Penale
Non sono punibili i genitori se il figlio adolescente rifiuta categoricamente di andare a scuola.
Non sono punibili i genitori se
il figlio adolescente rifiuta categoricamente di andare a scuola.
Cassazione – Sezione terza penale
(up) – sentenza 7 giugno-29 settembre 2006, n. 32539
Presidente Lupo – Relatore Franco
Pm Salzano – Ricorrente Rizzo
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il
GdP di Reggio Emilia dichiarò Rizzo Francesco e Campicchiano Franceschina
colpevoli del reato di cui all’articolo 731 Cp per avere, senza
giustificato motivo, omesso di fare impartire alla figlia minore Rizzo Rossella
l’istruzione della scuola media e li condannò alla pena di euro 25,00 di
ammenda ciascuno. Il Rizzo propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione dell’articolo 731
Cp in relazione alla legge 1859/62, perché nella specie vi era un giusto motivo
costituito , come risulta dalla deposizione dello
stesso direttore della scuola media, dalla grave ostinazione, conseguenza di un
grave complesso psicologico, della ragazza, che allora era quindicenne, di
frequentare la seconda media, tanto che al momento dell’arrivo a scuola si
bloccava e rifiutava di entrare nonostante che i genitori facessero il
possibile per portarla a scuola, accompagnandola e minacciandole di passare
alle maniere forti;
b) violazione dell’articolo
8 della legge 1859/62, in relazione all’articolo 731 Cp. Deducono che ai
sensi dell’articolo 8 cit. ha adempiuto all’obbligo
scolastico l’alunno che abbia conseguito la licenza di scuola media e che
risulta che la figlia ha ripreso gli studi frequentando un corso speciale e
conseguendo il diploma di scuola media. c) violazione degli articoli 514 e 526
Cpp perché il GdP ha acquisito documentazione proveniente dal fascicolo del Pm
utilizzandola per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato essendo la
sentenza impugnata errata sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, infatti, l’articolo
8, comma 3, della legge 1859/62, dispone che l’alunno che non abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, è
comunque prosciolto dall’obbligo scolastico «se, al compimento del quindicesimo
anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme
sull’obbligo scolastico». Nel caso in esame gli imputati sostenevano appunto
che la figlia aveva già raggiunto i quindici anni e che aveva già adempiuto all’obbligo scolastico. Il giudice del merito
avrebbe quindi dovuto accertare se davvero la ragazza avesse già compiuto i
quindici anni e se gli imputati avessero provato che la figlia aveva osservato
per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. Sul punto manca invece
qualsiasi accertamento e qualsiasi motivazione.
In secondo luogo, il GdP ha
errato nel ritenere irrilevanti le giustificazioni
addotte dagli imputati ed in particolare l’eventuale rifiuto della ragazza di
andare a scuola, osservando che il rifiuto della minore di frequentare la
scuola non potrebbe in nessun caso considerarsi giusto motivo di esclusione di
responsabilità dei soggetti preposti alla vigilanza sulla stessa.
Con ciò, invero, il GdP ha
disatteso la giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale deve
invece ammettersi che la volontà del minore, contraria a ricevere l’istruzione
obbligatoria, costituisca «giusto motivo» idoneo ad escludere l’antigiuridicità
dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 731 Cp ascritta al genitore,
sempre che si tratti di rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario,
dell’obbligato, e che il rifiuto permanga dopo che i genitori abbiano usato
ogni argomento persuasivo ed ogni altro espediente educativo di cui siano
capaci secondo il proprio livello socio‑economico e culturale ed abbiano
fatto ricorso, se le circostanze ambientali lo consentano, agli organi di
assistenza sociale (cfr. Sezione terza, 23 novembre 1987, Gentilezza, m.
178.226).
Nel caso di specie gli imputati
avevano appunto eccepito l’esistenza di un «giusto motivo» costituito dal fatto
che la figlia, essendo stata respinta diverse volte e frequentando ancora la
seconda media all’età di quindici anni, si trovava a disagio e rifiutava
categoricamente di entrare a scuola, nonostante che essi facessero il possibile
per condurcela, accompagnarla a scuola e tentare di convincerla, anche
minacciandola di ricorrere alle maniere forti. Il GdP avrebbe quindi dovuto
accertare se veramente sussisteva un categorico
rifiuto della ragazza di frequentare la scuola e se questo rifiuto avesse le
caratteristiche delineate dalla giurisprudenza prima ricordata.
La sentenza impugnata deve quindi
essere annullata con rinvio al GdP di Reggio Emilia, diverso soggetto
giudicante, affinché, uniformandosi ai principi di diritto dianzi indicati,
compia gli evidenziati accertamenti di fatto, motivando adeguatamente in
proposito.
Il terzo motivo resta di conseguenza assorbito.
Ai sensi dell’articolo 587 Cpp,
poiché il ricorso proposto dal Rizzo non si basa su motivi esclusivamente
personali, esso giova anche alla coimputata non ricorrente Capicchiano
Franceschina. Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà estendere a quest’ultima
gli effetti di una eventuale pronuncia di
proscioglimento o di estinzione del reato.
PQM
La Corte annulla la sentenza
impugnata con rinvio al GdP di Reggio Emilia.