,
lettera e).

2. Il contratto di finanziamento,
relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria,
e’ stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro
novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione da parte
dell’impresa, tra l’impresa beneficiaria e il soggetto agente di cui alla
convenzione citata all’art. 8, comma 1, lettera e), in conformita’ alle
disposizioni del presente decreto e della convenzione medesima. Per i programmi
soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto e’ stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle
attivita’ produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro novanta
giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo.

Nel caso di investimenti
da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento,
relativo alla quota agevolata, e’ stipulato tra il soggetto agente e la
societa’ di leasing.

3. Le domande per le quali non e’ disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a
causa delle disponibilita’ finanziarie inferiori all’importo delle agevolazioni
complessivamente richieste, possono essere inserite, invariate, nella
graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide,
ai soli fini della decorrenza di ammissibilita’ delle spese, le condizioni
previste per le domande originarie, purche’ le imprese interessate ne diano
esplicita conferma. Detta conferma, unitamente alla nuova delibera del
finanziamento bancario, deve essere presentata alla banca concessionaria entro
i termini di presentazione delle domande relativi al
solo primo bando utile successivo. Qualora l’impresa intenda mantenere valide
le predette condizioni di ammissibilita’ delle spese
e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, la domanda riformulata
deve essere presentata, unitamente alla nuova delibera di finanziamento
bancario, entro lo stesso termine, fermo restando che l’importo delle spese per
il quale si richiede l’agevolazione non puo’ essere aumentato. Le domande
agevolate in misura parziale a causa dell’insufficienza delle risorse
finanziarie, possono utilizzare le predette modalita’ con l’ulteriore
condizione che all’atto della richiesta di inserimento, ovvero della
riformulazione, sia espressa formale rinuncia all’agevolazione concessa.

Art. 10.

Modalita’ di erogazione

1. Il programma di investimenti agevolato deve essere ultimato entro
quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria
delle agevolazioni, ovvero, per i programmi per i quali l’importo del
contributo in conto capitale e’ reso disponibile in due quote, entro
ventiquattro mesi dalla data medesima. Detti termini possono essere
eccezionalmente prorogati una sola volta per non oltre sei mesi, previa
preventiva richiesta e per cause di forza maggiore;

per i
programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il termine di
quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero delle attivita’
produttive relativo agli esiti della detta notifica;

sono
fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero delle
attivita’ produttive per consentire l’ammissibilita’ dei programmi medesimi al
cofinanziamento comunitario. Entro trenta giorni dall’ultimazione del
programma, ovvero dal ricevimento del decreto di concessione qualora a tale
data il programma medesimo risulti gia’ ultimato,
l’impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione,
resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal proprio legale rappresentante o suo
procuratore speciale, attestante la data di ultimazione del programma e quella
di entrata in funzione dell’impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in
funzione puo’ essere resa piu’ volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano
a mano che l’entrata in funzione stessa si verifichi.

Nel caso di programmi realizzati
con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data
di ultimazione del programma stesso e’ sostituita dal
verbale di consegna dei beni.

2. L’erogazione del contributo in
conto capitale avviene successivamente alla stipula
del contratto di finanziamento di cui all’art. 9, comma 2, in non piu’ di tre
quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali e’ resa disponibile il
giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento. Il suddetto
importo e’ erogato in due quote di pari ammontare qualora l’impresa
beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il
programma preveda l’ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data
del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all’art. 9,
comma 1. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla
notifica alla Commissione europea.

L’erogazione del finanziamento
avviene in non piu’ di sei quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali, ovvero in non piu’ di tre
quote se per il contributo in conto capitale e’ prevista l’erogazione in due
quote.

3. Le quote di contributo in
conto capitale e di finanziamento sono erogate per stato di avanzamento,
subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli
investimenti ritenuti ammissibili; la prima quota del solo contributo in conto
capitale puo’ essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa
presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da
erogare e di durata adeguata.

4. Ai fini di ciascuna
erogazione, le imprese beneficiarie o l’istituto collaboratore
trasmettono alla banca concessionaria la documentazione indicata all’art. 12,
per l’accertamento, da parte della banca medesima, della corrispondenza degli
investimenti realizzati al programma approvato e alle erogazioni richieste.

5. La banca concessionaria, entro
trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui all’art.
12, effettuate le valutazioni ivi previste, richiede
al Ministero delle attivita’ produttive, relativamente al contributo in conto
capitale, l’erogazione delle corrispondenti quote e, relativamente al
finanziamento, trasmette al soggetto agente previsto dalla convenzione indicata
all’art. 8, comma 1, lettera e) gli esiti delle verifiche effettuate, affinche’
lo stesso provveda ai conseguenti adempimenti. Ai fini dell’erogazione
dell’ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato
il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all’art. 13, comma 3, dal
contributo in conto capitale viene trattenuto il dieci per cento dell’importo
totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

6. Per i programmi che prevedono,
in tutto o in parte, investimenti mediante locazione finanziaria, il contributo
in conto capitale e il finanziamento agevolato sono erogati agli istituti
collaboratori, che provvedono a trasferire le
agevolazioni all’impresa beneficiaria secondo le modalita’ stabilite nella
circolare di cui all’art. 4, comma 4, applicando, per il finanziamento
agevolato, una riduzione dei canoni che garantisca all’impresa stessa
l’equivalenza finanziaria delle agevolazioni concesse.

Art. 11.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono
revocate in tutto o in parte dal Ministero delle attivita’ produttive qualora:

a) per i beni del medesimo
programma oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di
qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti
salvi gli aiuti concessi a titolo di «de minimis»;

b) vengano
distolte dall’uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di
attivita’ ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali,
la cui realizzazione od acquisizione e’ stata oggetto dell’agevolazione, prima
di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto;

c) non vengano
osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i
contratti collettivi di lavoro;

d) l’impresa non abbia maturato
le condizioni previste per l’erogazione a stato di avanzamento
della prima quota del contributo in conto capitale entro 36 mesi dalla data del
decreto di concessione, ovvero entro 18 mesi dalla medesima data nel caso di
programmi per i quali il contributo in conto capitale e’ reso disponibile in
due quote; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati
dall’impresa e in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa
riferimento allo stato di avanzamento raggiunto dall’intero programma;

e) il programma non venga ultimato entro i termini previsti all’art. 10, comma
1;

f) siano gravemente violate
specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

g) calcolati gli scostamenti in
diminuzione degli indicatori di cui all’art. 8, comma 9,
suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti di tali
indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della
graduatoria superi i 20 punti percentuali;

h) sia verificata l’insussistenza
delle condizioni previste all’art. 8, comma 12 per il
riconoscimento delle maggiorazioni degli indicatori;

i) nel corso della realizzazione
del programma di investimenti agevolato nel settore
«industria» e «commercio», venga modificato l’indirizzo produttivo
dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una
«divisione» della

«Classificazione delle attivita’
economiche ISTAT 2002» diversa da quella relativa alle
produzioni indicate nel programma originario gia’ approvato; ovvero, per il
settore «turismo», l’attivita’ svolta nell’unita’ produttiva sia modificata da
ricettiva a non ricettiva e viceversa;

l) il contratto di finanziamento
non sia stipulato entro i termini stabiliti all’art. 9, comma
2;

m) il contratto di finanziamento
si risolva per inadempimento degli obblighi in esso
previsti, o venga estinto anticipatamente, prima dell’erogazione a saldo del
contributo in conto capitale.

2. Nell’ipotesi sub a) di cui al
comma 1, la revoca delle agevolazioni e’ parziale, in
relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto
di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto
in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell’impresa beneficiaria e
qualora quest’ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il
mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni
di cui agli articoli 13 e 14 senza che l’impresa ne abbia dato precedente
segnalazione, la revoca e’ totale.

3. Nell’ipotesi sub b) di cui al
comma 1, la revoca delle agevolazioni e’ parziale ed e’ commisurata alla spesa
ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l’immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo
dell’immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal
fine, l’impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l’eventuale
distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del
suddetto quinquennio. Qualora la distrazione dovesse essere rilevata nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dal Ministero e/o
dalle banche concessionarie senza che l’impresa ne abbia dato comunicazione
come sopra specificato, la revoca e’ comunque parziale ma commisurata
all’intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l’immobilizzazione
distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui
la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei
cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto costituisca una
variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e’ pari all’intero
importo concesso a fronte del programma approvato.

4. Nell’ipotesi sub c) di cui al
comma 1 il Ministero delle attivita’ produttive provvede a
fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all’impresa
di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il
Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu’ gravi o nel caso di recidiva puo’ essere disposta
l’esclusione dell’impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni.

5. Nelle ipotesi sub e) di cui al
comma 1 la richiesta di proroga e’ inoltrata dall’impresa alla banca
concessionaria entro e non oltre la scadenza dei ventiquattro o dei quarantotto
mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al
Ministero delle attivita’ produttive detta richiesta, a mano o mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata dal proprio motivato
parere al riguardo.

Nell’ipotesi di cui al presente
comma, la revoca delle agevolazioni e’ parziale e interessa le agevolazioni
afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai
termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell’eventuale proroga, fatta
salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull’effettivo
completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Nelle ipotesi sub d), f), g),
h), i), l) e m) del comma 1 la revoca delle agevolazioni e’ totale.

7. La revoca delle agevolazioni
comporta, per il contributo in conto capitale, l’obbligo di restituire
l’importo gia’ erogato. Per il finanziamento
agevolato, la revoca comporta, oltre alla risoluzione del contratto, la
restituzione dell’importo del beneficio di cui l’impresa ha goduto fino alla
data del provvedimento di revoca in termini di differenza di interessi
sul finanziamento agevolato, cosi’ come definita all’art. 2, comma 2.

8. In caso di revoca parziale
delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla
rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente
gia’ erogate vengono detratte dalla prima erogazione
utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

9. In caso di recupero delle somme
erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive
a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell’impresa di cui al presente
decreto, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale
di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione, fatti salvi i casi in
cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’art. 9
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

10. La risoluzione del contratto
di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso
previsti, ovvero l’estinzione anticipata, intervenuta successivamente
all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale comporta la revoca
dell’agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla
risoluzione medesima.

11. Le banche concessionarie
inviano al Ministero delle attivita’ produttive il proprio motivato parere
circa la necessita’ di ricorrere alla revoca totale o parziale delle
agevolazioni, dandone contestuale comunicazione
motivata anche all’impresa interessata.

Detta comunicazione e’ trasmessa
anche al soggetto agente previsto dalla convenzione di cui all’art.
8, comma 1, lettera e).

Art 12.

Documentazione di spesa

1. Ai fini dell’erogazione delle
quote di contributo in conto capitale e di
finanziamento, l’impresa o l’istituto collaboratore trasmette alla banca
concessionaria la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le
verifiche sugli investimenti realizzati.

2. Salvi gravi e giustificati
motivi, qualora decorsi sei mesi dalla data di
ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui
all’art. 10, comma 1, la documentazione di spesa relativa all’ultimo stato di
avanzamento del programma non sia stata trasmessa, la banca concessionaria
propone al Ministero delle attivita’ produttive la revoca dell’agevolazione e
ne da’ contestuale comunicazione motivata anche all’impresa interessata.

3. La documentazione di spesa
consiste, in alternativa, in:

a) fatture e
documentazioni fiscalmente regolari in originale o in copia autenticata, e, per
i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l’indicazione dei
materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea
documentazione;

b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, ovvero elaborati anche
meccanografici di contabilita’ industriale, nonche’ elaborati informatizzati,
riportanti il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la
relativa data, la ditta fornitrice, la completa descrizione del bene acquistato
o realizzato e l’importo al netto dell’IVA ed una chiara descrizione
sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni
acquisite.

4. La documentazione di cui al
comma 3 e’ suddivisa per capitoli omogenei di spesa e ad
essa sono allegate specifiche dichiarazioni, nonche’ i documenti indicati dalla
circolare di cui all’art. 4, comma 4. I titoli di spesa originali devono
riportare l’indicazione del programma agevolato cui si riferiscono.
Le dichiarazioni attestano in particolare:

a) che gli elenchi o gli
elaborati di cui alla lettera b) del comma 3 sono
conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

b) che la documentazione prodotta
e’ regolare e si riferisce a spese inerenti unicamente la realizzazione del
programma oggetto della specifica domanda di agevolazione;

c) che tutti i materiali,
macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle
spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui
si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;

d) che le spese sono
capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e
manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse;

e) che,
ai soli fini dell’erogazione del contributo in conto capitale, le forniture
sono state pagate e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni
al di fuori di quelli eventualmente gia’ evidenziati.

5. Le
dichiarazioni di cui al comma 4 sono rese dal legale rappresentante
dell’impresa o suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel
caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni, ad
eccezione di quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 4, che restano a
carico dell’impresa, vengono rese, con le stesse
modalita’ di cui sopra, dall’istituto collaboratore. Per i programmi con spese
ammesse di importo complessivamente inferiore a
1.500.000,00 euro sono previste ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema
definito con la circolare di cui all’art. 4, comma 4.

6. Le banche concessionarie,
ricevuta la documentazione di spesa e le relative dichiarazioni, ne verificano
la completezza e la pertinenza al programma agevolato.

7. In relazione
a quanto disposto al successivo art. 13, comma 3, entro novanta giorni
dal ricevimento della documentazione finale di spesa relativa all’ultimo stato
di avanzamento e dell’eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria
per le verifiche, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle
attivita’ produttive:

a) una relazione sullo stato
finale del programma, riportante le risultanze delle
verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di
pertinenza e congruita’ delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali
intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della
istruttoria, indicando gli investimenti finali ammissibili suddivisi per
capitolo e per anno solare, elencando i relativi beni nei confronti dei quali
sussiste l’obbligo di non distrazione di cui all’art. 11, comma 1, lettera b)

e gli
investimenti innovativi realizzati e rientranti tra quelli previsti all’art. 8,
comma 11;

b) le dichiarazioni di cui ai
commi 4 e 5;

c) per i programmi la cui spesa
ammissibile risulti superiore a 1.500.000,00 euro, la
documentazione di spesa vistata dalle banche medesime.

Art. 13.

Concessione definitiva delle
agevolazioni

1. Dopo il ricevimento della
documentazione prevista dall’art. 12, comma 7 da parte
delle banche concessionarie, il Ministero delle attivita’ produttive dispone
accertamenti sull’avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalita’
e i criteri di cui all’art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Ai fini dell’emanazione del
decreto di concessione definitiva, l’ammontare degli investimenti finali
ammissibili e’ quello indicato nelle risultanze di
tali accertamenti.

2. Per i programmi indicati all’art. 12, comma 5, l’avvenuta realizzazione degli
investimenti e’ attestata attraverso le dichiarazioni previste allo stesso
comma 5 e la relazione finale di cui al comma 7, lettera a) del medesimo articolo.
L’ammontare degli investimenti ammissibili ai fini del decreto di concessione
definitiva e’ quello risultante dalla detta relazione
finale.

3. Sulla base degli accertamenti
e della relazione finale, il Ministero delle attivita’ produttive provvede al
ricalcolo delle agevolazioni spettanti all’impresa, anche al fine di verificare
il rispetto delle intensita’ massime di aiuto previste
dalla disciplina comunitaria, e adotta il decreto di concessione definitiva o
la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione
dell’impresa al procedimento di ricalcolo delle
agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti e la relazione finale sono
portati a conoscenza dell’impresa stessa.

4. A seguito della concessione
definitiva, le banche concessionarie provvedono a
richiedere al Ministero delle attivita’ produttive quanto eventualmente ancora
dovuto alle imprese beneficiarie relativamente al contributo in c/capitale,
ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate
nella misura stabilita all’articolo 11, comma 9.

5. Il decreto di concessione
definitiva deve essere adottato entro nove mesi dal ricevimento della
documentazione di cui all’art. 12, comma 3; trascorso
detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo
quanto disciplinato al precedente comma 4.

Art. 14.

Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del
procedimento il Ministero delle attivita’ produttive puo’ disporre controlli e
ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al
fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni medesime, sull’attivita’ delle banche
concessionarie e sulla regolarita’ dei procedimenti.

2. Ai fini del
monitoraggio dei programmi agevolati, l’impresa beneficiaria, a partire dal
ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all’art. 9, comma 1,
invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal
proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli articoli
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante lo stato d’avanzamento del programma e l’indicazione degli eventuali
beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero
delle attivita’ produttive. L’impresa provvede al detto invio entro
sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, a decorrere da
quello relativo all’avvio del programma agevolato e
fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma
medesimo. Il dato relativo allo stato d’avanzamento e’
dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del
programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione
dei dati richiesti puo’ determinare la revoca totale delle agevolazioni
concesse.

Art. 15.

Modalita’ semplificate per
l’accesso alle agevolazioni delle imprese artigiane

1. In attuazione di quanto
previsto dall’art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le agevolazioni
di cui al presente decreto sono concesse con le modalita’ semplificate
stabilite nel presente articolo alle imprese iscritte nell’Albo delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e
integrazioni, appartenenti al settore «industria», cosi’ come
definito al precedente art. 1, comma 4, lettera a).

2. Per la concessione e
l’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita’
produttive si avvale del soggetto gestore del fondo previsto dall’art. 37 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, di seguito denominato «soggetto gestore», sulla base di apposito contratto, con il quale sono definiti
i reciproci rapporti, nonche’ le modalita’ di corresponsione dei compensi e dei
rimborsi spettanti, che sono posti a carico delle risorse destinate alle
imprese artigiane con il decreto di cui all’art. 6, comma 2. Il contratto in
essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto e’ opportunamente modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni del
decreto medesimo.

3. Il soggetto gestore puo’ stipulare convenzioni con societa’ di locazione
finanziaria, di seguito denominate «istituti collaboratori», per
l’accreditamento dei contributi, ferma restando la propria responsabilita’ nei
confronti del Ministero. Per societa’ di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione
stessa. Il soggetto gestore puo’ stipulare convenzioni
esclusivamente con le societa’ di locazione finanziaria che dispongono di una
struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

4. Alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti
devono essere gia’ costituite, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti ed essere gia’ iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le domande
presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della
domanda possono essere ammesse alle agevolazioni anche in assenza della
predetta iscrizione, purche’ le stesse imprese siano gia’ titolari di partita
IVA, potendo l’iscrizione essere comprovata dall’impresa all’atto della
trasmissione della documentazione di spesa relativa all’ultimo
stato di avanzamento. Tali imprese possono operare anche in regime di
contabilita’ semplificata ai sensi dell’art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

5. Sono ammissibili alle
agevolazioni i programmi d’investimento comportanti spese complessivamente
ammissibili non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 1.500.000,00 euro. L’ultimazione del programma deve avvenire non oltre
ventiquattro mesi dalla data della relativa disposizione di concessione
provvisoria delle agevolazioni di cui al comma 14.

6. La domanda di
agevolazione e’ presentata al soggetto gestore ovvero, nel caso di
programmi che prevedano l’acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite
locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, per il successivo
tempestivo inoltro al soggetto gestore, con le modalita’ e nei termini di cui
all’art. 7, fatta eccezione per l’invio al Ministero.

7. La modulistica per la richiesta
delle agevolazioni, e la relativa documentazione da allegare, sono indicate nella circolare ministeriale di cui all’art.
4, comma 4.

8. Il soggetto gestore conclude la fase di istruttoria entro il novantesimo giorno
dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande. Per le
domande ritenute non valide ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 3,
il soggetto gestore, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad inviare a ciascuna impresa una specifica nota di rigetto contenente le
relative motivazioni. Il soggetto gestore invia altresi’ a ciascuna
impresa, la cui domanda e’ stata istruita con esito positivo, una nota
contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al successivo
comma.

Con riferimento alle domande
definite con esito positivo il soggetto gestore
trasmette alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. i dati delle risultanze
istruttorie e quelli relativi alle delibere di finanziamento bancario necessari
per l’assunzione delle conseguenti delibere del finanziamento agevolato. La
Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro dieci giorni
dal ricevimento degli esiti istruttori, adotta le delibere di finanziamento
agevolato e ne da’ comunicazione al soggetto gestore. Dette
delibere sono adottate nel rispetto delle condizioni previste dal
presente decreto e dalla convenzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) e
sono subordinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente
decreto.

9. Entro il trentesimo giorno dal
termine della fase istruttoria indicato al comma 8, il
soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi
ammissibili alle agevolazioni e ne cura la trasmissione al Ministero delle
attivita’ produttive per la relativa approvazione e pubblicazione.

10. Per il computo dei termini di
cui ai commi 8 e 9, relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione
delle graduatorie, non si considera il mese di agosto.

11. Ai fini della formazione
delle graduatorie, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori
normalizzati dei seguenti indicatori:

a) rapporto tra la misura massima
del contributo in conto capitale stabilita nell’allegato n. 3 al presente
decreto e la misura richiesta;

b) rapporto tra
le spese ammissibili relative a macchinari, impianti e attrezzature e il totale
delle spese ammissibili del programma;

c) punteggio complessivo
conseguito dal programma sulla base di specifiche
priorita’ regionali.

12. Con riferimento al precedente
comma 11, lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale puo’
corrispondere, su richiesta dell’impresa, un
incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello
della riduzione, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste
all’art. 2, comma 1 e fermo restando che l’ammontare complessivo del contributo
in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente
finanziamento bancario non puo’ superare l’importo degli investimenti
ammissibili. Per quanto riguarda le priorita’ regionali di cui alla lettera c) dello stesso comma 11 si applicano le
disposizioni dell’art. 8, comma 11, lettera c), riferite alle graduatorie
ordinarie.

13. Il valore di ciascuno degli
indicatori e’ incrementato dell’1% nel caso di programmi proposti da imprese
che alla data di presentazione della domanda abbiano
gia’ aderito a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale
ISO 14001 o EMAS.

14. Con riferimento a ciascuna
graduatoria, le domande sono ammesse all’agevolazione in ordine decrescente,
dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I provvedimenti di
concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in
posizione utile nella graduatoria, o di diniego per quelle inserite in
posizione non utile ovvero per quelle istruite con esito negativo, sono
disposti, successivamente alla pubblicazione della
graduatoria medesima, dal competente Comitato tecnico regionale di cui all’art.
37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni. Il
soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione
provvisoria o il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate e ai
soggetti agenti di cui alla convenzione citata all’art. 8,
comma 1, lettera e), nonche’, nel caso di beni acquisiti con il sistema
della locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.

15. L’erogazione del contributo
in conto capitale avviene successivamente alla stipula
del contratto di finanziamento di cui all’art. 9, comma 2, in non piu’ di due
quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali e’ resa disponibile il
giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento. L’erogazione del
finanziamento avviene in non piu’ di tre quote, da erogarsi a fronte di stati di avanzamento almeno semestrali.

16. La documentazione
di spesa di cui all’articolo 12 e’ trasmessa dall’impresa o dall’istituto
collaboratore al soggetto gestore, che ne verifica la completezza e pertinenza
al programma agevolato e svolge i riscontri e le verifiche necessarie.

17. Fatti salvi gravi e
giustificati motivi, qualora, decorsi sei mesi dalla
data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla
dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1, la documentazione di spesa relativa
all’ultimo stato di avanzamento del programma non sia stata trasmessa, il
soggetto gestore propone al Comitato tecnico regionale di cui al comma 14 la
revoca dell’agevolazione e ne da’ contestuale comunicazione motivata anche
all’impresa interessata.

18. Sulla base degli accertamenti
effettuati, il soggetto gestore provvede al ricalcolo delle agevolazioni
spettanti all’impresa. Il Comitato tecnico regionale di cui
al comma 14 dispone la concessione definitiva ovvero la revoca delle
agevolazioni.

19. La
disposizione di concessione definitiva e’ adottata entro sei mesi dal
ricevimento della documentazione finale di spesa; trascorso detto termine si
provvede comunque alle residue erogazioni.

20. In ogni fase e stadio del
procedimento, il Ministero ed il soggetto gestore possono disporre controlli e
ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al
fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni medesime e la regolarita’ dei procedimenti.

21. Per quanto non espressamente
previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli altri articoli del presente decreto.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bandi il cui termine iniziale di
presentazione delle domande sia successivo all’entrata in vigore del decreto
medesimo.

2. Al primo bando emanato in
attuazione del presente decreto, possono partecipare, ai fini indicati all’art.
9, comma 3 e con le modalita’ della riformulazione, anche le domande non
agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie nei bandi immediatamente
precedenti relativi a ciascuno dei settori ammissibili, che non siano gia’ state oggetto, nell’ambito dei medesimi bandi, di
inserimento automatico o riformulazione ai sensi dell’art. 6, comma 8 del
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre
1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni. In
relazione al predetto primo bando di attuazione, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome
formulano, ai sensi dell’art. 8, comma 11, lettera c), le proposte relative
alle graduatorie ordinarie e speciali, gli eventuali limiti minimi di
investimento, nonche’, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b), le eventuali
ulteriori attivita’ ammissibili per il «settore turismo». Qualora una regione
non formuli tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.

3. Con decreto del Ministro delle
attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
sono specificate, ai sensi del punto 6 della delibera Cipe n. 76 del 15 luglio
2005, le modalita’ di applicazione delle disposizioni
del presente decreto ai programmi previsti dal comma 356, lettera e), dell’art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Ministro delle attivita’
produttive

Scajola

Il Ministro dell’economia e delle
finanze

Tremonti

Registrato alla Corte dei conti
il 9 marzo 2006

Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 1 Economia e finanze, foglio
n. 295

Allegato n. 1

(articolo
1, comma 4, lettera a)

Limiti di ammissibilita’
alle agevolazioni per le imprese operanti nel settore della produzione e
distribuzione di energia elettrica e di calore e nel settore delle costruzioni
ed elencazione delle attivita’ di servizi ammissibili alle agevolazioni.

In relazione ai
limiti di ammissibilita’ alle agevolazioni di cui al decreto legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, in favore delle imprese operanti nel settore della produzione e
distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e delle
costruzioni, si specifica quanto segue:

A) Programmi di
investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della
produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi
40.1 e 40.3 della classificazione delle attivita’ economiche ISTAT 2002:

detti
programmi sono ammessi limitatamente agli impianti alimentati da fonti
rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici. Ai fini
di cui sopra:

a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l’energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti
organici ed inorganici o di prodotti vegetali;

b) per impianti alimentati da
fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono:
quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di
scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti,
quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che
utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

c) gli impianti di cogenerazione
sono quelli definiti dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e
rispondenti ai valori limite concernenti l’Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti
dall’Autorita’ medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi,
nell’ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la
rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori
limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno
degli anni del periodo previsto dall’art. 11, comma 1
lettera b) del presente decreto, o l’assenza della strumentazione di
rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle
agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette
condizioni;

d) tra le spese ammissibili sono
comprese anche quelle relative agli impianti di
distribuzione dell’energia elettrica, del vapore e dell’acqua calda, purche’
gli stessi siano di proprieta’ dell’impresa produttrice, siano realizzati su
terreni di cui l’impresa stessa abbia piena disponibilita’, per la parte
necessaria a raggiungere l’utente della fornitura e/o del servizio e, comunque,
non oltre il territorio comunale nel quale e’ ubicato l’impianto di produzione
oggetto del programma da agevolare;

e) il programma da agevolare viene inserito nella pertinente graduatoria relativa alle
imprese estrattive, manifatturiere e di servizi.

B) Programmi promossi dalle
imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attivita’ economiche ISTAT 2002:

a) fermo restando che non sono
agevolabili i mezzi di trasporto, l’ammissibilita’ dei beni che, in relazione alle finalita’ operative degli stessi, non
vengano utilizzati stabilmente nell’ambito di una unita’ produttiva ubicata in
una delle aree sottoutilizzate per il periodo minimo di utilizzo di cui
all’art. 11, comma 1, lettera b) del presente decreto, e’ subordinata alla
dichiarazione d’impegno del legale rappresentante dell’impresa che richiede le
agevolazioni di esclusivo utilizzo dei detti beni per il richiamato periodo
nell’ambito dei cantieri dell’impresa ubicati nelle aree agevolabili di un’unica
regione;

b) il programma da agevolare viene inserito nella graduatoria relativa alle attivita’
estrattive, manifatturiere e di servizi di detta regione e prende a riferimento
come misura massima delle agevolazioni concedibili quella minima prevista nella
regione medesima per la dimensione dell’impresa;

c) l’ubicazione dei singoli beni
agevolati deve risultare da uno specifico registro
aggiornato;

d) qualora vengano meno le
condizioni sottoscritte con il suddetto impegno, le agevolazioni relative ai beni interessati vengono revocate;

e) ai fini dell’accoglimento
della domanda di agevolazioni, l’impresa istante che
intende utilizzare i beni del programma nell’ambito delle aree agevolabili
della regione, deve indicare nella domanda stessa in quale regione intende
operare per il suddetto periodo e deve essere titolare di una sede operativa in
dette aree risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese;

f) l’impresa beneficiaria, anche
ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 del
presente decreto, e’ obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere
presso la detta sede operativa il suddetto registro relativo
ai beni agevolati per ciascun cantiere medesimo;

g) ai fini della determinazione
dell’indicatore regionale di cui all’art. 8, comma 9, lettera c) del presente
decreto, ai programmi relativi a beni utilizzati
nell’ambito dei cantieri dell’impresa ubicati nelle aree agevolabili di
un’unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al
settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla
tipologia del programma da agevolare.

C) Articolazione dei servizi,
raggruppati per Divisione della Classificazione delle attivita’ economiche
ISTAT 2002, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle
agevolazioni finanziarie.

N.B.: le
singole attivita’ ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e
puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attivita’
economiche ISTAT 2002, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore
approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove e’ indicato il
solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le
attivita’ che l’ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, e’
indicato il semplice riferimento al codice («rif.»), e’ da considerare
ammissibile, tra quelle che l’ISTAT include nel codice medesimo, solo
l’attivita’ citata.

55 – Alberghi e
ristoranti, limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati (rif. 55.5),
con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per
matrimoni, banchetti, ecc.

63 – Attivita’
di supporto ed ausiliarie dei trasporti, escluse quelle delle agenzie di
viaggio e degli operatori turistici, con esclusione dei mezzi di trasporto.

64 – Poste e
telecomunicazioni, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la
ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione,
trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la
trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti
diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o
televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e
successive modifiche e integrazioni.

72 – Informatica e attivita’ connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla
realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione
di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all’innovazione
tecnologica in campo informatico e telematico.

73 – Ricerca e Sviluppo, ivi
inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e
all’introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e
di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e
sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all’innovazione tecnologica in
campo informatico e telematico.

74 – Altre attivita’
professionali ed imprenditoriali, limitatamente a:

a) attivita’ degli studi legali
(rif. 74.11);

b) contabilita’, consulenza
societaria, incarichi giudiziari e consulenza in
materia fiscale (74.12), ivi incluse le problematiche del personale;

c) studi di mercato (rif. 74.13),
ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della
penetrazione commerciale e dell’import-export;

d) consulenza
amministrativo-gestionale (74.14), ivi inclusa la consulenza relativa
alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni,
l’organizzazione amministrativo-contabile, l’assistenza ad acquisti ed appalti,
le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche
dell’ufficio, con esclusione dell’attivita’ degli amministratori di societa’ ed
enti;

e) attivita’ in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita’ tecniche
(74.20), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i
servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati
per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle
attivita’ produttive, i servizi per l’introduzione di nuovi vettori energetici,
i servizi connessi alle problematiche dell’energia, ambientali e della
sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla
produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con
tecniche avanzate;

f) collaudi e analisi tecniche
(74.30) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualita’ e relativa certificazione nell’impresa;

g) pubblicita’ (74.40);

h) servizi di ricerca, selezione
e fornitura di personale (74.50);

i) servizi di vigilanza privata
(74.60.1);

j) laboratori fotografici per lo
sviluppo e la stampa (74.81.2)

e
attivita’ di aerofotografia (74.81.3);

k) attivita’ di
imballaggio, confezionamento (74.82);

l) servizi congressuali di
segreteria e di traduzione (74.85 e 74.87.6);

m) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria,
mobili e altri beni personali o per la casa (74.87.5);

n) attivita’ dei call center
(74.86).

80 – Istruzione,
limitatamente a:

a) istruzione secondaria di
formazione professionale (80.22);

b) corsi post-universitari
(80.30.2) e altre scuole e corsi di formazione speciale (80.30.3), ivi compresi
i corsi di formazione manageriale.

90 – Smaltimento dei rifiuti
solidi, delle acque di scarico e simili, limitatamente a:

a) raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi (rif. 90.02.0), limitatamente a quelli di origine
industriale e commerciale;

b) raccolta e depurazione delle
acque di scarico (rif.

90.01.0), limitatamente alla
diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici,
trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione
delle acque reflue di origine industriale.

92 – Attivita’ ricreative,
culturali e sportive, limitatamente ai servizi di assistenza,
organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle
attivita’ di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva e
multimediale (rif.

92.10) ed alle attivita’ di
produzione radio-televisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di
concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di
cui alla legge 6 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni,
limitatamente alle sole spese di impianto (rif.
92.20).

93 – Altre
attivita’ di servizi, limitatamente alle attivita’ delle lavanderie per
alberghi, ristoranti, enti e comunita’ (93.01.1).

Allegato n. 2

(articolo
1, comma 4, lettera c5)

Servizi complementari alla
distribuzione ammissibili alle agevolazioni.

Sono ammissibili le seguenti
attivita’:

a) attivita’ svolte dai centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

b) attivita’ di gestione di
centri commerciali;

c) attivita’ degli intermediari
del commercio;

d) solo se effettuate
da strutture operative dell’associazionismo economico tra le imprese
commerciali, attivita’ di:

informatica ed
attivita’ connesse, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di
sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi
telematici e quelli di supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in
campo informatico e telematico;

contabilita’,
consulenza societaria, incarichi giudiziari e consulenza in materia fiscale,
ivi incluse le problematiche del personale;

studi di
mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e
della penetrazione commerciale e dell’import-export;

consulenza
amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza relativa alle
problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l’organizzazione
amministrativo-contabile, le problematiche della logistica e della
distribuzione e le problematiche dell’ufficio con esclusione dell’attivita’
degli amministratori di societa’ ed enti;

pubblicita’.

Allegato n. 3

(articolo
2, comma 1)

Misure del contributo in conto
capitale e del finanziamento agevolato espresse in percentuale
dell’investimento ammissibile.