Civile

Wednesday 19 February 2003

Nuove norme in materia di cambiali. Le istruzioni del Ministero delle Attività Produttive. Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i servizi – Circolare 14 febbraio 2003, n.3557/C

Nuove norme in materia di cambiali. Le istruzioni del Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i servizi –

Servizio centrale Camere di commercio – Ufficio B4 Registro delle imprese,

Circolare 14 febbraio 2003, n.3557/C

Premessa

Il giorno 29 dicembre 2002 è entrata in vigore la legge 12 dicembre 2002, n. 273. In particolare, l’art. 45, comma 1, prevede espressamente che nelle cambiali e nei vaglia cambiari, devono essere indicati accanto al nome e cognome del trattario o dell’emittente, il luogo e data di nascita, ovvero il codice fiscale, dei medesimi.

Il comma successivo individua nel dirigente dell’ufficio protesti della camera di commercio, il pubblico ufficiale incaricato di provvedere sull’istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti prodotta dal debitore che abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (e dei relativi interessi e spese), entro i dodici mesi successivi alla levata del protesto. Il comma 3 determina infine nel dirigente dell’ufficio protesti della camera di commercio, il soggetto deputato alla cancellazione dei dati dal registro dei protesti, nei confronti del debitore protestato e riabilitato.

I tre commi, riguardando differenti settori della materia, devono essere affrontati partitamente.

Il comma 1

Riferimenti normativi

La norma modifica la legge cambiaria, approvata con R.D. 14 dicembre 1933 n. 1699. In particolare risultano variati gli articoli 1, 30 e 100 della legge cambiaria, che rispettivamente disciplinano: gli elementi essenziali della cambiale; le forme di accettazione del trattario; gli elementi essenziali del vaglia cambiario.

L’originaria norma deve essere letta in combinato disposto con la legge 12 febbraio 1955 n. 77, che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, come da ultimo modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 235.

Ratio dell’intervento normativo

Questo Ministero si è fatto promotore della suddetta iniziativa legislativa che ha consentito da un lato, di dare concreta attuazione alla legge 77/55, come modificata dalla legge 235/2000, e dall’altro di evitare ai soggetti che abbiano lo stesso nome, il danno morale ed economico che possa provenire da un atto, quale il protesto, ingiustamente levato per omonimia. Lo strumento apparso più opportuno è stato quello di introdurre nei titoli di credito, sui quali si leverà il protesto, l’indicazione delle generalità o del codice fiscale del debitore, che consentiranno poi al levatore di identificare a norma di legge il protestato, senza possibilità ne rischio alcuno di omonimia.

Oggetto della novella normativa

L’art. 45, comma 1, della legge 273/2002, prevede l’indicazione delle generalità (data e luogo di nascita) o del codice fiscale del debitore, tanto nel caso di cambiale, ove debitore è il trattario, quanto nel caso di vaglia cambiario, ove il debitore è l’emittente stesso.

In particolare, con riferimento alla cambiale tratta, la norma, modificando l’art. 1 della legge cambiaria, dispone che l’indicazione delle generalità codice fiscale del trattario siano da considerarsi elementi essenziali; in base al successivo art. 2, “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale”. L’art. 101 ribadisce medesime precisazioni per il vaglia cambiario.

Considerato che il titolo cambiario è incorporato nel modulo bollato diffuso dai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle entrate, e che la sostituzione delle cambiali attualmente in circolazione con quelle redatte secondo le nuove previsioni normative non potrà avvenire immediatamente, si pone il problema delle cambiali emesse dopo il 29 dicembre 2002, utilizzando moduli bollati in circolazione.

Nell’attesa della emissione dei moduli bollati cambiari aderenti al nuovo dispositivo di legge, e che cioè contengano prestampata l’indicazione del luogo e data di nascita o del codice fiscale del emittente/trattario, lo scrivente Ministero ha provveduto, tramite campagna informativa a mezzo stampa, attraverso codeste Camere di commercio, ed attraverso le associazioni di consumatori ed utenti, nonché in sinergia con la Agenzia delle Entrate, a diffondere la notizia dell’esistenza della norma, precisando che, sino alla distribuzione dei nuovi moduli, le cambiali attualmente in circolazione possono essere utilmente impiegate, purché accanto al nome e cognome del debitore compaia l’indicazione del luogo e data di nascita, ovvero il codice fiscale del medesimo.

Alternatività dell’indicazione delle generalità o del codice fiscale sul titolo

E’ evidente che la formula scelta dal legislatore “luogo e data di nascita ovvero codice fiscale” abbia posto una chiara alternativa tra i due elementi, di talché la presenza di almeno una delle due indicazioni è sufficiente per il perfezionamento della fattispecie. È altrettanto evidente che l’eventuale compresenza dei due elementi, rappresenta un’aggiunta non necessaria, ma neanche preclusa dalla norma.

La norma fa chiaramente riferimento tanto alle persone fisiche, per le quali è possibile l’alternativa sopra delineata, quanto agli altri soggetti giuridici differenti da queste ultime, per i quali è possibile la sola indicazione del codice fiscale (che a norma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 è obbligatorio), accanto alla denominazione/ragione sociale della società o ente.

Effetti della modifica normativa

Venendo agli effetti prodotti dalla legge 273/2002 si rileva che, come sopra osservato, l’art. 2 della legge cambiaria precisa che, “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale”. Le medesime considerazioni trovano applicazione anche per il vaglia cambiario, ai sensi dell’art. 101 della predetta legge. Ne consegue che al momento della levata del protesto, detto titolo deve essere completo in ogni sua indicazione, particolarmente richiamate quelle relative alla identificazione del debitore (trattario o emittente) con le generalità (luogo e data di nascita) o il codice fiscale, come richiesto dalla norma.

Irretroattività della norma

Si ricorda che il legislatore ha previsto al comma 1 la semplice modifica dei titoli cambiari (cambiale tratta – artt.1 e 30 – e vaglia cambiario – art.100), senza prevedere alcunché in tema di protesti. Ne consegue che l’efficacia della norma decorre per i titoli emessi dopo l’entrata in vigore della legge n. 273/2002 fissata alla data del 29 dicembre 2002.

Nulla disponendo specificatamente, e trattandosi di normativa di ordinamento civile, le disposizioni sono pertanto efficaci dall’entrata in vigore della norma stessa. Il legislatore non ha infatti statuito alcunché per il periodo precedente, per il quale appare pertanto applicabile la disciplina normativa previgente, cui si fa ampio rinvio anche per quanto riguarda le indicazioni interpretative fornite da questo Ministero.

I commi 2 e 3

Riferimenti normativi

Le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, riguardano invece in via diretta le attività connesse al protesto dei titoli. Il comma 2, in particolare modifica l’art. 4 della legge 77/55, in materia di cancellazione dal registro informatico dei protesti del debitore che abbia adempiuto nel termine di dodici mesi al pagamento del titolo protestato. L’ultimo comma modifica l’art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, con particolare riferimento alla definitiva cancellazione dal registro del debitore protestato riabilitato.

Ratio dell’intervento normativo

In entrambe le fattispecie contemplate dagli ultimi due commi dell’art. 45, la volontà del legislatore si è inserita nel solco segnato dalla riforma del pubblico impiego, già a partire dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ed in particolare nella distinzione tra attività di indirizzo ed attività amministrativa.

Coerentemente con le scelte di carattere generale, il legislatore ha spostato la competenza a provvedere sull’istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, prodotta, dal debitore che abbia eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia (e dei relativi interessi e spese) entro i dodici mesi successivi alla levata del protesto (comma 2) e a procedere alla cancellazione dei dati dal registro dei protesti nei confronti del debitore protestato e riabilitato (comma 3) dal presidente della camera di commercio, al dirigente responsabile dell’Ufficio protesti della camera di commercio stessa.

Al di là della mutata competenza non si rilevano ulteriori modifiche al previgente sistema.

IL MINISTRO

(Antonio Marzano)

Firmato A. Marzano