Lavoro e Previdenza

Tuesday 01 July 2003

Norme per regolare l’ incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Riforma del collocamento. D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.INPS CIRCOLARE N. 117 del 30.06.2003

Norme per regolare lincontro tra domanda ed offerta di lavoro. Riforma del collocamento. D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

INPS CIRCOLARE N. 117 del 30.06.2003

SOMMARIO: Sintesi del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito della riforma del collocamento. Riflessi in materia di agevolazioni contributive.

Premessa.

     Nellambito del processo di riforma del collocamento e di decentramento dei servizi allimpiego, è stato emanato il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (allegato n. 1) recante Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     Il provvedimento, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, introduce rilevanti modifiche in merito al sistema delle comunicazioni riguardanti linstaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

      Con la presente circolare si fornisce una sintesi del nuovo quadro normativo delineatosi, con particolare riferimento ai riflessi che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive, discendono dallentrata in vigore del D.lgs in commento.

1. Contenuto della norma.

     Occorre preliminarmente osservare che, in forza dalle innovazioni legislative introdotte, sono soppressi sia il libretto di lavoro, sia le liste di collocamento ordinarie e speciali, salvo quelle previste dal DPR 24 settembre 1963, n. 2053 (personale artistico), dall’art. 6 della legge n. 223/1991 (liste di mobilità) e dall’art. 8 della legge n. 68/1999 (elenchi e graduatorie per i disabili); è inoltre previsto che sarà disciplinato con regolamento il collocamento della gente di mare, attraverso il superamento dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio.

     Lintervento completa quindi il processo di riordino e di semplificazione delle procedure del collocamento e di modifica della disciplina, già avviato con il DPR n. 442/2000 che, tuttavia, non aveva abrogato le precedenti disposizioni sul collocamento ordinario.

     L’esplicita soppressione delle liste di collocamento si realizza, quindi, attraverso le disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002, il quale prevede anche la definizione, con apposito DM, del modello di comunicazione, del formato di trasmissione nonché del sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori.

1.1. Disposizioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.

     Oltre alle definizioni di soggetti e situazioni (giovani, disoccupati, inoccupati, disoccupati di lunga durata), il decreto prevede che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione dellinteressato presso il centro per limpiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti leventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché limmediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

     É, inoltre, demandata alle Regioni la definizione degli indirizzi operativi per laccertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei competenti centri per limpiego ai quali è affidata la verifica delleffettiva permanenza del soggetto interessato in tale status.

     I criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi:

       – conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui allarticolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (lavoratori socialmente utili);

       – perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del centro per l’impiego per lo sviluppo delle misure di prevenzione;

       – perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore, e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, o di lavoro temporaneo superiore agli otto mesi. Tale ultimo periodo si riduce a quattro mesi ove a rifiutare siano i “giovani”;

       – sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro se si tratta di “giovani”.

1.2. Modalità di assunzione ed obblighi di comunicazione.

     Importanti innovazioni sono introdotte riguardo alle modalità di assunzione ed agli obblighi di comunicazione.

      Limpianto del D.lgs. prevede che, ad eccezione delle assunzioni di lavoratori extracomunitari e di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero, per le quali continuano a valere le particolari disposizioni di legge, per tutte le altre assunzioni, il datore di lavoro può provvedervi direttamente.

     Per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione al centro per l’impiego entro lo stesso giorno dell’effettiva assunzione. La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

     Tale obbligo opera anche per i soci lavoratori delle cooperative, nei casi in cui instaurino, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con la cooperativa stessa.

     Il medesimo iter deve essere inoltre seguito con riguardo ai tirocini di formazione e orientamento e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata.

     La possibilità di effettuare la comunicazione entro e non oltre il giorno successivo è circoscritta esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati durante un giorno festivo, nelle ore serali o notturne o in caso di emergenza.

Un diverso termine per le comunicazioni (cinque giorni) è previsto, invece, nei casi di proroga del rapporto, nonché nelle seguenti ipotesi di trasformazione di rapporti:

       – da tempo determinato ad indeterminato;

       – da tempo parziale a tempo pieno;

       – da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

       – da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato.

     Anche le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono essere comunicate entro i cinque giorni successivi. Occorre al riguardo osservare che, nei rapporti a tempo determinato, tale obbligo sussiste esclusivamente quando la cessazione avviene in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione (art. 6, comma 3).

     Tutte le comunicazioni, da effettuare al competente centro per l’impiego, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps e dell’Inail o di altri eventuali Istituti previdenziali (1).

     Peraltro, la modulistica concernente le comunicazioni obbligatorie, nonché le modalità di trasferimento dei dati saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, dintesa con la Conferenza Unificata.

     Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare, al centro per l’impiego, l’avvenuta assunzione di dipendenti.

     Dalla data di entrata in vigore del decreto (30 gennaio 2003), invece, non trova più applicazione l’art. 9-bis della legge n. 608/1996, comma 1 (disposizioni in materia di collocamento), e comma 5 (assunzioni con agevolazioni).

2. Altre disposizioni.

     Con l’entrata in vigore del D.Lgs. in esame, sono state espressamente abrogate una serie di norme divenute incompatibili con la nuova disciplina, ed in particolare:

       – la legge n. 112/1935, recante norme in materia di libretto di lavoro;

       – la legge n. 56/1987, recante norme in materia di collocamento, ad eccezione dell’art. 3 (oneri a carico dei Comuni), dell’art. 16 (assunzione di personale da parte di enti pubblici), dell’art. 19 (norme per detenuti ed internati), e degli artt. 21 e 22 (norme in materia di apprendistato e assunzione di giovani), ancora vigenti;

       – l’articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge n. 223/1991 (procedure di avviamento al lavoro e riserva del 12%);

       – l’articolo 2 del DPR n. 2053/1963 (collocamento dei lavoratori dello spettacolo).

       – larticolo 9-bis della legge n. 608/1996, commi 1 (disposizioni in materia di collocamento) e 5 (assunzioni con agevolazioni mod C/AssAG).

     Il provvedimento stabilisce, infine, la riduzione a 6 mesi del periodo entro cui vige, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale (2).

3. Riflessi in materia di agevolazioni ex lege n. 407/1990.

     Il nuovo quadro normativo assume rilievo ai fini della disciplina delle agevolazioni contributive nel loro complesso e, in particolare, per lapplicabilità delle disposizioni di cui allarticolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

     Questultimo, come noto, prevede la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

     Lavvenuta soppressione delle liste del collocamento unitamente allabrogazione delle disposizioni di cui allarticolo 9-bis della legge n. 608/1996 (modelli C/Ass e C/AssAG), rendono meno snella loperatività della disposizione agevolativa.

     Poiché, tuttavia, il particolare status dei lavoratori continua ad essere condizione per le assunzioni ai sensi della normativa in argomento e considerato che tale condizione deve essere comprovata dal servizio competente, é di tutta evidenza la necessità che i centri per limpiego svolgano un indispensabile ruolo di verifica sulla sussistenza, in capo ai lavoratori, dei requisiti per le assunzioni disciplinate dalla legge n. 407/1990.

     Occorre infatti, considerare che qualsiasi tipologia di assunzione deve avvenire nel rispetto delle procedure di avviamento al lavoro.

     Da ciò discende la necessità che le norme che disciplinano lattribuzione delle agevolazioni siano coordinate con le disposizioni specifiche che regolano le assunzioni e le comunicazioni.

     Lintento di agevolare il reinserimento dei lavoratori che hanno perso limpiego deve, quindi, essere contemperato con le esigenze pubblicistiche di certezza e di regolare svolgimento delliter che presiede a qualsiasi tipologia di assunzione.

     Occorre inoltre tenere conto delle esigenze sottese allordinato svolgimento delle funzioni, anchesse di rilevanza pubblicistica, che competono allIstituto relativamente alla concessione e gestione delle agevolazioni contributive.

     Il legislatore si è reso interprete di queste esigenze.

     Pur essendo infatti approdato ad un sistema di assunzione diretta, ha previsto, a regime, che linstaurazione di un rapporto di lavoro sia comunicata al servizio competente entro lo stesso giorno dell’effettiva assunzione, attraverso un modello unificato che avrà effetto nei confronti di tutti gli Enti interessati.

     Nelle more che si pervenga alla definizione del modello unico di comunicazione per l’avviamento al lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro, si ribadisce, quindi, la necessità che le Sedi Regionali promuovano ogni sinergia con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni (3), ad un sistema di comunicazione che consenta di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro complesso, con particolare riguardo alle assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive (assunzioni ex lege n. 407/1990, n. 223/1991, n. 236/1993 ecc&).

     A tale ultimo riguardo, anche al fine di superare limpasse che si è determinato in diverse realtà territoriali in merito alla concessione delle agevolazioni contributive ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990, sarà possibile considerare utile la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000, prodotta dal lavoratore al competente centro per limpiego ai sensi di quanto disposto dallarticolo 3 del D.lgs. n. 297/2002, accompagnata da una certificazione del centro medesimo che attesti lassenza di comunicazioni di assunzione, prodotte ai sensi della precedente normativa, relative al lavoratore interessato dal beneficio contributivo.

(1) Sullargomento si veda anche la circolare n. 12 del 7 aprile 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento Politiche del Lavoro.

(2) Si ricorda che in precedenza il periodo era pari ad un anno (art. 15, c. 6 L. n. 264/1949).

(3) Si fa presente che al momento sono già operative specifiche convenzioni sottoscritte nelle regioni Lombardia (Provincia di Milano e, a breve, Provincia di Brescia), Toscana (Provincia di Prato e, a breve, intera Regione) e Lazio (Provincia di Roma).