Civile

Monday 17 March 2003

Non viola i principi costituzionali il fatto che il pagamento dell’ assegno protestato, a differenza di quanto avviene in materia di cambiali, non comporti la cancellazione dall’ archivio informatico protesti. Corte costituzionale – sentenza 12-14 marzo 2

Non viola i principi costituzionali il fatto che il pagamento dellassegno protestato, a differenza di quanto avviene in materia di cambiali, non comporti la cancellazione dallarchivio informatico protesti

Corte costituzionale sentenza 12-14 marzo 2003, n. 70

Presidente Chieppa relatore Vaccarella

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un procedimento civile promosso, davanti al Giudice di pace di Sansepolcro, da Lorenzo Viciani nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, ai sensi dellarticolo 4, comma 4, della legge 77/1955 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) – sostituito dallarticolo 2, comma 1, della legge 235/00 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) -, a seguito della reiezione, da parte del presidente di detto ente camerale, dellistanza di cancellazione dal registro informatico di cui allarticolo 3bis del decreto legge 381/95 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio) convertito in legge, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, della legge 480/95 -, iscrizione avvenuta per mancato pagamento di due assegni bancari, il giudice adito, con ordinanza del 30 luglio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dellarticolo 4 della citata legge 77/1955, nella parte in cui mentre prevede che il debitore, contro cui sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal predetto registro informatico qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato (unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso) – non consente, invece, al traente di un assegno bancario, o agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere la cancellazione del proprio nome dal medesimo registro informatico.

1.1. Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente rileva che lattore, avendo emesso due assegni bancari, presentati per il pagamento in data 21 e 24 dicembre 2001, e successivamente protestati, per difetto di provvista, aveva provveduto al pagamento delle somme portate dai titoli, oltre agli interessi maturati, alle spese di protesto ed alla penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata, in data 8 gennaio 2002, ossia nel termine (sessanta giorni) di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 386/90 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) – sostituito dallarticolo 33, comma 1, del decreto legislativo 507/99 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dellarticolo 1 della legge 205/99). Lattore aveva, quindi, presentato istanza al presidente della locale camera di commercio, in data 24 gennaio 2002, per ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ma si era visto respingere listanza, con la motivazione che non ricorreva alcuna delle ipotesi in cui la legge consente la cancellazione del protesto di un assegno bancario, ai sensi dellarticolo 4, comma 2, della legge 77/1955 (illegittima od erronea levata del protesto), non essendo estensibile al protesto di assegno bancario la disposizione del comma 1 dello stesso articolo 4, il quale prevede la cancellazione del protesto per mancato pagamento soltanto con riferimento alla cambiale ed al vaglia cambiario.

1.2. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente sostiene che la norma dellarticolo 4 della legge 77/1955, nella parte in cui nega al traente di un assegno bancario, protestato per mancato pagamento, la possibilità di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, è in contrasto:

«a) con larticolo 3 della Costituzione, poiché determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al debitore che abbia provveduto, nel termine di dodici mesi ivi previsto, al pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario protestato per mancato pagamento, ed equipara ingiustificatamente la posizione del traente dellassegno bancario protestato, che abbia eseguito il pagamento nel termine (60 giorni) di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 386/90 sostituito dallarticolo 33 del decreto legislativo 507/99 -, a quella del traente che non vi abbia provveduto;

b) con larticolo 24 della Costituzione, poiché comprime il diritto di difesa del traente che abbia eseguito il pagamento dellassegno bancario dopo il protesto nel termine di cui innanzi.

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, in due precedenti occasioni (con sentenza 317/90, e ordinanza 14/1993), ha dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, ma osserva che la diversità di regime giuridico e sanzionatorio fra cambiale e assegno bancario, in considerazione della quale la Corte ha respinto le censure di incostituzionalità, si è nel frattempo quasi del tutto annullata,  per effetto di alcune norme di legge; in particolare:

a) della legge 386/90, articolo 8, la quale prevede che lavvenuto pagamento dellassegno, degli interessi e della penale sollevano il traente da ogni conseguenza sanzionatoria;

b) del decreto legislativo 507/99, articolo 33, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegni emessi senza provvista, sottoponendolo così ora al procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 689/81;

c) dellarticolo 4 della legge 77/1955, comma 2, che ha introdotto la possibilità di cancellare il nome del debitore protestato dallarchivio informatico di cui allarticolo 3bis del decreto-legge 381/95, nel caso in cui la levata del protesto sia stata fatta in modo erroneo o illegittimo, non distinguendo fra cambiale e assegno;

d) dellarticolo 17, comma 1, della legge 108/96, come modificato dalla legge 235/00, secondo cui il debitore protestato, che abbia adempiuto allobbligazione per la quale il protesto è stato levato, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, trascorso un anno, ove non abbia subito ulteriore protesto, anche qui senza fare alcuna distinzione tra assegni e cambiali;

e) dellarticolo 17, comma 2, della legge 108/96, come modificato dalla legge 235/00, nella parte in cui prevede, non distinguendo gli effetti protestati, che il debitore protestato riabilitato possa ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui allarticolo 3bis del decreto-legge 381/95».

In sintesi, levoluzione legislativa successiva al 1993 mostra, ad avviso del rimettente, una tendenziale volontà del legislatore di armonizzare le normative della cambiale e dellassegno bancario, per cui risulta essere ormai ingiustificato il trattamento differenziato che ancora permane quanto alla possibilità di ottenere la cancellazione del protesto per mancato pagamento.

2. Si è costituito nel giudizio il signor Lorenzo Viciani, il quale si è limitato a concludere per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

3. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, in quanto è tuttora valido ciò che aveva evidenziato la Corte costituzionale nelle su richiamate pronunce, e cioè che diversa è «la funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo lassegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, invece, uno strumento di credito» (ordinanza 14/1993).

Quanto, poi, al parametro dellarticolo 24 Costituzione, la difesa erariale osserva che, essendo negato dal legislatore, sul piano sostanziale, un diritto alla cancellazione del protesto dellassegno bancario, manca lo stesso presupposto perché si possa porre una questione di diritto alla tutela giurisdizionale.

4. Alludienza pubblica del 28 gennaio 2003 lavv. Rubechi, per Lorenzo Viciani, ha concluso per la fondatezza della questione e lavv. Massimo Salvatorelli, dellAvvocatura generale dello Stato, ha insistito per la dichiarazione di infondatezza.

Considerato in diritto

1.- Il Giudice di pace di Sansepolcro dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, della legittimità costituzionale dellarticolo 4, comma 1, della legge 77/1955, come sostituito dallarticolo 2, comma 1, della legge 235/00, nella parte in cui esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto (nel registro informatico di cui allarticolo 3bis del decreto legge 381/95, convertito in legge, con modificazioni, dallarticolo 1, comma 1, della legge 480/95) il traente di assegno bancario che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo (e relativi oneri accessori e penale), irrazionalmente discriminandolo rispetto al debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto.

2. La questione non è fondata.

La Corte osserva che, se è vero, come rilevato dal rimettente, che levoluzione legislativa (in particolare, il decreto legislativo 507/99) è nel senso di un avvicinamento sia rispetto alloriginaria disciplina, di cui al regio decreto 1736/33 (Disposizioni sullassegno bancario, sullassegno circolare e su alcuni titoli speciali dellIstituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), marcatamente pubblicistica, sia anche rispetto alla successiva legge 386/90 della disciplina legislativa dellassegno bancario a quella della cambiale, è anche vero che permangono significative e strutturali diversità di disciplina, frutto di opzioni non irragionevoli del legislatore.

Va evidenziato, in particolare, che lavvicinamento di cui si è detto si riscontra non tanto nella previsione di una condizione di procedibilità connessa allo spirare del termine di grazia di sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento (condizione di procedibilità per lazione penale: legge 386/90; condizione di procedibilità per la sanzione amministrativa pecuniaria e inibitoria della facoltà di emettere assegni: legge 205/99), quanto piuttosto nellirrilevanza sotto ogni profilo dellassenza della provvista al momento dellemissione.

Tuttavia, tale circostanza non vale a snaturare la peculiare natura dellassegno bancario quale mezzo di pagamento, dal momento che – pur non costituendo più, in sé, illecito sanzionabile sul piano penale (articolo 12 legge 386/90) lomessa o inesatta indicazione della data di emissione – lassegno continua ad essere (articolo 31 del regio decreto 1736/33) immediatamente presentabile per il pagamento ed al momento della presentazione deve sussistere la provvista.

Va ritenuto, conseguentemente, che appartiene alla discrezionalità del legislatore collegare allassenza della provvista al momento della presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quali la levata del protesto e lirrogazione della penale del 10%, e postergarne altri (sanzione pecuniaria ed inibizione) allo spirare del termine di grazia, in tal modo, da un lato, favorendo ladempimento, sia pure tardivo, dellobbligazione portata dal titolo, ma anche, dallaltro lato, continuando ad attribuire rilevanza giuridica allassenza della provvista al momento della presentazione.

Pertanto, il protrarsi nonostante il successivo adempimento nel termine di grazia delliscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui allarticolo 17 della legge 108/96 (Disposizioni in materia di usura), costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, e come tale non censurabile da questa Corte, a fronte della diversa soluzione adottata per il debitore cambiario adempiente nel termine di grazia, al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione delliscrizione.

Totalmente irrilevante, ai fini della asserita irrazionalità della disciplina, è la circostanza che la legge (ovviamente) riconosca anche al traente di assegno bancario il diritto alla cancellazione del protesto erroneamente o illegittimamente levato, così come irrilevante è, ai medesimi fini, la circostanza che, quanto alla cancellazione del protesto, il traente di assegno che abbia adempiuto nel termine di grazia sia trattato allo stesso modo del traente che non abbia adempiuto, il quale, tuttavia, viene assoggettato alle ulteriori sanzioni (pecuniaria e inibizione) collegate allinutile decorso del termine di grazia.

In definitiva, non sussiste alcuna irrazionalità nel diverso trattamento riservato a due situazioni tra loro diverse, quale quella del traente di assegno bancario adempiente nel termine di grazia e quella del debitore cambiario adempiente nel termine di grazia.

Ne discende che, in assenza di una violazione dellarticolo 3 Costituzione per aver diversamente disciplinato sul piano sostanziale situazioni diverse, non sussiste alcuna violazione dellarticolo 24 Costituzione, ciò che presupporrebbe un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario.

PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 4, comma 1, della legge 77/1955 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dallarticolo 2, comma 1, della legge 235/00 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, dal Giudice di pace di Sansepolcro con lordinanza in epigrafe.