Enti pubblici
Nuova normativa per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n.60
Nuova normativa per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n.60
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (GU n. 82 del 8-4-2003)
testo in vigore dal: 23-4-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.
345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999,
n. 482;
Considerata la necessita’ di apportare modifiche al citato
regolamento;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere del Comitato tecnico consultivo per l’attuazione
della legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche, espresso nella riunione del 1 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle riunioni della
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del
26 agosto 2002 e dell’11 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’interno, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,
n. 345
1. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e’ sostituito dal seguente:
“1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definiti, ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a
ciascun triennio, i criteri per l’attribuzione e la ripartizione dei
fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato
consultivo di cui all’articolo 12 del presente regolamento e la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.”.
2. I termini indicati nei commi 2, 3 e 5 dell’articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: “30 aprile”; “30 aprile” e
“30 giugno”.
3. Al comma 8 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, la parola: “quarantacinque” e’
sostituita dalla seguente: “sessanta”.
4. Al comma 9 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa
nel termine di cui al comma 3.”.