Famiglia

Thursday 30 September 2004

Nuove nozze e assegno di mantenimento: l’ ultima sentenza della Cassazione.

Nuove nozze e assegno di mantenimento: l’ultima sentenza della
Cassazione.

Cassazione – Sezione sesta penale
(up) – sentenza 1° ottobre 2003-29 settembre 2004, n. 38461

Presidente Ambrosini – Relatore
Mannino

Pg De Sandro – Ricorrente Pulito

In fatto e diritto

Con sentenza
152/02 il Tribunale di Taranto/Martina Franca dichiarava Martino Pulito
colpevole del reato ascrittogli – per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza
alla moglie separata Antonia De Vito e alle figlie minori Rosaria e Comasia,
omettendo di versare alla prima l’assegno di lire 550.000 – e lo condannava
alla pena, sospesa, di un anno di reclusione ed euro 1032 di multa.

Contro tale decisione proponeva
appello l’imputato, chiedendo l’assoluzione e, in subordine, l’eliminazione
della pena detentiva, non essendone previsto il cumulo con la pena pecuniaria.

A seguito del giudizio la Corte
d’appello di Lecce/Taranto con sentenza 403/02 confermava la decisione di primo
grado.

Avverso la
suddetta sentenza il Martino ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:

1. estinzione
del reato per prescrizione;

2. erronea applicazione
dell’articolo 570 Cp perché la circostanza che l’imputato per un certo tempo ha
eseguito i versamenti, significa che li ha sospesi per essere incorso in un
periodo di assoluta indigenza che non gli ha
consentito di provvedere alle esigenze della famiglia, laddove la costituzione
di un nuovo nucleo familiare non può essere intesa come capacità di reddito;
d’altronde la De Vito e la figlia svolgevano e svolgono attività lavorativa,
per cui non versavano in stato di bisogno.

L’impugnazione è inammissibile.

Prendendo in esame il secondo
motivo di impugnazione, logicamente preliminare
rispetto al primo per la necessaria verifica ai sensi dell’articolo 129 Cpp
della sussistenza di cause di non punibilità, si osserva come nella prima parte
il ricorrente ponga una petizione di principio, desumendo apoditticamente
dall’adempimento parziale la prova che l’inadempimento nel resto è dipeso
dall’impossibilità di provvedervi.

In realtà, con questo motivo il
ricorrente ripropone una questione già smentita in
fatto dal Giudice d’appello, il quale ha accertato che l’imputato non ha mai
adempiuto al suo obbligo di versare alla moglie separata la somma di lire 550.000,
in quanto solo 4 o 5 volte ha eseguito in suo favore versamenti dell’importo di
lire 150.000 ciascuno, pari a circa un quarto di quanto dovuto.

D’altra parte la costituzione di
un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge separato, se non può costituire
prova di capacità di reddito al fine dell’accertamento della violazione
dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o
inabili, agli ascendenti o al coniuge legalmente separato non per sua colpa,
non esime tuttavia dall’adempimento di tale obbligo e quello di assicurare i
mezzi di sussistenza ai componenti della nuova
famiglia.

Costituisce un obbligo
ulteriore da adempiere, che si aggiunge al primo e non può dar luogo
alla condizione di assoluta e incolpevole indigenza che sola può giustificare
l’inadempimento.

Per quanto riguarda la seconda
questione, posta con lo stesso motivo, il Giudice di merito si è correttamente
uniformato all’orientamento giurisprudenziale per cui
lo stato di bisogno del beneficiario degli obblighi di assistenza familiare non
viene meno per il fatto che egli sia costretto a ricorrere a rapporti di lavoro
precari per procurarsi mediocri e saltuari guadagni al fine di sopperire alle
inadempienze del coniuge obbligato a provvedere al suo mantenimento, il quale
di conseguenza non può ritenersi liberato per effetto delle conseguenze del
proprio inadempimento ed a carico del quale pertanto il reato previsto
dall’articolo 570 Cp permane nella configurazione tipica.

Nella specie questo è quanto il
Giudice d’appello ha concretamente accertato, per cui
la relativa questione, già rigettata e anch’essa riproposta in questa sede,
risulta del pari smentita in fatto.

Il motivo di ricorso in esame
appare quindi per tutti gli aspetti palesemente infondato e, quindi,
inammissibile.

Per quanto riguarda il primo
motivo, si osserva che, come risulta dalla sentenza di
primo grado, a seguito della riunione di due procedimenti in origine separati
ha portato alla conseguenza dell’unificazione dei due reati contestati in
ciascun procedimento in un unico reato, permanente fino al 3 ottobre 1996, di
cui il Pulito è stato dichiarato colpevole.

Pertanto, poiché ai sensi
dell’articolo 158 Cp la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della
permanenza, il termine prescrittivi, quinquennale per questo reato, aumentato
fino alla metà ai sensi dell’articolo 160 Cp per le interruzioni, è scaduto il
3 aprile 2004, successivamente alla pronuncia della
sentenza d’appello.

Di conseguenza la relativa
eccezione non può essere accolta.

Infatti, la scadenza del termine
di prescrizione successivamente alla pronuncia della
sentenza d’appello (12 giugno 2002) preclude l’effetto della causa d’estinzione
perché rende il ricorso inidoneo a introdurre il giudizio di cassazione e,
quindi, a instaurare la fase procedurale nell’ambito della quale può essere
emessa la relativa sentenza, sicché non v’è luogo a una pronunzia diversa dalla
dichiarazione stessa d’inammissibilità.

In tale ipotesi l’inidoneità
funzionale del ricorso determina l’insorgenza di una causa di
inammissibilità originaria del gravame, che preclude alla Corte di
cassazione anche la decisione delle questioni rilevabili d’ufficio in ogni
stato e grado del processo, indicate dall’articolo 609 e 129 Cpp, comprese le
cause estintive e, perciò, la prescrizione del reato.

La natura dichiarativa del
provvedimento giurisdizionale che rileva l’inammissibilità implica che
l’effetto di essa retroagisce alla data della
verificazione della causa che l’ha determinata, in quanto questa impedisce
l’ingresso alla fase di impugnazione e, per conseguenza, determina il passaggio
in giudicato della sentenza impugnata dalla data di scadenza del termine per
impugnare (Cassazione, Su, 33542/01, ric. Cavalera; 32/2000, De Luca; 21/1995,
Cresci; v. anche Sezione terza, 1855/99, Verna; Id., 1268/00, Onofri).

In caso di esame,
per effetto dell’inammissibilità del ricorso il passaggio in giudicato della
sentenza impugnata è conciso con la scadenza del termine per impugnarla, per
cui la successiva scadenza del termine di prescrizione rimane priva d’effetto
(Cassazione, Su, 33542/01, ric. Cavalera; Sezione terza, 35896/01, Vellone e
altro; Sezione sesta, 30222/02, Sartori e altro) (Cassazione, Sezione sesta,
49539/03, ric. Cauteruccio).

PQM

La Corte dichiara inammissibile
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000 alla Cassa delle ammende.