Civile

Monday 03 May 2004

Nulla osta nella UE al riconoscimento reciproco delle patenti rilasciate dagli Stati membri

Nulla osta nella UE al riconoscimento reciproco delle patenti rilasciate dagli Stati membri

Corte di Giustizia Europea – Sezione quinta – sentenza 29 aprile 2004

Presidente Timmermans – relatore Rosas

Ricorrente Felix Kapper

Causa C-476/01 «Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Requisito della residenza – Articolo 8, n. 4 – Effetti della revoca o dell’annullamento di una patente di guida precedente – Riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro»

1. Con decisione 11 ottobre 2001, rettificata con lettera 19 dicembre successivo, pervenute nella cancelleria della Corte rispettivamente il 7 e il 24 dicembre 2001, l’Amtsgericht Frankenthal ha sollevato, ai sensi dell’articolo 234CE, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GUL237, pag.1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, (GUL150, pag.41; in prosieguo: la «direttiva 91/439» o la «direttiva»).

2. La detta questione è stata sollevata nell’ambito di procedimenti penali promossi contro il sig. Kapper, condannato a una multa per aver guidato, il 20 novembre e l’11 dicembre 1999, un autoveicolo senza disporre di una patente di guida valida, mentre era in possesso di una patente di guida rilasciatagli dalle autorità olandesi l’11 agosto 1999.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3. L’articolo 1 della direttiva 91/439 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I o Ibis. (…)

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».

4. Ai sensi dell’articolo 7, n. 1, lettera b), di tale direttiva, il rilascio della patente di guida è subordinato «alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».

5. A norma dell’articolo 7, n. 5, della stessa direttiva, «si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro».

6. L’articolo 8, nn. 1-4, della direttiva dispone quanto segue:

«1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.         Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3.         Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.

4.         Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro».

7. L’articolo 9 della direttiva 91/439 è formulato come segue:

«Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale».

8. L’articolo 10, secondo comma, della direttiva è redatto come segue:

«Previo accordo della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo8, paragrafi4, 5 e 6».

9. Ai sensi dell’articolo 12, n. 1, della direttiva 91/439, previa consultazione della Commissione, gli Stati membri dovevano adottare anteriormente al 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla stessa direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996.

10. L’articolo 12, n. 3, della direttiva 91/439 dispone che gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della stessa direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato.

Normativa nazionale

11. Nella Repubblica federale di Germania, la questione del riconoscimento reciproco delle patenti di guida, previsto dalla direttiva 91/439, è stata disciplinata, dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1998, dalla Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führerschein und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (regolamento di attuazione della direttiva 91/439) 19 giugno 1996 (BGBl.I, pag.877; in prosieguo: il «regolamento sulla patente europea 1996»).

12. Ai sensi dell’articolo 1, n. 4, primo comma, del regolamento sulla patente europea 1996, il diritto di guidare un autoveicolo in Germania non era riconosciuto ai:

«(…) titolari di una patente di guida straniera:

se, al momento del rilascio della patente, essi avevano la residenza permanente nel territorio in cui si applica questo regolamento, a meno che non abbiano soggiornato all’estero per almeno sei mesi unicamente allo scopo di frequentare un’università o una scuola,

fintantoché la loro patente di guida sia stata loro provvisoriamente revocata nel territorio in cui si applica questo regolamento o essi non possano ottenere una patente di guida a seguito di un provvedimento giudiziario avente forza di giudicato, o

se in Germania un’autorità amministrativa ha adottato un provvedimento immediatamente esecutivo o definitivo di revoca della patente o se il rilascio della patente è stato loro negato definitivamente; lo stesso vale se la revoca non è stata ordinata solo perché nel frattempo lo stesso ha rinunciato alla patente di guida (…)».

13. Dal 1° gennaio 1999 è applicabile la Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (regolamento sull’accesso delle persone alla circolazione stradale) 18 agosto 1998, nota anche come Fahrerlaubnisverordnung (regolamento sulla patente di guida, BGBl.I, pag.2214; in prosieguo: la «FeV1999»).

14. L’articolo 7 della FeV1999, relativo al requisito della residenza normale per il rilascio di una patente di guida, contiene le disposizioni nazionali che traspongono gli articoli 7, n. 1, lettera b), e 9 della direttiva 91/439.

15. L’articolo 28, nn. 1 e 4, della FeV 1999 dispone:

«(1) I titolari di una patente di guida valida dell’UE o del SEE che hanno la residenza normale ai sensi dell’articolo 7, n. 1 o 2, nella Repubblica federale di Germania sono autorizzati – fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2-4 – a guidare veicoli in Germania nell’ambito dei diritti ad essi riconosciuti. Le condizioni a cui le patenti di guida straniere sono subordinate devono essere rispettate anche in Germania. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle dette patenti di guida salvo disposizioni contrarie.

(…)

(4)        L’autorizzazione di cui al n. 1 non si applica ai titolari di una patente di guida dell’UE o del SEE

1. che possiedono soltanto una patente rilasciata in via provvisoria, per la pratica di guida o per altro motivo,

2. che, al momento del rilascio della stessa, avevano la residenza normale in Germania, a meno che non abbiano ottenuto la patente in quanto studenti universitari o alunni di una scuola ai sensi dell’articolo 7, n. 2, durante un soggiorno minimo di sei mesi,

3. la cui patente di guida è stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa, ai quali sia stato negato il rilascio della patente di guida con una decisione esecutiva o la cui patente di guida non sia stata revocata soltanto perché nel frattempo gli stessi vi hanno rinunciato, o

4. che sono soggetti, in Germania, nello Stato che ha rilasciato la patente di guida o nello Stato in cui hanno la residenza normale, a un divieto di guidare o la cui patente di guida è stata confiscata o messa sotto sequestro ai sensi dell’articolo 94 del codice di procedura penale».

Procedimento nella causa principale e questione pregiudiziale

16. Il sig. Kapper ha presentato opposizione contro un decreto penale emesso dall’Amtsgericht il 17 marzo 2000. Il detto giudice lo aveva condannato ad una multa per aver guidato in Germania, il 20 novembre e l’11 dicembre 1999, un autoveicolo senza patente di guida valida. All’epoca dei fatti contestati, il sig. Kapper era in possesso di una patente di guida che gli era stata rilasciata dalle autorità olandesi l’11 agosto 1999.

17. Con decreto penale 26 febbraio 1998, lo stesso giudice aveva ordinato la revoca della patente di guida tedesca del sig. Kapper, disponendo che le autorità amministrative non gli rilasciassero una nuova patente prima dello scadere di un termine di nove mesi, ossia prima del 25 novembre 1998.

18. Secondo la decisione di rinvio, al sig. Kapper non è stata rilasciata una nuova patente di guida in Germania dopo il 25 novembre 1998. Nessun elemento del fascicolo indica se, dopo tale data, egli abbia presentato o meno alle autorità tedesche una domanda in tal senso.

19. Nell’ambito dell’opposizione proposta dal sig. Kapper, l’Amtsgericht si chiede se la normativa tedesca sia conforme alla direttiva 91/439, precisando che, se la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi in merito a tale questione, essa è competente a determinare se il diritto comunitario osti all’applicazione delle disposizioni penali che sanzionano la violazione della stessa normativa. Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni nazionali impongono di considerare invalida in Germania la patente di guida rilasciata nei Paesi Bassi. Esso fa riferimento, a tale proposito, all’articolo 1, n. 4, primo comma, del regolamento sulla patente europea 1996, il quale avrebbe un contenuto identico a quello dell’articolo 28, n. 4, della FeV1999, applicabile dal 1° gennaio 1999.

20. Sempre secondo il giudice del rinvio, l’applicazione della normativa nazionale presuppone un implicito accertamento della residenza del titolare di una patente al momento in cui essa è stata rilasciata da un altro Stato membro. Ciò comporterebbe che l’atto sovrano di tale Stato sia riesaminato in Germania e costituirebbe pertanto una limitazione del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, sancito dall’articolo 1, n. 2, della direttiva 91/439.

21. L’Amtsgericht rileva che l’articolo 8, nn. 1-4, della direttiva non consente di risolvere la questione sollevata nel procedimento principale. A suo avviso, la detta disposizione, che autorizza espressamente il controllo da parte di uno Stato membro della validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro, si applica solo nell’ambito della sostituzione di una patente valida, ma non consente ad uno Stato membro di considerare nullo l’atto sovrano di un altro Stato.

22. Alla luce di ciò, l’Amtsgericht Frankenthal ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, n. 2, della [direttiva 91/439/CEE] proibisca ad uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida quando abbia accertato che un altro Stato membro l’aveva rilasciata, benché il titolare non avesse la residenza nel territorio di quest’ultimo, e se la disposizione citata abbia a tal riguardo effetto concreto».

Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

23. Il governo olandese esprime dubbi in merito alla ricevibilità della questione pregiudiziale. Esso ritiene che la decisione di rinvio non indichi elementi sufficienti né sui fatti, né sulle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, né sulla ragione per cui una soluzione della questione sarebbe di interesse per l’esito della causa principale. Secondo tale governo, è probabile che, all’epoca dei fatti di causa, il sig. Kapper fosse ancora soggetto a privazione del diritto di guidare. In tale ipotesi, sarebbe irrilevante sapere se egli fosse in possesso di una patente di guida o meno. Di conseguenza, sarebbe parimenti priva di rilevanza la questione se, da un lato, le autorità tedesche avessero il diritto di rifiutare il riconoscimento della patente di guida olandese che era stata rilasciata al sig. Kapper e, dall’altro, se la detta patente fosse stata rilasciata a quest’ultimo illegalmente perché lo stesso non avrebbe avuto, all’epoca, la residenza normale nei Paesi Bassi.

24. A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che propongono alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/88, PreussenElektra, Racc. pag.I-2099, punto38; 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag.I607, punto18; 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley, Racc. pag.I-1931, punto21, e 22 maggio 2003, causa C-18/01, Korhonen ea., Racc. pag.I-5321, punto19).

25. Inoltre, dalla stessa giurisprudenza risulta che la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia nella causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. citate sentenze PreussenElektra, punto39; Canal Satélite Digital, punto19; Adolf Truley, punto22, e Korhonen ea., punto20).

26. Ciò non avviene nel caso di specie. Certamente, la decisione di rinvio è stata formulata in termini estremamente succinti, che, in particolare, non consentivano di determinare se, al momento del suo fermo da parte delle autorità di polizia il 20 novembre e l’11 dicembre 1999, il sig. Kapper fosse soggetto o meno ad un provvedimento di privazione o di restrizione del diritto di guidare in Germania. Tuttavia, in risposta alla domanda di chiarimenti rivoltagli dalla Corte, ai sensi dell’articolo 104, n. 5, del regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha precisato che il periodo del divieto di ottenere una nuova patente di guida, che accompagnava il provvedimento di revoca della patente inflitto al sig. Kapper con il decreto penale 26 febbraio 1998, scadeva il 25 novembre 1998. Il giudice del rinvio ha aggiunto che, dopo tale data, il sig. Kapper avrebbe potuto presentare alle autorità tedesche una nuova domanda di rilascio di patente di guida.

27. Inoltre, dalla risposta scritta del governo tedesco ai quesiti postigli dalla Corte risulta che, qualora un provvedimento di revoca («Entziehung») della patente di guida riguardi un cittadino comunitario avente la residenza normale in Germania, le disposizioni nazionali relative alle conseguenze di tale revoca si applicano anche se la detta persona è titolare o ottiene in seguito una patente rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro. Ne consegue che una tale patente straniera non è riconosciuta dalle autorità tedesche.

28. Alla luce delle informazioni supplementari di cui sopra, la Corte dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alla questione che le è stata sottoposta.

29. D’altra parte, va constatato che il carattere succinto della decisione di rinvio non ha impedito ai governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché alla Commissione, di prendere posizione sulla questione pregiudiziale.

30. Pertanto, la questione pregiudiziale posta dall’Amtsgericht dev’essere dichiarata ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

31. Alla luce dei fatti che sono all’origine del procedimento nella causa principale, nonché del tenore delle osservazioni presentate alla Corte, l’esame della questione sollevata non può limitarsi ai soli aspetti esplicitamente menzionati dal giudice del rinvio, ma deve altresì prendere in considerazione diverse altre disposizioni della direttiva 91/439 che possono essere rilevanti per la soluzione di tale questione, in particolare l’articolo 8, n. 4, della direttiva. Al fine di fornire alla questione pregiudiziale una soluzione utile e il più completa possibile, occorre pertanto estenderne la portata.

32. Di conseguenza, occorre riformulare la detta questione e scinderla in due parti, che saranno oggetto di esame separato. Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, in primo luogo, se il combinato disposto degli articoli 1, n. 2, 7, n. 1, lettera b), e 9 della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che, secondo le informazioni di cui il primo Stato membro dispone, il titolare della patente, all’epoca del rilascio di quest’ultima, aveva stabilito la residenza normale nel territorio di tale Stato membro e non nel territorio dello Stato membro del rilascio. Il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, se il combinato disposto degli articoli 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che il suo titolare è stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte dell’altro Stato membro.

Sulla prima parte della questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

33. Secondo il governo tedesco, la direttiva 91/439, considerato in particolare l’articolo 7, n. 1, lettera b), di quest’ultima, dev’essere interpretata nel senso che lo Stato membro di residenza può rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro qualora il titolare non avesse stabilito la sua residenza normale nello Stato membro che ha rilasciato la patente. Il detto governo rileva che la decisione di rinvio non fornisce elementi sufficienti per determinare se il sig. Kapper avesse effettivamente una residenza normale nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 9 della direttiva. Ad ogni modo, esso osserva che, nel caso in cui il detto requisito non fosse stato soddisfatto, la patente olandese controversa sarebbe stata nulla sin dall’inizio, o perlomeno illecita. Alla luce di ciò, le autorità olandesi non avrebbero dovuto rilasciare una patente di guida, che non potrebbe nemmeno, a causa di tale errore, essere ammessa al riconoscimento. Il governo tedesco ricorda che l’articolo 7, n. 1, lettera b), della direttiva subordina espressamente il rilascio della patente di guida alla residenza normale del titolare per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la detta patente.

34. Il governo olandese sostiene, al contrario, che dal principio del riconoscimento reciproco sancito all’articolo 1, n. 2, della direttiva 91/439 risulta che uno Stato membro deve riconoscere una patente di guida valida rilasciata da un altro Stato membro e che lo stesso non può esaminare le condizioni di rilascio. Esso osserva che, nella causa principale, le autorità olandesi hanno dichiarato che il sig. Kapper aveva la residenza normale nei Paesi Bassi e gli hanno rilasciato la patente. Le autorità tedesche non avrebbero il diritto di riesaminare la legittimità di tale decisione e sarebbero pertanto tenute a riconoscere puramente e semplicemente la patente rilasciata.

35. Poiché la normativa tedesca subordina il riconoscimento di una patente valida rilasciata da un altro Stato membro a determinate condizioni, occorrerebbe esaminare se l’articolo 1, n. 2, della direttiva 91/439 abbia effetto diretto. A tale proposito, il governo olandese ricorda che, ogniqualvolta disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva sia che l’abbia recepita in modo non corretto (sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag.3969, punto7).

36. Esso sostiene che l’articolo 1, n. 2, della direttiva prevede per gli Stati membri un obbligo chiaro e preciso di riconoscere reciprocamente le patenti di guida conformi al modello europeo e di non costringere il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro a sostituirla, indipendentemente dalla sua cittadinanza. La detta disposizione prevedrebbe il riconoscimento reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (sentenza 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos, Racc. pag.I-929, punto26). La direttiva non conferirebbe agli Stati membri destinatari della stessa alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti che devono essere adottati per adempiere a tali obblighi. Di conseguenza, secondo il governo olandese, l’articolo 1, n. 2, della direttiva ha effetto diretto (sentenza 29 ottobre 1998, causa C-230/97, Awoyemi, Racc. pag.I-6781, punto43).

37. Al pari del governo olandese, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, n. 2, della direttiva 91/439, il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri non è, in via di principio, subordinato ad altre condizioni ed avviene «senza formalità alcuna» (sentenza Skanavi e Chryssanthakopoulos, cit., punto 26). Esso si baserebbe su una fiducia reciproca nell’osservanza di disposizioni già ampiamente armonizzate, dato che la direttiva non impone soltanto l’obbligo di un riconoscimento reciproco delle patenti di guida, ma anche quello dell’osservanza di varie condizioni e norme minime nel rilascio di tali patenti.

38. Se è vero che la direttiva 91/439 prevede, in via eccezionale, disposizioni che consentono di negare il riconoscimento della validità di una patente di guida, lo Stato membro ospitante non potrebbe dedurre automaticamente il diritto di negare il riconoscimento di una patente dal fatto che ritiene che la detta patente sia stata forse rilasciata in un altro Stato membro in violazione di determinate condizioni previste dalla direttiva. Ciò avverrebbe segnatamente qualora le autorità di uno Stato membro accertino che una patente di guida è stata rilasciata, in violazione dell’articolo 7, n. 1, lettera b), della direttiva, ad una persona che non soddisfaceva, al momento del rilascio, il requisito della residenza minima di sei mesi nello Stato membro che le ha rilasciato la detta patente.

39. Secondo la Commissione, in caso di irregolarità manifeste, le autorità dello Stato membro ospitante possono, ai sensi dell’articolo 12, n. 3, della direttiva, chiedere chiarimenti allo Stato membro che ha rilasciato la patente. Ove uno Stato rilevi abusi manifesti e sistematici nel rilascio delle patenti da parte delle autorità di un altro Stato membro, potrebbe promuovere, contro questo Stato, un procedimento ai sensi dell’articolo 227 CE.

40. Per quanto riguarda l’effetto diretto dell’articolo 1, n. 2, della direttiva, la Commissione rileva anzitutto che la Corte ha già confermato, al punto43 della citata sentenza Awoyemi, che tale disposizione è incondizionata e sufficientemente precisa.

41. La Commissione rileva che, poiché l’articolo 28 della FeV 1999 riguarda persone che hanno ottenuto una patente di guida in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo diverso dalla Germania mentre esse avevano la residenza in quest’ultimo paese, tale disposizione contraddice il principio del reciproco riconoscimento. Tuttavia, dalla stessa disposizione non discenderebbe che le autorità tedesche operino un controllo sistematico dell’eventuale inosservanza, da parte delle autorità di altri Stati membri, delle condizioni di rilascio delle patenti di guida. Secondo la Commissione, le autorità tedesche si rifiutano di riconoscere una patente straniera solo qualora constatino, sulla base di loro informazioni, che il titolare di una patente straniera non soddisfaceva il requisito della residenza previsto dalla direttiva, poiché risiedeva in Germania.

42. In particolare, il requisito della residenza fungerebbe da freno al «turismo delle patenti di guida». Esso svolgerebbe un ruolo importante nel sistema in vigore poiché, nonostante i progressi registrati nell’armonizzazione delle normative nazionali relative alle patenti di guida, sussisterebbero molti ambiti (durata della validità, esami medici regolari, ecc.) in cui le norme differiscono da uno Stato membro all’altro. Il requisito della residenza sarebbe una conseguenza dell’armonizzazione incompleta e tenderebbe a perdere importanza man mano che quest’ultima progredisce, consentendo l’attuazione integrale del principio del riconoscimento reciproco.

43. Secondo la Commissione, fintantoché il requisito della residenza resta in vigore, tutti gli Stati membri hanno l’obbligo di osservarlo. Tuttavia, spetterebbe allo Stato membro che rilascia o rinnova una patente controllare l’osservanza di tale requisito e gli altri Stati membri sarebbero tenuti a rispettare il principio del riconoscimento reciproco.

44. La Commissione ritiene che la normativa tedesca si collochi al limite di questi due obblighi. La restrizione al principio del riconoscimento reciproco che la detta normativa comporta sembrerebbe giustificata. Inoltre, lo Stato membro ospitante non potrebbe essere costretto ad ignorare i fatti sopravvenuti nel proprio territorio e che riguardano direttamente la questione del luogo in cui l’interessato avesse la residenza al momento in cui ha ottenuto la patente di guida. La Commissione fa valere, a tale proposito, la sentenza 27 settembre 1989, causa 130/88, Van de Bijl (Racc. pag.3039, punti 24-26).

Soluzione della Corte

45. Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 1, n. 2, della direttiva 91/439 prevede il riconoscimento reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (citate sentenze Skanavi e Chryssanthakopoulos, punto 26, nonché Awoyemi, punto 41). Tale disposizione impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (sentenze Awoyemi, cit., punto 42, e 10 luglio 2003, causa C-246/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc.pag.I-7485, punto 61).

46. Così, nella citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, la Corte ha già escluso esplicitamente che lo Stato membro ospitante possa istituire procedure di controllo sistematico dirette ad accertare che il requisito di residenza nello Stato membro del rilascio, prevista dagli articoli 7, n. 1, lettera b), e 9 della direttiva 91/439, sia stato effettivamente soddisfatto dai titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri. Infatti, al punto 75 di tale sentenza, essa ha dichiarato, da un lato, che spetta alle autorità che rilasciano una patente di guida verificare che il richiedente abbia la sua residenza normale nello Stato del rilascio e, dall’altro, che il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare della detta patente soddisfaceva le condizioni per il rilascio previste dalla direttiva 91/439. Di conseguenza, lo Stato membro ospitante non può, senza violare il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, esigere che il detto titolare fornisca la prova di aver effettivamente soddisfatto le condizioni previste agli articoli 7, n. 1, lettera b), e 9 della direttiva 91/439.

47. Ne consegue che il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida osta parimenti a che lo Stato membro ospitante, in occasione di un controllo stradale effettuato sul suo territorio, si rifiuti di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro al conducente di un veicolo per il motivo che, secondo le informazioni di cui dispone il primo Stato membro, il titolare della patente in questione aveva stabilito, alla data del rilascio della stessa, la residenza normale nel territorio di tale Stato membro e non già nel territorio dello Stato del rilascio (ordinanza 11 dicembre 2003, causa C-408/02, Silva Carvalho, non pubblicata nella Raccolta, punto 22). Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, le considerazioni svolte al punto 75 della citata sentenza Commissione/Paesi Bassi, relative alla prova sistematica del requisito di residenza da parte del titolare stesso della patente di guida, nell’ambito di un procedimento di registrazione di quest’ultima in uno Stato membro diverso da quello del rilascio, valgono altresì per le verifiche o per le indagini occasionali che il suddetto Stato membro possa effettuare al fine di ammettere o negare il riconoscimento della detta patente di guida.

48. Dal momento che la direttiva 91/439 conferisce allo Stato membro di rilascio una competenza esclusiva per accertare che le patenti di guida siano rilasciate nell’osservanza del requisito della residenza previsto dagli articoli 7, n. 1, lettera b), e 9 di tale direttiva, spetta unicamente al detto Stato membro adottare provvedimenti adeguati nei confronti delle patenti di guida per le quali venisse accertato a posteriori che i relativi titolari non soddisfacevano tale requisito. Qualora uno Stato membro ospitante abbia seri motivi per dubitare della regolarità di una o più patenti rilasciate da un altro Stato membro, spetta allo stesso comunicarli a quest’ultimo, nell’ambito dell’assistenza reciproca e dello scambio di informazioni istituiti dall’articolo 12, n. 3, della detta direttiva. Nel caso in cui lo Stato membro di rilascio non adottasse i provvedimenti adeguati, lo Stato membro ospitante potrebbe eventualmente promuovere nei confronti del suddetto Stato un procedimento ai sensi dell’articolo 227 CE, diretto a far dichiarare dalla Corte un inadempimento agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/439.

49. Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte della questione pregiudiziale dev’essere risolta dichiarando che il combinato disposto degli articoli 1, n. 2, 7, n. 1, lettera b), e 9 della direttiva 91/439 dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che, secondo le informazioni di cui il primo Stato membro dispone, il titolare della patente, all’epoca del rilascio di quest’ultima, aveva stabilito la sua residenza normale nel territorio di tale Stato membro e non nel territorio dello Stato membro del rilascio.

Sulla seconda parte della questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

50. Il sig. Kapper sostiene che le disposizioni di cui all’articolo 28 della FeV 1999 non sono conformi a quelle della direttiva 91/439. Per mezzo di tali disposizioni, il legislatore tedesco avrebbe inteso, ove ricorrano determinate circostanze, considerare nulle le patenti di guida legalmente ottenute in un altro Stato membro e privarle di efficacia nel suo territorio. Le suddette disposizioni sarebbero incompatibili con l’idea fondamentale del riconoscimento reciproco degli atti emanati dalle autorità amministrative dei diversi Stati membri. Esse avrebbero addirittura un carattere retrogado rispetto alla disciplina anteriore alla direttiva 91/439, ai sensi della quale le patenti rilasciate da altri Stati membri restavano valide per almeno dodici mesi in caso di cambiamento di residenza.

51. Il sig. Kapper ammette che la direttiva 91/439 prevede alcune eccezioni al principio del riconoscimento reciproco sancito al suo articolo 1, n. 2. Egli cita, in proposito, il n. 3 dello stesso articolo, in forza del quale, in caso di cambiamento di residenza, lo Stato membro ospitante può emanare disposizioni nazionali al fine di iscrivere nella patente determinate menzioni indispensabili alla gestione della medesima. Tuttavia, tale disposizione non consentirebbe al detto Stato di rifiutarsi puramente e semplicemente di riconoscere la patente rilasciata da un altro Stato membro. Trattandosi di eccezioni al principio del riconoscimento reciproco, in via di principio esse dovrebbero essere interpretate restrittivamente.

52. Neppure l’articolo 8 della direttiva autorizzerebbe il legislatore tedesco ad adottare le disposizioni censurate.

53. Esso riguarderebbe esclusivamente determinate questioni che sorgono nel caso di eventuale sostituzione della patente. A sostegno di tale interpretazione, il sig. Kapper osserva che l’articolo 8, nn. 1, 2, 3 e 6 della direttiva 91/439, menziona espressamente, nella sua formulazione, varie procedure in caso di sostituzione di patente. Non sarebbe logico che gli altri due numeri dello stesso articolo, vale a dire i nn. 4 e 5, contengano norme del tutto generali non relative alla problematica della sostituzione.

54. Il sig. Kapper ammette che le autorità tedesche possano non riconoscere la validità di una patente straniera sul territorio nazionale fintantoché vi produca effetto un provvedimento quale una sospensione o un annullamento del diritto di guidare per un periodo determinato. Tuttavia, tale possibilità verrebbe certamente meno per il periodo successivo.

55. Il sig. Kapper sottolinea che l’assenza di limitazione nel tempo della durata degli effetti di una sospensione o di un annullamento, provvisorio o definitivo, della patente di guida produrrebbe risultati inaccettabili. Un cittadino tedesco a cui sia stata revocata la patente nazionale in Germania e che si sia trasferito in un altro Stato membro non avrebbe il diritto di utilizzare una patente di guida rilasciata da tale Stato al momento del suo ritorno nel paese d’origine, neanche se la nuova patente fosse stata ottenuta molti anni dopo la revoca della patente tedesca. Il rilascio di una patente tedesca, indipendentemente dalla mancanza di competenza di tale Stato, gli sarebbe negato anche ai sensi dell’articolo 7, n. 5, della direttiva.

56. D’altra parte, il sig. Kapper ritiene necessario esaminare se la Repubblica federale di Germania abbia ottenuto l’accordo della Commissione per le disposizioni in questione, come richiesto dall’articolo 10 della direttiva.

57. Il governo tedesco sostiene che la direttiva 91/439, e in particolare l’articolo 8, nn. 2 e 4, della stessa, devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro di residenza può rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro allorché la patente nazionale sia stata revocata.

58. Dal contesto normativo della direttiva 91/439 risulterebbe che la disposizione di carattere molto generale di cui all’articolo 1, n. 2, della stessa non è sufficiente, di per sé, a stabilire una validità automatica ed incondizionata delle patenti straniere al di fuori degli Stati membri che le hanno rilasciate. Al contrario, il riconoscimento sarebbe subordinato alle varie condizioni indicate nelle disposizioni particolari della direttiva, in particolare negli articoli 2-12.

59. Il governo tedesco rileva che l’articolo 8, n. 2, della direttiva dispone espressamente che lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la revoca del diritto di guidare. I cittadini comunitari aventi la residenza normale in Germania, pertanto, sarebbero sempre soggetti alle disposizioni tedesche relative alla revoca del diritto di guidare, per quanto riguarda non soltanto le patenti rilasciate dalle autorità tedesche, ma anche quelle rilasciate dalle autorità di un altro Stato membro.

60. Anche l’articolo 8, n. 4, prevedrebbe espressamente che uno Stato membro possa rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che, sul territorio del primo Stato, formi oggetto di un provvedimento di revoca della patente.

61. Il governo tedesco non condivide la tesi restrittiva del giudice del rinvio secondo cui le disposizioni dell’articolo 8, nn. 2 e 4, si applicherebbero solo in caso di sostituzione di una patente in corso di validità. A suo avviso, dal tenore letterale dell’articolo 8, n. 2, si evince, al contrario, che tale disposizione si applica anche, ma assolutamente non in via esclusiva, ai casi di sostituzione di patente.

62. Quanto ad un eventuale effetto diretto delle disposizioni della direttiva, esso si potrebbe immaginare solo nel caso in cui le disposizioni in questione fossero sufficientemente concrete e non fossero state correttamente recepite nell’ordinamento tedesco. Orbene, sarebbe stato dimostrato che l’articolo 28, n. 4, punto 3, della FeV 1999 traspone esattamente e integralmente il diritto comunitario.

63. Nella sua risposta scritta ai quesiti posti dalla Corte, il governo tedesco ha aggiunto che la Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnisverordnug und Straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (regolamento che modifica il regolamento sulla patente di guida ed altre disposizioni relative al diritto della circolazione) 7 agosto 2002 (BGBl. I, pag.3267; in prosieguo: la «FeV2002»), entrata in vigore il 1° settembre 2002, ha modificato, in particolare, l’articolo 28 della FeV 1999 inserendovi un nuovo n. 5. Quest’ultima disposizione prevede esplicitamente la possibilità che le autorità competenti concedano, su domanda, il diritto di fare uso in Germania di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l’applicazione al titolare della stessa di uno dei provvedimenti di cui al n. 4, punti 3 e 4, dello stesso articolo.

64. Il governo italiano, intervenuto nella fase orale del presente procedimento, rileva che l’articolo 8, n. 4, della direttiva 91/439 sancisce il principio secondo cui le disposizioni penali nazionali in materia di limitazione del diritto di guidare prevalgono sul riconoscimento automatico delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro. La detta disposizione sarebbe diretta ad evitare che le sanzioni penali che impongono una revoca della patente di guida siano aggirate, nello Stato membro che ha irrogato le dette sanzioni, facendo uso di un’altra patente di guida ottenuta in seguito in un altro Stato membro, indipendentemente dalla regolarità del rilascio di tale patente. Tuttavia, il tenore dell’articolo 8, n. 4, della direttiva conterrebbe un riferimento implicito al carattere attuale della sanzione di cui trattasi. Alla luce del fatto che il principio fondamentale della direttiva è il riconoscimento mutuo e reciproco delle patenti di guida, e che l’articolo 8, n. 4, costituisce una deroga al detto principio, tale disposizione andrebbe interpretata restrittivamente nel senso che uno Stato membro non può farla valere per rifiutarsi di riconoscere una patente rilasciata da un altro Stato membro qualora il provvedimento di limitazione del diritto di guidare non sia più in vigore.

65. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione sostiene che il rifiuto di riconoscere la patente olandese rilasciata al sig. Kapper potrebbe basarsi legittimamente sul provvedimento di revoca della patente di cui il titolare della stessa era stato oggetto in Germania, provvedimento che figura tra quelli considerati all’articolo 8, n. 2, della direttiva 91/439. Il detto rifiuto di riconoscimento sarebbe conforme all’articolo 8, n. 4, della direttiva, trasposto nell’ordinamento giuridico tedesco dall’articolo 28, n. 4, punto 3, della FeV 1999.

66. Secondo la Commissione, l’applicazione di tale disposizione non è limitata ai casi di sostituzione di una patente di guida in corso di validità. Naturalmente la disposizione di cui trattasi sarebbe applicabile qualora il titolare chieda la sostituzione della sua patente straniera. Tuttavia, essa non sarebbe applicabile esclusivamente in tale ipotesi. La detta tesi, contraria a quella formulata dal giudice del rinvio, sarebbe confermata dal tenore letterale dell’articolo 8, nn. 2 e 4, della direttiva.

67. Inoltre, il rifiuto di riconoscere la validità di una patente straniera in casi così rigorosamente circoscritti non contraddirebbe il principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1°, n. 2, della direttiva, dato che tutti gli Stati membri hanno interesse a che siano rispettati i provvedimenti nazionali di cui all’articolo 8, n. 2, della stessa direttiva. E’ in tal senso che andrebbe interpretato l’ultimo ‘considerando’ di quest’ultima. A tale proposito, la Commissione invoca altresì la giurisprudenza della Corte secondo cui gli Stati membri hanno il diritto di adottare le misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal TrattatoCE, taluni dei loro cittadini tentino di sottrarsi abusivamente all’impero delle leggi nazionali, e che i singoli si avvalgano abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario (sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, Racc. pag.I-1459, punto 24).

68. Tuttavia, in udienza la Commissione ha ritenuto che i fatti all’origine della causa principale, risultanti dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio in risposta alla richiesta della Corte, la obbligassero a completare le proprie osservazioni su tale questione. Infatti, occorrerebbe tenere conto del fatto che, secondo i detti chiarimenti, il provvedimento di restrizione del diritto di guidare applicato in Germania era limitato a nove mesi e che, al momento del rilascio della patente olandese, il sig. Kapper avrebbe potuto, in via di principio, chiedere che gli fosse rilasciata una nuova patente di guida nel suo paese d’origine. Alla luce di tali elementi, la Commissione sostiene che l’articolo 8, n. 4, della direttiva non dev’essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di continuare a negare il riconoscimento di ogni patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per un periodo indeterminato che si estenda oltre il momento in cui l’interessato avrebbe potuto ottenere una nuova patente nel primo Stato membro.

69. Inoltre, la Commissione ha completato in udienza la risposta da essa fornita per iscritto ad un quesito posto dalla Corte in merito all’ottenimento da parte della Repubblica federale di Germania dell’accordo di cui all’articolo 10, secondo comma, della direttiva 91/439. La Commissione avrebbe fornito il suo accordo implicito riguardo alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della FeV 1999 nei limiti in cui esse le sono state notificate e non hanno suscitato alcuna obiezione da parte sua, contrariamente ad altre disposizioni della FeV 1999, che sarebbero state oggetto di un procedimento per inadempimento. L’articolo 10, secondo comma, della direttiva non imporrebbe alla Commissione di adottare decisioni formali che esprimano il suo accordo esplicito sulle disposizioni nazionali comunicatele dagli Stati membri.

Soluzione della Corte

70. L’articolo 8, n. 4, primo comma, della direttiva 91/439, in quanto consente ad uno Stato membro di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro se il titolare è oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare, costituisce una deroga al principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, sancito dall’articolo 1, n. 2, della stessa direttiva.

71. Come si evince dal primo ‘considerando’ di quest’ultima, tale principio è stato instaurato al fine di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida. A tale proposito, la Corte ha dichiarato che le normative in materia di rilascio e riconoscimento reciproco delle patenti di guida da parte degli Stati membri hanno un’incidenza tanto diretta quanto indiretta sull’esercizio dei diritti garantiti dalle norme del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi. Infatti, data l’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato ospitante può incidere sull’esercizio effettivo di un gran numero di attività professionali, subordinate o autonome, e, più in generale, del diritto alla libera circolazione da parte dei soggetti del diritto comunitario (sentenze 28 novembre 1978, causa 16/78, Choquet, Racc. pag.2293, punto 4, nonché Skanavi e Chryssanthakopoulos, cit., punto 23).

72. Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla stessa direttiva devono essere interpretate restrittivamente (v., per quanto riguarda le deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00, Kügler, Racc. pag.I-6833, punto 28, e, per quanto riguarda le deroghe al principio generale del riconoscimento delle formazioni professionali che danno accesso ad una professione regolamentata, sentenza 29 aprile 2004, causa C-102/02, Beuttenmüller, Racc. pag.I-0000, punto64). A fortiori, ciò dovrebbe verificarsi ove il detto principio generale sia diretto a facilitare l’esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato, come quelle menzionate al punto 71 della presente sentenza.

73. Occorre tuttavia precisare che, contrariamente all’opinione espressa dal giudice del rinvio, l’applicazione dell’articolo 8, n. 4, della direttiva non è limitata ai casi in cui il titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro presenti alle autorità di un altro Stato membro una domanda di sostituzione di tale patente. Infatti, sebbene l’articolo 8 della direttiva contenga molte disposizioni che disciplinano specificamente i requisiti formali e sostanziali applicabili alla sostituzione di una patente, qualora il titolare presenti alle autorità competenti una domanda in tal senso, i nn. 2 e 4 del detto articolo hanno un oggetto diverso, ossia consentire agli Stati membri di applicare, sul loro territorio, le loro disposizioni nazionali in materia di revoca, di sospensione e di annullamento della patente di guida. L’esercizio da parte degli Stati membri della facoltà riconosciuta loro dall’articolo 8, nn. 2 e 4 della direttiva, non può quindi essere subordinato ad un atto volontario del titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro, quale la presentazione di una domanda di sostituzione di tale patente. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la direttiva 91/439 ha espressamente inteso abolire i sistemi di sostituzione di patenti di guida e vieta agli Stati membri di esigere la registrazione o la sostituzione delle patenti di guida non rilasciate dalle proprie autorità qualora i titolari di tali patenti si stabiliscano nel loro territorio (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 72, e ordinanza 29 gennaio 2004, causa C-253/01, Krüger, Racc. pag.I-0000, punti30-32).

74. Nel caso di specie, dal fascicolo e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, nell’ambito del procedimento nella causa principale, il giudice nazionale deve tener conto, tra le altre disposizioni, dell’articolo 28, n. 4, punti 3 e 4, della FeV 1999. Le dette disposizioni, applicabili qualora il titolare di una patente di guida abbia la sua residenza normale nella Repubblica federale di Germania, vieterebbero alle autorità tedesche di riconoscere la validità della patente rilasciata da un altro Stato membro, segnatamente qualora il titolare sia stato oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca della patente di guida da parte di un giudice. Pare che, ai sensi della normativa applicabile, l’interessato che si trovi in una tale situazione possa ottenere una patente di guida valida in Germania solo qualora presenti alle autorità competenti una nuova domanda di patente e soddisfi i requisiti e gli esami relativi. Tuttavia, dal 1° settembre 2002, l’articolo 28, n. 5, della FeV 2002 prevede esplicitamente che le autorità tedesche possano autorizzare l’interessato a fare uso della patente rilasciatagli da un altro Stato membro qualora non sussistano più le ragioni che hanno giustificato la revoca della patente o il divieto temporaneo di ottenere una nuova patente.

75. Dal fascicolo risulta, inoltre, che il provvedimento di revoca o di annullamento della patente di guida imposto al sig. Kapper dal decreto penale 26 febbraio 1998 era accompagnato da un divieto temporaneo di ottenere una nuova patente, scaduto il 25 novembre 1998. Dopo tale data, il sig. Kapper avrebbe potuto, secondo il giudice del rinvio, presentare alle autorità tedesche una domanda diretta ad ottenere una nuova patente di guida. Alla luce di ciò va rilevato che, quando al sig. Kapper è stata rilasciata una patente di guida dalle autorità olandesi l’11 agosto 1999, egli non era più oggetto, sul territorio tedesco, di un divieto temporaneo di rivolgersi alle autorità competenti della Repubblica federale di Germania per ottenere il rilascio di una nuova patente.

76. Secondo il tenore dell’articolo 8, n. 4, della direttiva 91/439, uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al n. 2 dello stesso articolo, la validità di ogni patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Dal momento che tale disposizione va interpretata restrittivamente, essa non può essere fatta valere da uno Stato membro per rifiutarsi di riconoscere indefinitamente, ad una persona che è stata oggetto sul suo territorio di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente precedente rilasciata da tale Stato, la validità di ogni patente che possa esserle rilasciata in seguito da un altro Stato membro. Infatti, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenere una nuova patente, che accompagnava il provvedimento in questione, sia già trascorso sul territorio di uno Stato membro, il combinato disposto degli articoli 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 osta a che il detto Stato membro continui a rifiutarsi di riconoscere la validità di ogni patente di guida rilasciata in seguito all’interessato da un altro Stato membro.

77. A tale conclusione non può essere obiettato che le disposizioni nazionali applicabili, in particolare quelle dell’articolo 28 della FeV 1999, sono dirette proprio a prorogare per un periodo indeterminato gli effetti nel tempo di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente precedente e a riservare alle autorità tedesche la competenza per rilasciare una nuova patente. Come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 75 delle conclusioni, ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva 91/439.

78. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda parte della questione pregiudiziale dichiarando che il combinato disposto degli articoli 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che il suo titolare è stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte dell’altro Stato membro.

Sulle spese

79. Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

PQM

La Corte (quinta Sezione) pronunciandosi sulla questione sottopostale dall’Amtsgericht Frankenthal, con decisione 11 ottobre 2001, rettificata con lettera 19 dicembre successivo, dichiara:

1) Il combinato disposto degli articoli 1, n. 2, 7, n. 1, lettera b), e 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 2 giugno 1997, 97/26/CE, dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che, secondo le informazioni di cui il primo Stato membro dispone, il titolare della patente, all’epoca del rilascio di quest’ultima, aveva stabilito la sua residenza normale nel territorio di tale Stato membro e non nel territorio dello Stato membro del rilascio.

2) Il combinato disposto degli articoli 1, n. 2, e 8, n. 4, della direttiva 91/439 dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il motivo che il suo titolare è stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca o di annullamento di una patente di guida rilasciata dallo stesso Stato membro, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenervi una nuova patente, che accompagna il detto provvedimento, sia trascorso prima della data di rilascio della patente di guida da parte dell’altro Stato membro.