Penale
Novità per la disciplina dei videopoker nel decreto 10.4.2003 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (in G.U. 30.4.2003)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 aprile 2003 Regole tecniche relative ad apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (GU n. 99 del 30-4-2003) IL DIRETTORE GENERALE dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della Pubblica sicurezza Visto l’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1; Visto l’art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 2 del citato art. 22; Visto l’art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal comma 3 del citato art. 22; Visto l’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal comma 4 del citato art. 22; Visto il decreto interdirettoriale dell’11 marzo 2003, concernente le regole tecniche relative agli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.; Considerato che il citato art. 38, comma 3, prevede che gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano dotati di dispositivi che ne garantiscono l’immodificabilita’ e di dispositivi atti a segnalare eventuali manomissioni; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione del decreto e definizioni 1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste dall’art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. 2. Ai soli fini della determinazione delle regole tecniche degli apparecchi e congegni di cui al presente decreto, si intendono: a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita’, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale; b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita’, finiti in ogni loro parte; e’ assimilato all’importatore l’operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita’, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508); c) per gestore, colui che esercita una attivita’ organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilita’, dallo stesso posseduti a qualunque titolo; d) per esercente, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.; e) per utente, il giocatore; f) per apparecchio o congegno, il complesso dei componenti destinati al gioco comprensivo, tra l’altro, dei dispositivi di inserimento e di erogazione delle monete, dei programmi e schede di gioco e della connessione per la comunicazione; g) per intrattenimento, l’insieme di modalita’ e sequenze di gioco che coinvolgono l’utente nell’ambito della partita; h) per abilita’, la capacita’ richiesta all’utente per il conseguimento del risultato relativamente alle diverse tipologie di gioco; i) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall’apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell’utente; j) per preponderanza dell’abilita’ o dell’intrattenimento rispetto all’elemento aleatorio, la possibilita’ dell’utente, tramite la propria abilita’, di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco, gli elementi aleatori incidenti sul risultato e/o la prevalenza, durante la partita, del tempo dedicato ad elementi di intrattenimento; k) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita; l) per scheda di gioco, l’insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il software di gioco ed i contatori dei dati per la memorizzazione dei parametri di funzionamento del gioco stesso, nonche’ le interfacce ed i protocolli necessari per l’accesso ai dati ai fini della gestione telematica degli apparecchi; m) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 7.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 7.000, dalla partita n. 7.001 alla n. 14.000 e cosi’ di seguito; n) per immodificabilita’, la non modificabilita’ ne’ alterabilita’ delle caratteristiche tecniche nonche’ delle modalita’ di funzionamento, di gioco e di distribuzione dei premi, per le quali e’ stata fornita autocertificazione di conformita’ all’esemplare che ha precedentemente conseguito la certificazione a seguito dell’esito positivo della verifica tecnica; o) per manomissione, l’alterazione o il danneggiamento di uno o piu’ dei dispositivi di protezione della scheda di gioco; p) per manutenzione straordinaria, gli interventi sulla scheda di gioco necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell’apparecchio, le relative modalita’ di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi; q) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla manutenzione straordinaria