Civile

Thursday 18 September 2003

Nuove regole alla TELECOM per affittare le linee. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 5 agosto 2003

Nuove regole alla TELECOM per affittare le linee.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 5 agosto 2003 Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate Retail e Wholesale. (Deliberazione n. 304/03/CONS G.U. 1.9.2003).

L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 5 agosto 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision – ONP) alle linee affittate, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L, n. 165;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L, n. 295;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica (“direttiva servizio universale”);

Vista la propria delibera n. 66/98, recante “Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all’offerta di circuiti diretti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

Vista la propria delibera n. 101/99, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la propria delibera n. 171/99, recante “regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

Vista la propria delibera n. 197/99, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità n. 1/1999;

Vista la propria delibera n. 389/00/CONS, recante “Determinazioni di condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

Vista la propria delibera n. 71l/00/CONS, recante “Nuove condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

Vista la propria delibera n. 266/0l/CONS, recante “Integrazione della delibera n. 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n.160;

Vista la propria delibera n. 393/0l/CONS, “Offerta wholesale di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.A.”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259;

Vista la propria delibera n. 59/02/CONS, recante “Offerta di linee affittate wholesale da parte della società Telecom Italia S.p.A.” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;

Vista la propria delibera n. 152/02/CONS, recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 2002, n. 153;

Vista la propria delibera n. 350/02/CONS, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2000”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2002 n. 278;

Vista la propria delibera n. 160/03/CONS, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l’anno 2001”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. Il quadro normativo di riferimento comunitario e nazionale e le determinazioni dell’Autorità.

La normativa comunitaria vigente (direttiva 92/44/CE, modificata dalla direttiva 97/51/CE) definisce il servizio di linee affittate, come “le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta”. La direttiva impone (articoli 8, comma 2, e 10, comma 1) agli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate di rispettare i principi di orientamento al costo, trasparenza, obiettività e non discriminazione nella determinazione delle relative condizioni economiche. La direttiva dispone altresi’ che le tariffe per le linee affittate debbano essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall’utente e debbano riflettere i costi relativi agli elementi di rete utilizzati per fornire il servizio.

Tali principi regolamentari sono stati trasposti nella normativa nazionale, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 [1] , che ha recepito la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni (si vedano, in particolare gli articoli 7, 8 e 9) e del Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, che ha recepito la direttiva 97/51/CEE.

Sulla base del quadro normativo comunitario e nazionale, l’Autorità è intervenuta più volte sul mercato delle linee affittate. Inizialmente, con la delibera n. 66/98 l’Autorità ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l’offerta delle linee affittate, riservandosi di rivedere tali condizioni economiche in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria (98/322/CEE) e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ovvero di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell’art. 7, comma 1 del medesimo provvedimento.

Con la delibera n. 171/99, l’Autorità ha ribadito che il servizio di linee affittate da parte di operatori notificati come aventi notevole forza di mercato rientra tra i servizi sottoposti al criterio dell’orientamento al costo e all’obbligo di separazione contabile e, nel corso dello stesso anno, con la delibera n. 19/99, ha notificato Telecom Italia come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei servizi delle linee affittate.

Successivamente, con la delibera n. 389/00/CONS, l’Autorità, nel precisare la distinzione tra il servizio di circuiti di interconnessione e quello di linee affittate, ha sottolineato il duplice ruolo che queste ultime ricoprono nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, esse costituiscono un servizio rivolto alla clientela finale e, dall’altro lato, un fattore di produzione necessario agli operatori di telecomunicazioni per offrire i propri servizi di telecomunicazioni in concorrenza con l’operatore notificato; in tal senso, le analisi effettuate hanno evidenziato una particolare correlazione tra le dinamiche dei prezzi delle linee affittate e la diffusione di servizi Internet, nel contesto nazionale.

L’Autorità è quindi intervenuta sulle condizioni economiche e di fornitura dei servizi di linee affittate, in prima istanza con la delibera n. 711/00/CONS, ha approvato le condizioni economiche di’ “… collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale …” (in altri termini, l’offerta retail di linee affittate) ed il relativo Service Level Agreement (SLA).

In una seconda fase, anche sulla base delle indicazioni emerse della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 89/0l/CONS, l’Autorità, con la delibera n. 393/01/CONS ha ritenuto opportuno introdurre in capo a Telecom Italia l’obbligo di predisporre un’offerta wholesale di linee affittate, dedicata agli operatori licenziatari ed autorizzati, a condizioni migliorative rispetto all’offerta retail, prevedendo la pubblicazione, da parte dell’operatore notificato, di un listino relativo alle condizioni economiche wholesale per i servizi di linee affittate; la successiva delibera n. 59/02/CONS ha approvato l’offerta “wholesale di collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale”.

In sede di applicazione dell’istituto del significativo potere di mercato per l’anno 2000 e 2001, l’Autorità con le delibere n. 350/02/CONS e n. 160/03/CONS ha confermato Telecom Italia quale unico soggetto avente significativo potere di mercato nel mercato delle linee affittate. In particolare, la delibera n. 160/03/CONS riferisce che, con specifico riguardo al mercato delle linee affittate, l’operatore è risultato detenere una quota di mercato superiore al 94%, con riferimento al fatturato del 2001, e pari al 90%, con riferimento al fatturato del 2002. In relazione alla presenza di un certo grado di concorrenza a livello locale, verificato relativamente

alle principali aree urbane, l’Autorità ha inoltre ritenuto che tale grado di concorrenza non fosse tale da giustificare segmentazioni del mercato su base geografica ed ha confermato la dimensione nazionale del mercato delle linee affittate.

Si evidenzia da ultimo che il nuovo quadro regolamentare, in particolare la direttiva 2002/21/CE (la cd. “direttiva quadro”), dispone espressamente che gli Stati Membri mantengano le obbligazioni vigenti in base alla normativa nazionale – sia in materia di servizi intermedi, sia di servizi finali – sino a quando essi non abbiano completato le analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare (art. 27, rubricato “disposizioni transitorie”).

Parimenti, e con specifico riferimento alla disciplina dei prezzi finali, l’art. 16, comma 1, della direttiva 2002/22/CE (Servizio universale) prevede che gli Stati membri mantengano in essere tutti gli obblighi relativi alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso della rete telefonica pubblica, fino a che non siano state condotte le analisi di mercato di cui all’art. 16, comma 3, della direttiva 2002/22/CE.

2. Gli obiettivi dell’intervento regolamentare e il procedimento istruttorio.

2.1. I principali aspetti critici delle offerte di linee affittate di Telecom Italia e gli obiettivi dell’intervento dell’Autorità.

L’esperienza del mercato ha messo in luce alcuni aspetti critici delle attuali condizioni di fornitura di linee affittate applicate da Telecom Italia. In particolare, gli operatori hanno segnalato alcune incongruenze nell’attuale formulazione delle offerte retail e wholesale da parte di Telecom Italia, sia per quanto riguarda il rapporto tra le condizioni economiche praticate per le due tipologie d’offerta, sia in relazione a condizioni di fornitura (tempi di fornitura e manutenzione; prestazioni accessorie associabili; schemi di sconto, etc.) tali da disincentivare l’accesso all’offerta di servizi wholesale. L’Autorità ritiene quindi opportuno un intervento mirato ai seguenti aspetti:

a) appare in primo luogo indispensabile un riesame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate di Telecom Italia, alla luce delle risultanze della contabilità regolatoria, nonchè del confronto con i prezzi praticati in Europa. Ciò, al fine di verificare eventuali recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia nel periodo in esame e, conseguentemente, di valutare l’effettivo grado di orientamento al costo dei prezzi di Telecom Italia. Infine, e secondo quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità intende effettuare una valutazione della necessità di introdurre le tariffe applicate ai servizi di linee affittate all’interno dei meccanismi di programmazione dei prezzi massimi dei servizi intermedi e finali;

b) in secondo luogo, l’Autorità intende valutare se la struttura dell’attuale offerta wholesale (in termini di categorie di circuiti e prestazioni aggiuntive) rispecchi effettivamente quella dell’offerta retail, cosi come richiesto dalla propria delibera n. 393/01/CONS (art 1, comma 2) [2] .

2.2. Le posizioni espresse dagli operatori e da Telecom Italia sui principali temi istruttori.

L’Autorità ha disposto l’avvio di un procedimento di revisione dell’offerta di linee affittate di Telecom Italia, dandone comunicazione agli interessati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2003 e nel proprio sito web in data 1° aprile 2003.

Nell’ambito del procedimento, gli uffici istruttori hanno provveduto ad acquisire le posizioni degli operatori in merito alle attuali condizioni di offerta e le proposte di revisione, convocando in audizione gli operatori e le associazioni rappresentative dei fornitori di accesso ad Internet, nonchè Telecom Italia. Alcuni operatori hanno inoltre formalizzato le proprie posizioni tramite l’invio di contributi scritti.

Nel corso del procedimento, sono stati inoltre richiesti a Telecom Italia ulteriori dati ed informazioni di carattere economico-quantitativo, ad integrazione e dettaglio di quanto rendicontato nella contabilità regolatoria della medesima Telecom Italia. Si riportano di seguito le argomentazioni proposte dai soggetti intervenuti nell’istruttoria sui principali temi trattati.

a) Condizioni economiche dell’offerta di linee affittate retail e wholesale: la maggior parte dei soggetti intervenuti nel procedimento ha evidenziato una incoerenza tra le condizioni economiche delle offerte di linee affittate retail e wholesale. Su tali basi, gli operatori hanno manifestato la necessità di una revisione complessiva dei prezzi dei servizi di linee affittate, sia retail che wholesale. Gli operatori hanno inoltre segnalato la necessità di rivedere la metodologia di calcolo degli sconti a volume, al fine di prevedere un sistema di calcolo basato sul totale della spesa da essi sostenuta nell’arco dell’intero anno per l’acquisto di linee affittate retail e wholesale.

b) Struttura dell’offerta wholesale: gli operatori hanno segnalato che l’assenza nell’offerta wholesale di alcune condizioni previste nell’offerta retail (ad es. lo sconto del 65% nel caso in cui una delle due terminazioni del circuito acquistato sia collocata presso una centrale Telecom Italia; la disponibilità della prestazione aggiuntiva di rete privata virtuale dedicata (RPVD)), comporta, in taluni casi, una maggiore convenienza dell’offerta retail rispetto a quella wholesale. Ciò giustifica, a parere degli operatori, lo scarso utilizzo dell’offerta wholesale da parte degli stessi.

Telecom Italia rileva che prima della delibera n. 59/02/CONS le condizioni economiche della generalità delle linee affittate (retail e wholesale,) erano fissate nell’unico listino prezzi definito ai sensi della delibera n. 711/00/CONS, rivolto tanto agli utenti finali quanto agli operatori e agli ISP; con specifico riferimento allo sconto applicato ai circuiti con terminazione co-locata (soluzione utilizzata di fatto dai soli operatori) ritiene che esso possa essere escluso dalle condizioni economiche retail ed incluso soltanto nelle condizioni wholesale.

Per quanto riguarda il servizio RPV-D, Telecom Italia sostiene che non si’ tratti di un servizio intermedio, bensi’ di una prestazione aggiuntiva rivolta esclusivamente alla grande utenza retail.

c) Condizioni tecniche e procedurali di fornitura: diversi operatori hanno richiesto una incisiva revisione del Service Level Agreement (SLA) relativo alle condizioni di fornitura (provisioning,) e di gestione e risoluzione dei problemi tecnici (assurance), finalizzata ad assicurare:

1. la definizione di tempi di consegna per l’offerta wholesale più brevi rispetto a quelli previsti nell’offerta retail;

2. il calcolo in ore solari dei tempi massimi di ripristino guasti, anche per i circuiti a 2 Mbit/s;

3. l’introduzione di penali proporzionali al numero di ore e di giorni di interruzione del servizio;

4. l’introduzione di un sistema di report per il calcolo delle penali e di meccanismi più vincolanti per la corresponsione delle stesse;

5. l’introduzione di garanzie sui tempi di disponibilità minima del circuito, su base armua o mensile.

Telecom Italia ritiene che la fornitura di SLA migliorativi rispetto a quelli standard debba rientrare nell’ambito di accordi commerciali.

3. Analisi delle condizioni economiche delle offerte di linee affittate retail e wholesale.

L’analisi dei dati di contabilità regolatoria dei servizi di linee affittate in ambito nazionale, effettuata mettendo a confronto i risultati conseguiti nell’esercizio 2001 rispetto a quelli conseguiti

nei due esercizi precedenti, evidenzia un progressivo miglioramento dei risultati economici. Ciò appare conseguente, nonostante le diminuzioni di prezzo apportate dalla delibera n. 711/00/CONS, alla riduzione di costi della struttura commerciale ed ai recuperi di efficienza conseguiti. Dai dati contabili esaminati emerge peraltro una disomogeneità dei risultati economici conseguiti nelle differenti tipologie di linee affittate.

L’Autorità ha inoltre svolto un esame delle condizioni economiche dei servizi di linee affittate in relazione alle condizioni di offerta applicate negli altri Paesi europei. A tal fine un primo strumento di analisi utilizzato è stato esaminato il “Communication Outlook 2003” dell’OCSE, di recente pubblicazione.

Il benchmark elaborato dall’OCSE prende in considerazione tre tipologie di circuito: circuiti analogici (M1020), circuiti numerici a 64 Kbit/s e circuiti numerici a 2 Mbit/s.

Tabella 2

OCSE: PANIERE DI LINEE AFFITTATE

IN AMBITO NAZIONALE, AGOSTO 2002

  Tipologia del circuito

  M1020

  64 Kbit/s

  1.5/2 Mbit/s

Austria

  490.999

  373.843

  1.770.219

Belgio

  533.936

  430.624

  1.753.417

Danimarca

  127.610

  202.805

  842.950

Francia

  515.453

  433.800

  1.904.103

Gemania

  302.331

  338.989

  1.609.628

Grecia

  253.032

  290.698

  1.633.266

Irlanda

  221.749

  285.713

  1.716.171

Italia

  403.607

  414.815

  2.392.583

Lussemburgo

  172.800

  236.010

  1.089.780

Olanda

  209.049

  406.184

  2.096.484

Portogallo

  443.122

  378.745

  2.584.705

Spagna

  477.621

  425.045

  2.816.252

Svezia

  72.926

  259.322

  558.405

Regno Unito

  366.731

  506.569

  2.111.228

Media

  327.926

  355.940

  1.777.085

Differenziale Teorico Italia – Media Europea

  23%

  17%

  35%

Fonte: OECD, Communications Outlook 2003 – Valori espressi in US$

– Si rileva, peraltro, che il confronto sopra riportato rappresenta solo in misura parziale il posizionamento dei prezzi nazionali rispetto alla media europea.

Infatti, nella maggior parte dei Paesi appartenenti all’Unione europea la normativa vigente non prevede l’obbligo di predisposizione di un’offerta di linee affittate wholesale dedicata agli operatori licenziatari e autorizzati a condizioni economiche differenti rispetto a quelle previste per i clienti finali. Inoltre, i valori confrontati si riferiscono ai canoni annuali di un paniere composto di 100 circuiti di differenti lunghezze e non considerano i contributi di attivazioni.

Da un confronto internazionale relativo ai principali Paesi europei, emerge, inoltre, che il differenziale tra prezzi relativi ai circuiti numerici praticati da Telecom Italia e la media aritmetica dei prezzi praticati nei Paesi considerati risulta più consistente per le lunghe distanze; in altre parole, la attuale funzione costo/distanza non mostra, al crescere della distanza del circuito, le stesse riduzioni osservate in altri Paesi.

Alla luce degli elementi emersi dal confronto internazionale, l’autorità ha svolto una analisi dei recuperi di efficienza evidenziati dai dati contabili rilevando l’opportunità di intervenire sulle condizioni economiche praticate da Telecom Italia.

L’Autorità, coerentemente con le scelte effettuate per i servizi finali di telefonia vocale, ritiene opportuno utilizzare un sistema di programmazione pluriennale delle variazioni di prezzo dell’operatore notificato (price cap) determinato sulla base dei costi del servizio e dell’evoluzione prospettica degli stessi. La completa introduzione del sistema di cap per i servizi di linee affittate non potrà tuttavia che avvenire a valle delle analisi di mercato previste dal nuovo quadro regolamentare comunitario.

Nelle more del completamento delle analisi di mercato, l’Autorità rileva la necessità di introdurre una riduzione che rappresenta una primo intervento, non rinviabile, del percorso per garantire il completo grado di orientamento al costo, percorso che dovrà essere completato attraverso l’introduzione dei servizi in questione il sistema di programmazione pluriennale, tipicamente di durata triennale, dei prezzi massimi. In particolare, sulla base delle analisi svolte precedentemente, l’Autorità ritiene necessario, nell’ottica di un meccanismo di programmazione su base pluriennale, prevedere una riduzione media dei prezzi dell’offerta retail dell’ordine del 5,25%.

Inoltre, in considerazione dello specifico disallineamento evidenziato dal confronto internazionale e dai dati contabili in relazione ai collegamenti a 2 Mbits/s, l’Autorità ritiene opportuno che per tali servizi sia garantita una riduzione di almeno il 7 %.

Tali vincoli di riduzioni si applicano sulla base delle consistenze presenti al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell’offerta standard di cui alla delibera 711/00/CONS.

Telecom Italia può inoltre prevedere condizioni migliorative, legate ad esempio ai volumi di spesa dei clienti ed alle durate contrattuali; le eventuali riduzioni di prezzi connesse  all’introduzioni di sistemi di sconto non sono computate ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione imposti per l’offerta standard.

Tali condizioni dovranno inoltre essere articolate, in relazione alle diverse tipologie di servizio, in misura coerente con le riduzioni di prezzo che saranno applicate all’offerta standard.

Relativamente alle condizioni di offerta agli operatori, l’Autorità ritiene opportuno ribadire quanto previsto dalla delibera n. 393/01/CONS in merito alla necessità di predisporre un’offerta wholesale che venga resa disponibile agli operatori sia licenziatari che autorizzati. L’offerta wholesale dovrà quindi avere la medesima struttura dell’offerta retail in termini di tipologia di circuiti offerti, di eventuali classi di sconto previste e di servizi e prestazioni aggiuntive. Le condizioni economiche di tale offerta dovranno essere stabilite applicando una riduzione all’offerta retail che tenga conto dei costi evitabili, ovvero nella fattispecie, dei costi di commercializzazione e gestione del cliente finale.

Per quanto attiene al differenziale retail-wholesale, l’Autorità ritiene, sulla base delle valutazioni delle condizioni complessive di replicabilità delle offerte e delle analisi di contabilità regolatoria che la misura del 12 % sia adeguata in considerazione della stima dei costi evitabili.

Tale valore di riduzione dovrà applicarsi puntualmente alle condizioni economiche previste nell’offerta retail per ogni tipologia di circuito nonchè alle eventuali condizioni migliorative (ad esempio classi di sconto) che l’operatore notificato intenderà definire nell’ambito dell’offerta retail.

In merito agli sconti a volume, l’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, al fine di differenziare in misura più incisiva l’offerta wholesale accessibile agli operatori rispetto a quanto disponibile per la propria clientela finale, elimini la differenziazione tra acquisti retail ed acquisti wholesale ai fini del raggiungimento delle soglie previste per accedere al sistema di sconto.

L’Autorità ritiene inoltre che le riduzioni applicate nell’ambito dell’offerta retail, giustificate obiettivamente sulla base dei risparmi dei costi, debbano essere riconosciute anche nell’ambito dell’offerta wholesale. Si tratta in particolare delle riduzioni riconosciute nel caso di contratti di durata pluriennale (basate su effettive economie sui costi legate alla possibilità di distribuire su un arco temporale più lungo i costi fissi) ovvero del caso di circuiti in cui uno dei due punti terminali coincide con una centrale Telecom Italia (basate in questo secondo caso sull’utilizzo di minori risorse impiantistiche). In questo contesto risulta coerente con quanto sopra esposto, l’inserimento, all’interno dell’offerta wholesale anche di prestazioni aggiuntive quali l’RPV-D e la diversità di instradamento. Tali prestazioni infatti, consentono di conseguire notevoli risparmi di costo di natura impiantistica ovvero di realizzare servizi di qualità analoga a quella offerta da Telecom Italia ai propri clienti e pertanto devono essere rese disponibili anche agli operatori licenziatari e autorizzati.

In conclusione, l’Autorità ritiene che l’effetto congiunto delle riduzioni introdotte dal presente provvedimento per l’offerta retail e wholesale sarà quello di realizzare un maggior grado di orientamento al costo ed il sostanziale allineamento dei prezzi dell’offerta nazionale di circuiti affittati al valor medio desunto dal confronto internazionale.

4. Condizioni tecniche e procedurali di fornitura.

4.1 Condizioni di provisioning.

Nel corso del procedimento è stato segnalato che l’adozione di tempi massimi di provisioning identici tra offerte retail e wholesale può rappresentare un impedimento alla replicabilità dell’offerta di Telecom Italia. La necessità che i tempi di consegna dell’offerta wholesale risultino migliorativi rispetto all’offerta retail è anche stata recentemente sottolineata dalla Commissione europea.

L’Autorità, al fine di garantire agli operatori la possibilità di fornire servizi ai propri clienti in tempi confrontabili con quelli di Telecom Italia nel rispetto del principio di parità di trattamento, ritiene che i tempi massimi di consegna previsti per l’offerta wholesale debbano essere ridotti rispetto a quelli previsti per l’offerta retail di un tempo congruo a consentire agli operatori di espletare le attività di propria competenza.

Tali condizioni di provisoning devono essere garantite per ciascun circuito ed indipendentemente dal numero di circuiti acquistati. I livelli di penale per il provisioning restano quelli definiti in tabella 3 dell’allegato B della delibera n. 711/00/CONS, dove i ritardi sono calcolati rispetto ai tempi massimi di consegna che saranno previsti per l’offerta wholesale.

4.2 Condizioni di assurance.

L’Autorità ritiene che i circuiti a 2 Mbit/s, dato il loro frequente utilizzo in applicazioni ad elevata disponibilità, richiedano condizioni di assurance migliorative rispetto alle attuali. Appare pertanto opportuno che Telecom Italia estenda a tali circuiti le garanzie di assurance previste attualmente per i circuiti a capacità maggiore adottando, anche in questo caso, tempi di ripristino in ore solari. L’Autorità ritiene che i livelli di penali sui tempi di ripristino già definiti dalla delibera n. 711/00/CONS siano adeguati a garantire le condizioni di assurance per l’offerta wholesale e che, pertanto, vadano ripresi nel relativo Service Level Agreement di base.

Al fine di garantire certezze sulla disponibilità dei circuiti, l’Autorità ritiene necessario che Telecom Italia, oltre a garantire il rispetto delle specifiche condizioni di assurance, introduca garanzie puntuali anche sui tempi massimi di indisponibilità annua.

Si noti che tali garanzie vengono già fornite, anche per le offerte standard di Service Level Agreement, in diversi Paesi europei con tecnologie ed infrastrutture simili a quelle italiane (ad esempio, con riferimento ai succitati circuiti a 2 Mbit/s, le percentuali di tempo di disponibilità annua garantita in Francia, Inghilterra e Germania risultano rispettivamente del 99.77%, 99.85% e 98.80%) e con il corredo di adeguate penali in caso di indisponibilità superiori rispetto al limite garantito.

L’Autorità ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia riformuli i propri contratti standard di Service Level Agreement, introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie per ciascun circuito sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità coerenti con quelle disponibili in sede europea. Al fine di garantire i suddetti vincoli di disponibilità, l’Autorità reputa necessario che Telecom Italia introduca penali commisurate al numero di ore solari annue di indisponibilità di ciascun circuito fornito.

4.3 Offerta di Service Level Agreement migliorativi.

Nei Paesi analizzati nell’ambito del benchmark internazionale, l’Autorità ha rilevato che le rispettive offerte degli operatori notificati prevedono differenti qualità di servizio. In particolare, in alcuni Paesi, i livelli di servizio migliorativi rispetto a quelli standard sono offerti tramite la sottoscrizione di singole opzioni.

Ognuna delle opzioni garantisce il miglioramento di un differente aspetto delle qualità del servizio. Le opzioni più comunemente disponibili prevedono il miglioramento dei tempi di consegna, il miglioramento dei tempi di riparazione ed il miglioramento della disponibilità minima garantita. L’Autorità ritiene che la formulazione di un Service Level Agreement “premium”, secondo le descritte modalità, risulti particolarmente efficace in quanto l’acquirente dei servizi di linee affittate, potendo aderire alle singole opzioni, sostiene unicamente i costi relativi all’aspetto della qualità di servizio a cui è interessato.

L’Autorità ritiene pertanto che, nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, l’offerta di opzioni migliorative dei tre parametri con cui si misura la qualità del servizio (ovvero tempi di consegna, tempi di riparazione e disponibilità annua del circuito), debba costituire parte integrante delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale. Le singole opzioni devono essere in grado di soddisfare le esigenze legate alle differenti destinazioni d’uso dei circuiti. Le condizioni economiche delle suddette prestazioni migliorative de Service Level Agreement standard devono essere eque e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo.

4.4 Fornitura di report periodici.

L’Autorità, al fine di superarare le criticità segnalate dagli operatori in merito alla applicazione dei meccanismi di penali automatiche, disposti ai punti 2 e 4 dell’allegato B della delibera n. 711/00/CONS, ritiene opportuno che Telecom Italia ridefinisca il sistema dei report relativo ai processi gestionali di provisioning ed assurance, ivi incluse le informazioni relative agli effettivi tempi di disponibilità dei circuiti. A tal fine, appare utile avviare un gruppo di lavoro tra operatori, il cui stato di avanzamento dei lavori e le risultanze dovranno essere riportati all’Autorità.

Udita la relazione del commissario Paola Manacorda, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera:

Articolo 1.

Condizioni dell’offerta retail

1. La struttura della nuova offerta retail assume a riferimento l’offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, in termini di categorie di circuiti considerate e di prestazioni aggiuntive (contributi e canoni aggiuntivi).

2. Telecom Italia riformula la propria offerta retail di linee affittate assicurando, sulla base dei volumi complessivi al 31 dicembre 2001 e dei prezzi dell’offerta retail standard di cui alla delibera 711/00/CONS, una riduzione di spesa almeno pari a 5.25% per l’intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali.

3. Per il servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s, Telecom Italia assicura una riduzione almeno pari al 7 %.

4. Telecom Italia, nel riformulare tale offerta, può introdurre condizioni migliorative, nel rispetto del principio di non discriminazione, che non sono computabili ai fini del rispetto dei vincoli di riduzione di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Articolo 2.

Condizioni dell’offerta wholesale

1. L’offerta wholesale è dedicata agli operatori in possesso del titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. La struttura della nuova offerta wholesale deve comprendere tutte le categorie di circuiti e tutte le modalità di fornitura previste dall’offerta disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, tra cui in particolare i collegamenti in cui una o entrambe le terminazioni risultano collocate con centrali Telecom Italia e tutte le prestazioni aggiuntive, ivi incluse l’RPV-D, la diversità di instradamento ed il raccordo di accesso protetto.

3. Ognuna delle voci di costo della nuova offerta wholesale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, presenta la riduzione almeno del 12% rispetto ai prezzi formulati per la nuova offerta retail di cui al precedente art. 1.

4. Telecom Italia formula le condizioni economiche delle prestazioni aggiuntive (canoni e contributi aggiuntivi) nel rispetto del principio dell’orientamento al costo e non discriminazione.

Articolo 3.

Condizioni di fornitura dell’offerta retail e wholesale

1. Telecom Italia riformula il Service Level Agreement di base per l’offerta retail, prevedendo anche tempi massimi di consegna garantiti nel 100% dei casi per ciascuna tipologia di circuito.

2. Telecom Italia riformula il Service Level Agreement di base per l’offerta wholesale adottando tempi massimi di consegna garantiti per ciascun circuito fornito inferiori di almeno quattro giorni rispetto a quelli previsti per la corrispondente offerta retail e, per le restanti condizioni di qualità del servizio, parametri almeno uguali a quelli previsti per il corrispondente Service Level Agreement di base per l’offerta retail.

3. Telecom Italia adotta, nei Service Level Agreement di base per le offerte retail e wholesale, penali per il mancato rispetto dei tempi di consegna di cui ai precedenti commi 1 e 2, pari a quelle disposte in tabella 3 dell’allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

4. Telecom Italia modifica il Service Level Agreement di base per l’offerta wholesale introducendo tempi di ripristino in ore solariper i circuiti a 2Mbit/s e le rispettive penali.

5. Telecom Italia riformula il Service Level Agreement di base introducendo, per ciascuna tipologia di circuiti, garanzie sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità.

6. Telecom Italia introduce, nella propria offerta, opzioni migliorative rispetto alle condizioni contenute all’interno del Service Level Agreement di base per quanto concerne i tempi di ripristino, i tempi di riparazione e la disponibilità annua del circuito. Tali opzioni sono sottoscrivibili singolarmente. Le condizioni economiche delle predette opzioni devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie e non devono costituire un disincentivo al loro utilizzo. Tali opzioni migliorative costituiscono parte integrante delle relative offerte retail e wholesale.

Articolo 4.

Entrata in vigore e modalità applicative

1. Telecom Italia pubblica entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento le nuove offerte retail e wholesale di linee affittate secondo le indicazioni contenute nella presente provvedimento. L’Autorità, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione, verifica tali offerte e le approva, eventualmente con modifiche.

2. Le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale entrano in vigore dalla data di approvazione di cui al precedente comma 1.

3. La migrazione dalle condizioni di offerta retail alle nuove condizioni di offerta wholesale previste dal presente provvedimento avviene su richiesta dei soggetti aventi diritto all’applicazione dell’offerta wholesale e senza oneri per gli stessi.

Articolo 5.

Disposizioni finali

1. L’inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dallanormativa vigente.

2. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 [3] .

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell’Autorità.

Napoli, 5 agosto 2003