Imprese ed Aziende
Nuova normativa in materia di produzione e commercio di acqua e bibite nel D.P.R. 230 del 2.8.2004. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004, n.230
Nuova normativa in materia di produzione e commercio di
acqua e bibite nel D.P.R. 230 del 2.8.2004
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 2 agosto 2004, n.230
Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di
disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite
analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. (GU n. 209 del 6-9-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 11 della legge 3
febbraio 2003, n. 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, ed in particolare
l’articolo 15;
Ritenuta la necessita’ di
aggiornare l’articolo 15 del citato
decreto
del Presidente della Repubblica
n. 719 del 1958, allo scopo
di
eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione
di bibite
analcoliche;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 30 giugno 2004;
Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione
del 23 luglio 2004;
Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie e delle
attivita’ produttive,
di concerto con il Ministro della salute;
E m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita’
di impiego di sostanze alimentari
1. L’articolo 15,
terzo comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e’ sostituito dal seguente:
«Nella preparazione delle
bevande analcoliche e’
consentito
utilizzare, oltre alle sostanze indicate
all’articolo 2, primo comma,
ivi
compresi gli additivi
di cui al
decreto del Ministro della
sanita’ 27 febbraio 1996, n. 209, ed a
quelle gia’ autorizzate, altre
sostanze comunque idonee all’alimentazione
umana. Tale idoneita’ deve
essere
confermata da dati
scientifici universalmente accettati. A
tale
fine, le imprese
interessate comunicano, prima di avviare la
produzione,
il nome scientifico
delle sostanze che
intendono
utilizzare
al Ministero della salute e alla regione o alla provincia
autonoma
competente per territorio,
individuata attraverso
l’ubicazione dello
stabilimento di produzione,
segnalando la
documentazione
scientifica, ove necessario.
Il Ministero della
salute,
previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio
dello Stato, della
effettiva idoneita’ delle
sostanze
oggetto
della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito
dopo
la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
cura, altresi’, con cadenza triennale, una pubblicazione
riassuntiva
delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli
elenchi pubblicati ai sensi del presente
comma puo’ essere utilizzata
da altre imprese senza ulteriori
comunicazioni.».
Art. 3.
Clausola di cedevolezza
1. Le disposizioni previste dal presente
regolamento si applicano
in
ciascuna regione fino
alla data di
entrata in vigore delle
disposizioni
regionali relative alle materie di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958,
n. 719, e successive
modificazioni,
che provvedano a
disciplinare, in modo conforme al
diritto comunitario, la materia oggetto del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano,
Ministro delle attivita’
produttive
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte
dei conti il 27
agosto 2004 Ministeri
istituzionali, registro n. 9, foglio n. 110