Civile
Nuova conerma della Cassazione civile sul divieto di frazionamento del credito. E’ irrilevante la pluralità di fatture emesse se l’ordine è unico.
Cassazione – Sezione
seconda – sentenza 6 marzo – 27 maggio 2008, n. 13791
Presidente Elefante –
Relatore Goldoni
Ricorrente AR Thema International Srl
Svolgimento del
processo
La sas Rossi Minuterie metalliche chiedeva
ed otteneva dal Pretore di Legnano ingiunzione per L.
43.684.505, oltre accessori, a carico della Srl Ar-Thema
a titolo di pagamento di merce fornita a tale ultima società, che proponeva
opposizione, con argomenti processuali e di merito; con sentenza del
27.10.1998, l’adito pretore respingeva l’opposizione e confermava il decreto
opposto, regolando le spese.
Avverso tale decisione proponeva appello la
soccombente, cui resisteva la controparte.
Con sentenza in data 15.10/22.11.2002, la Corte di appello di Milano respingeva l’impugnazione e regolava le
spese.
Osservava la Corte meneghina che le dedotta esistenza alla base dei rapporti intercorsi tra
le parti di un unico contratto d’appalto intercorso tra le due società, addotta
dalla allora appellante e negata dalla controparte, non trovava riscontro negli
atti processuali, sicché doveva concludersi che nella specie si ebbero tanti
distinti contratti di vendita, quante furono le forniture effettuate.
L’eccezione di incompetenza
per territorio non poteva essere accolta, in quanto non sollevata in relazione
a tutti i fori previsti dagli artt. 18 e 20 cpc, come era invece richiesto,
donde l’inammissibilità della eccezione stessa.
Del pari infondata la dedotta
incompetenza per valore, atteso che il credito dedotto non poteva cumularsi con
quello azionato davanti al Tribunale, esclusa, per le ragioni dette, l’unicità
del rapporto negoziale e la differenza delle fatture.
Erano pure infondate le eccezioni di continenza
(in quanto il rapporto non era unico) e di litispendenza (in quanto non poteva
essere ravvisata identità di petitum e causa petendi).
Nel merito, le forniture erano provate con le
bolle di consegna prodotte e non contestate.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, la srl Art-Thema
International; resiste con controricorso la sas in
liquidazione Rossi Minuterie metalliche.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 38 e 39 cpc; si ribadiscono le eccezioni di continenza e litispendenza
rispetto ad altro processo instaurato di fronte al tribunale di Milano,
sostenendosi che l’unicità del rapporto sussisteva e doveva essere ravvisata
dagli atti processuali e la prova della pluralità dei rapporti doveva essere
data dalla controparte, che la assumeva; anzi la Rossi sas
non aveva neppure sostenuto tale tesi, cosa questa che comportava anche il
vizio di ultrapetizione.
Con il secondo mezzo si lamenta violazione degli artt. 38 o 158 cpc, sostenendosi
il difetto di competenza per territorio del giudice adito relativamente
alla ripartizione degli affari nell’ambito dell’ufficio.
Con il terzo mezzo si lamenta violazione
dell’art. 2697 cc, sulla base del fatto che le
fatture, considerate prova dai giudici del merito, non hanno tale natura,
provenendo dalla parte che le invoca.
Con il quarto motivo (violazione dell’art. 1474 cc) ci si duole della incongruenza
ed improprietà dei prezzi applicati, anche in relazione agli stessi manufatti,
cosa questa che avrebbe dimostrato la carenza di qualsiasi criterio obiettivo
nella redazione delle fatture.
Con i primi due
motivi, ai pongono questioni processuali preliminari; per ragioni logiche va
esaminato per primo il secondo con cui si evidenzia il difetto di competenza
territoriale del giudice adito; non può essere accolto, in quanto una delle rationes decidendi,
da sola sufficiente a motivare e sorreggere la decisione assunta, non è stato
oggetto di doglianza.
Allorché infatti la
Corte territoriale ebbe a rilevare che la eccezione de qua non era stata
sollevata con riferimento a tutti e tre i fori previsti dagli artt. 18 e 20 cpc, enunciò una
motivazione specifica; non essendo stata la stessa oggetto
di censura nella presente sede, il motivo non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, la ricorrente ripropone le eccezioni di litispendenza e di continenza
prospettate sia in primo che in secondo grado, argomentando nel senso che un
unico contratto di appalto era alla base di tutte le forniture e che pertanto
il credito relativo doveva essere ritenuto unico, donde la necessità di
ritenere la presente controversia rientrante in quella già pendente di fronte
ad altro giudice.
La Corte meneghina ha argomentato nel senso che
in base agli atti acquisiti non era provata l’esistenza di tale sottostante
rapporto e che la causale rinvenibile nelle fatture
azionate era semplicemente “vendita”, cosa questa che faceva ritenere
che ciascuna fornitura fosse autonoma.
Osta con tale ricostruzione la risultanza,
testualmente riportata in ricorso, secondo cui l’indice del fascicolo di
controparte menziona anche decreti ingiuntivi azionati di fronte al tribunale
di Milano, cosa questa collidente con la pretesa autonomia di ogni singola
fornitura.
Inoltre, le fatture poste a base della domanda attorea non recavano l’indicazione di una pluralità di ordini o di contratti, ma non ne indicavano alcuno, altro
profilo concorrente per ritenere che unico fosse l’ordine.
Ancora, non risulta
dalle difese della odierna controricorrente che la
stessa avesse esplicitamente negato l’unicità dell’ordine, ma che aveva invece
sostenuto soltanto la pluralità delle fatture.
Appare dunque lacunosa la ricostruzione degli
atti sulla cui base le eccezioni della odierna
ricorrente sono state disattese, e con essa la tesi della unicità del contratto
o dell’ordine, che assume il ruolo di elemento portante della decisione.
Con una recente decisione (SS.UU., n. 23726 del 2007) è stato affermato il principio secondo
cui è contraria alla regola generale della buona fede, in relazione al dovere
inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e si risolve in un abuso
del processo (ostativo all’esame della domanda) il frazionamento giudiziale, contestuale
(o sequenziale) di un credito unitario, cui questo Collegio presta convinta
adesione, anche in ragione di ciò nella specie, appare necessario procedere ad
un più compiuto esame delle ragioni in forza delle quali è stato esclusa la
sussistenza di un credito derivante da un unico contratto o comunque da un
unico ordine, cosa questa che comporta l’accoglimento nei sensi esplicitati del
motivo in esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano,
che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
I restanti motivi risultano
conseguentemente assorbiti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il
primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; assorbiti gli altri. Cassa e
rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello
di Milano.