Lavoro e Previdenza

Thursday 23 October 2003

Novità previdenziali per i grandi invalidi nel decreto del Ministero della Difesa 28.8.2003 (G.U. 22.10.2003). MINISTERO DELLA DIFESA – DECRETO 28 agosto 2003

Novità previdenziali per i grandi invalidi nel decreto del Ministero della Difesa 28.8.2003 (G.U. 22.10.2003)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 agosto 2003

Decreto concernente provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. (GU n. 246 del 22-10-2003)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

                                   e

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n.  915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra» e successive modificazioni;

  Vista  la  legge  2 maggio  1984, n. 111, concernente: «Adeguamento

delle  pensioni  dei  mutilati  ed  invalidi  per servizio alla nuova

normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze

in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l’art. 1, il quale,

nel  prevedere  in  favore  di alcune categorie di grandi invalidi di

guerra  e  per  servizio  un assegno sostitutivo dell’accompagnatore,

demanda  ad  un  decreto  interministeriale l’accertamento del numero

degli  assegni  corrisposti  al 30 aprile di ciascun anno e di quelli

che potranno essere ulteriormente liquidati nell’anno;

  Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data

3 febbraio  2003,  registrato  alla  Corte  dei conti, registro n. 1,

foglio  n. 372, con il quale sono state apportate al bilancio 2003 le

variazioni   occorrenti   per   l’attuazione   della  predetta  legge

27 dicembre  2002,  n.  288,  che  all’uopo  istituisce  un  fondo di

complessivi Euro 7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia;

  Viste  le  comunicazioni  dei competenti organismi della Presidenza

del   Consiglio   dei   Ministri   e   del  Ministero  della  difesa,

rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Alla  data  del  30 aprile  2003  il  numero dei grandi invalidi

affetti  dalle  infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e

4),  secondo  comma,  e A-bis della tabella E allegata al decreto del

Presidente  della  Repubblica  23 dicembre  1978,  n. 915, cui spetta

l’assegno  mensile  di  878  euro  sostitutivo dell’accompagnatore ai

sensi  dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’

di 186 unita’, per l’importo complessivo di Euro 1.959.696.

  Gli  assegni  sostitutivi  erogabili con le restanti disponibilita’

relative all’anno 2003, pari ad Euro 5.787.157, sono liquidati:

    a) in  via  prioritaria,  ad altri n. 216 grandi invalidi affetti

dalle  infermita’  di  cui  al comma 1 che prevedibilmente verranno a

trovarsi  nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 2, della legge

27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2003;

    b) successivamente,  nell’ordine  di  presentazione delle domande

per  ottenere  il  servizio  di accompagnamento e fino ad esaurimento

delle  risorse  residue  nei  limiti  del  fondo  di  cui al capitolo

1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidita’ di

cui  alle  lettere A),  numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis;

B),  numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando

la  precedenza  ai  grandi  invalidi  che  hanno  fatto richiesta del

servizio  di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente

al  15 gennaio  2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne’

siano  in  grado  di  assicurarlo. Ai fini della determinazione della

data  di presentazione della domanda per l’accompagnamento fa fede la

data del timbro postale.

  3. Gli  assegni  sostitutivi  di  cui  ai commi 1 e 2, nella misura

mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto

previsto  dall’ultimo  periodo  del  comma 4  dell’art. 1 della legge

27 dicembre    2002,    n.   288,   sono   corrisposti,   a   domanda

dell’interessato,   a   decorrere  dal  1° gennaio  2003  e  fino  al

31 dicembre  dello  stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il

grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal

primo  giorno  del  mese  successivo alla data di presentazione della

domanda  per  l’accompagnamento,  per coloro che abbiano richiesto il

servizio  stesso  per  la  prima volta dopo l’entrata in vigore della

suddetta legge.

                                Art. 2.

  1. Le domande per la liquidazione degli assegni, redatte secondo il

modello   allegato   al   presente   decreto,  sono  presentate  alle

amministrazioni  e  agli  enti  gia’ competenti alla liquidazione dei

trattamenti pensionistici.

  2. Le  amministrazioni  e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le

domande  con i documenti pervenuti al Ministero dell’economia e delle

finanze  – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e

dei servizi del tesoro – Direzione centrale degli uffici locali e dei

servizi  del  tesoro  –  Ufficio  VII,  previa  specificazione  delle

infermita’ da cui e’ affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile

e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII elenchi

nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data

del  15 gennaio  2003  fruivano  di  un  accompagnatore  in  servizio

obbligatorio  di  leva  o  di  un accompagnatore del servizio civile,

nonche’  l’elenco  nominativo  dei  grandi  invalidi  di guerra e per

servizio  che  hanno  fatto  richiesta dell’accompagnatore almeno una

volta  nel  triennio  precedente alla data di entrata in vigore della

legge  27 dicembre  2002,  n.  288, ed ai quali gli enti preposti non

sono stati in grado di assicurarlo.

  3. Il  pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore viene

anticipato   dalle   amministrazioni  e  dagli  enti  che  provvedono

all’erogazione  del  trattamento  pensionistico, previa comunicazione

autorizzatoria  da  parte  dell’Ufficio VII, indicato al comma 2, che

provvedera’  al successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti

medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.

  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione  e  successivamente  sara’  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 28 agosto 2003

                      Il Ministro della difesa

                                Martino

                      Il Ministro dell’economia

                           e delle finanze

                              Tremonti

                       Il Ministro del lavoro

                      e delle politiche sociali

                                Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003

Ministeri istituzionali – Difesa, registro n. 11, foglio n. 349

                                                             Allegato

                MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE

              L’ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL’ACCOMPAGNATORE

(1) ….

    ….

    ….

    ….

OGGETTO: Richiesta  assegno  sostitutivo  dell’accompagnatore  (legge

27 dicembre 2002, n. 288).

    Il/la  sottoscritto/a:  cognome….  nome…. nato/a il…. a….

(prov…………….)   residente  a….  (prov…………….)  in

via/piazza….         n…..        (c.a.p. ……………        )

tel. ………………………….  grande  invalido/a di Tabella E

lettera….  ….  (iscrizione  n.  ….)  come da allegato mod. 69 o

decreto  concessivo  di pensione, chiede, ai sensi della citata legge

n.  288/2002,  l’assegno  sostitutivo  dell’accompagnatore militare o

civile.

    (2) Al riguardo dichiara:

       | | di  aver  espletato gli adempimenti prescritti dalla legge

suddetta,   per  ottenere  l’assegnazione  dell’accompagnatore,  come

risulta dalla documentazione allegata (dichiarazione della Presidenza

del  Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale del servizio civile e

Ministero della difesa);

        | | di  aver  titolo  alla  precedenza  stabilita dall’art. 1,

comma 2,  della  legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla

data  di  entrata  in  vigore  della legge fruivano di accompagnatore

militare  o  civile.  Allo scopo dichiara che alla data di entrata in

vigore  della  legge  (15 gennaio  2003) fruiva di un accompagnatore,

come  attestato dagli atti allegati, il quale e’ stato/sara (3) posto

in congedo in data ….;

       | | di  aver  titolo  alla  precedenza  stabilita dall’art. 1,

comma 4,  della  legge  sopra  richiamata,  in  favore  di coloro che

abbiano  fatto  richiesta  del servizio di accompagnamento almeno una

volta  nel  triennio  precedente alla data di entrata in vigore della

legge, come attestato dagli atti allegati.

     Con osservanza.

                                         Data e firma ……………

Avvertenze:

    In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere

compilata   secondo  le  modalita’  di  cui  all’art.  4  del  D.P.R.

29 dicembre 2000, n. 445.

    (1) Indirizzare all’ente erogatore della pensione.

    (2) Barrare il caso che interessa.

    (3) Cancellare la parte che non interessa.