Lavoro e Previdenza
Novità previdenziali per i grandi invalidi nel decreto del Ministero della Difesa 28.8.2003 (G.U. 22.10.2003). MINISTERO DELLA DIFESA – DECRETO 28 agosto 2003
Novità previdenziali per i grandi invalidi nel decreto del Ministero della Difesa 28.8.2003 (G.U. 22.10.2003)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 28 agosto 2003
Decreto concernente provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. (GU n. 246 del 22-10-2003)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra» e successive modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova
normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l’art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di
guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore,
demanda ad un decreto interministeriale l’accertamento del numero
degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell’anno;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data
3 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti, registro n. 1,
foglio n. 372, con il quale sono state apportate al bilancio 2003 le
variazioni occorrenti per l’attuazione della predetta legge
27 dicembre 2002, n. 288, che all’uopo istituisce un fondo di
complessivi Euro 7.746.853, a valere sul capitolo 1319/Economia;
Viste le comunicazioni dei competenti organismi della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero della difesa,
rispettivamente in data 11 luglio e 15 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2003 il numero dei grandi invalidi
affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, cui spetta
l’assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai
sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’
di 186 unita’, per l’importo complessivo di Euro 1.959.696.
Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita’
relative all’anno 2003, pari ad Euro 5.787.157, sono liquidati:
a) in via prioritaria, ad altri n. 216 grandi invalidi affetti
dalle infermita’ di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2003;
b) successivamente, nell’ordine di presentazione delle domande
per ottenere il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento
delle risorse residue nei limiti del fondo di cui al capitolo
1319/Economia, agli altri aventi diritto affetti dalle invalidita’ di
cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis;
B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando
la precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del
servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente
al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne’
siano in grado di assicurarlo. Ai fini della determinazione della
data di presentazione della domanda per l’accompagnamento fa fede la
data del timbro postale.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto
previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda
dell’interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al
31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il
grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal
primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della
domanda per l’accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto il
servizio stesso per la prima volta dopo l’entrata in vigore della
suddetta legge.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni, redatte secondo il
modello allegato al presente decreto, sono presentate alle
amministrazioni e agli enti gia’ competenti alla liquidazione dei
trattamenti pensionistici.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le
domande con i documenti pervenuti al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e
dei servizi del tesoro – Direzione centrale degli uffici locali e dei
servizi del tesoro – Ufficio VII, previa specificazione delle
infermita’ da cui e’ affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile
e il Ministero della difesa inoltrano al predetto Ufficio VII elenchi
nominativi dei grandi invalidi di guerra e per servizio che alla data
del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio
obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile,
nonche’ l’elenco nominativo dei grandi invalidi di guerra e per
servizio che hanno fatto richiesta dell’accompagnatore almeno una
volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della
legge 27 dicembre 2002, n. 288, ed ai quali gli enti preposti non
sono stati in grado di assicurarlo.
3. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore viene
anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono
all’erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione
autorizzatoria da parte dell’Ufficio VII, indicato al comma 2, che
provvedera’ al successivo rimborso alle amministrazioni ed agli enti
medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2003
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003
Ministeri istituzionali – Difesa, registro n. 11, foglio n. 349
Allegato
MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE
L’ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL’ACCOMPAGNATORE
(1) ….
….
….
….
OGGETTO: Richiesta assegno sostitutivo dell’accompagnatore (legge
27 dicembre 2002, n. 288).
Il/la sottoscritto/a: cognome…. nome…. nato/a il…. a….
(prov…………….) residente a…. (prov…………….) in
via/piazza…. n….. (c.a.p. …………… )
tel. …………………………. grande invalido/a di Tabella E
lettera…. …. (iscrizione n. ….) come da allegato mod. 69 o
decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge
n. 288/2002, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o
civile.
(2) Al riguardo dichiara:
| | di aver espletato gli adempimenti prescritti dalla legge
suddetta, per ottenere l’assegnazione dell’accompagnatore, come
risulta dalla documentazione allegata (dichiarazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale del servizio civile e
Ministero della difesa);
| | di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1,
comma 2, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che alla
data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore
militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in
vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore,
come attestato dagli atti allegati, il quale e’ stato/sara (3) posto
in congedo in data ….;
| | di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1,
comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che
abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una
volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della
legge, come attestato dagli atti allegati.
Con osservanza.
Data e firma ……………
Avvertenze:
In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere
compilata secondo le modalita’ di cui all’art. 4 del D.P.R.
29 dicembre 2000, n. 445.
(1) Indirizzare all’ente erogatore della pensione.
(2) Barrare il caso che interessa.
(3) Cancellare la parte che non interessa.