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Normativa antiusura. Rilevazione del TAEG relativamente al periodo ottobre – dicembre 2003. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 19 settembre 2003
Normativa antiusura. Rilevazione del TAEG relativamente al periodo ottobre dicembre 2003
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 settembre 2003
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo ottobre-dicembre 2003. (GU n. 226 del 29-9-2003)
IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1, in base al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la
«classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 23 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2003 e, in particolare,
l’art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia e all’Ufficio
italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile
2003-30 giugno 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura» emanate
dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell’8 gennaio 2003) e dall’Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale
di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [….] la Banca
d’Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) [….] al fine dell’applicazione degli strumenti giuridici
che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1° aprile 2003-30 giugno 2003 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
l’indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca
d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di intermediari secondo le modalita’ indicate nella nota
metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione
dell’ambito di responsabilita’ del vertice politico e di quello
amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’art. 2
della legge n. 108/1996, rientra nell’ambito di responsabilita’ del
vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° aprile 2003-30 giugno 2003, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo
scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e’ riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2003, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta’.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge
7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle
«istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia e
dall’Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono per
il trimestre 1° luglio 2003-30 settembre 2003 alla rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca
d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e’ mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2003
Il capo della direzione: Maresca