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Wednesday 09 April 2003

Nuova normativa per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n.60

Nuova normativa per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2003, n.60

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernente regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (GU n. 82 del 8-4-2003)

testo in vigore dal: 23-4-2003

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 6 e 87, comma quinto, della Costituzione;

  Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia

di tutela delle minoranze linguistiche e storiche;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.

345,  recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999,

n. 482;

  Considerata   la   necessita’  di  apportare  modifiche  al  citato

regolamento;

  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Visto  il  parere  del Comitato tecnico consultivo per l’attuazione

della  legislazione in materia di tutela delle minoranze linguistiche

storiche, espresso nella riunione del 1 ottobre 2002;

  Udito  il  parere del Consiglio di Stato, reso nelle riunioni della

sezione   consultiva  per  gli  atti  normativi  nelle  adunanze  del

26 agosto 2002 e dell’11 novembre 2002;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 gennaio 2003;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del

Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri

dell’economia   e   delle   finanze,  dell’interno,  dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca e per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,

                                n. 345

  1. Il  comma  1  dell’articolo 8  del  decreto del Presidente della

Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e’ sostituito dal seguente:

  “1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono

definiti,  ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a

ciascun  triennio, i criteri per l’attribuzione e la ripartizione dei

fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, sentiti il Comitato

consultivo  di  cui  all’articolo 12  del  presente  regolamento e la

Conferenza  unificata  di  cui all’articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281.”.

  2. I  termini  indicati  nei  commi 2,  3  e  5 dell’articolo 8 del

decreto  del  Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono

sostituiti  rispettivamente   dai seguenti: “30 aprile”; “30 aprile” e

“30 giugno”.

  3. Al  comma 8  dell’articolo 8  del  decreto  del Presidente della

Repubblica  2 maggio  2001,  n.  345,  la parola: “quarantacinque” e’

sostituita dalla seguente: “sessanta”.

  4. Al  comma 9  dell’articolo 8  del  decreto  del Presidente della

Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole:  “, i quali trasmettono detti progetti alla Presidenza stessa

nel termine di cui al comma 3.”.