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Non sono imputato? posso comunque ricorrere se ne ho interesse
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 35989/15; depositata il 4 settembre)
Con la sentenza 35989/15, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale sussiste l’interesse a ricorrere ex articolo 568, quarto comma c.p.p. non soltanto quando il ricorrente abbia l’obiettivo di conseguire effetti penali più vantaggiosi, ma anche qualora egli da una parte voglia scongiurare la possibilità che da una sentenza penale si producano conseguenze extra-penali in qualunque modo a lui pregiudizievoli, dall’altra miri ad assicurarsi effetti penali più favorevoli dipendenti ex lege dalla pronuncia auspicata e richiesta dal ricorrente stesso.
Gli Ermellini hanno successivamente e conseguentemente affermato che, qualora in sede d’appello, in mancanza di elementi sopravvenuti, i giudici ritengano di dover modificare in peius la sentenza di primo grado, l’impianto motivazionale su cui deve fondarsi la nuova decisione dev’essere sostenuto da una più intensa forza persuasiva.
Il caso. Il ricorrente, nella sentenza in commento, aveva impugnato la decisione della Corte d’appello con la quale i giudici avevano dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti, accertata l’estinzione del reato attribuitogli. La sentenza appellata costituiva, tuttavia, provvedimento per l’imputato più svantaggioso, considerando che quest’ultimo in primo grado era stato assolto per non aver commesso il fatto ex articolo 530, secondo comma c.p.p.. Il ricorso proposto è stato di conseguenza accolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza ora esaminata.
L’interesse a ricorrere. E’ corroborato da granitica giurisprudenza il principio secondo cui la parte è legittimata ad impugnare, sussistendone il suo interesse, ogniqualvolta dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l’eliminazione di qualsivoglia effetto pregiudizievole per la stessa: in tal caso l’impugnazione sarebbe sicuramente idonea, mirando alla riforma del provvedimento dannoso, a costituire, a vantaggio dell’impugnante, una situazione pratica maggiormente positiva rispetto a quella creatasi in conseguenza della decisione impugnata.
Ora, posta questa premessa, appare conforme alla logica dell’ordinamento penale incentrata sul favor rei la regola secondo cui la parte possa impugnare legittimante una sentenza che, per a suo stesso beneficio, dichiari una causa di estinzione del reato attribuitogli. Gli effetti della sentenza di non doversi procedere, infatti, sono assai più svantaggiosi rispetto a quelli di un’assoluzione, e, in particolare, di un’assoluzione perché l’imputato non ha commesso il fatto.
La prima tipologia di decisione non contiene un vero e proprio accertamento in merito alla responsabilità dell’imputato, che al contrario include la seconda, ma si limita a statuire in ordine ad aspetti meramente processuali che hanno addirittura impedito l’accertamento stesso. Proprio per questo motivo, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato non è idonea a formare giudicato anche nei confronti dei processi civili, amministrativi e disciplinari che abbiano ad oggetto il medesimo fatto (articoli 652, 653 e 654 del codice di procedura penale). E’ lapalissiano che effetti extra-penali sconvenienti al prosciolto siano, di conseguenza, innumerevoli: stante il principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, mentre da una totale assoluzione la posizione giuridica dell’imputato diviene, al di fuori del processo penale, inattaccabile per accertata assenza di responsabilità, da una sentenza che dichiari l’estinzione per prescrizione del reato attribuitogli non deriva affatto lo stesso effetto vantaggioso, producendosi invece effetti giuridicamente e sconvenientemente rilevanti anche in altri settori dell’ordinamento. Ne deriva, perciò, che l’imputato abbia sicuramente interesse a ricorrere per impugnare il provvedimento con il quale i giudici di seconde cure l’abbiano prosciolto non più perché egli non ha commesso il fatto, ma soltanto poiché il reato si è nel frattempo estinto.
L’argomentazione logica della sentenza emessa in appello che modifichi in peius il provvedimento di primo grado. Riconosciuto l’interesse a ricorrere in capo all’imputato che sia stato prosciolto in secondo grado ma con un provvedimento i cui effetti extra-penali siano svantaggiosi, gli Ermellini hanno conseguentemente affermato che la riforma di una sentenza assolutoria in senso sfavorevole per l’imputato deve essere supportata da una base logico-argomentativa recante una forza persuasiva ancora superiore rispetto a quella impiegata in primo grado, specialmente quando non sia supportata da elementi probatori sopravvenuti: in tal caso infatti, i giudici di secondo grado devono essere capaci di scardinare l’impianto logico-argomentativo su cui si è fondata una precedente decisione assunta da un’autorità giudiziaria che ha preso contatto diretto con le fonti di prova. La sentenza emessa dalla Corte d’appello che modifichi in peius la decisione di primo grado necessita perciò di un’argomentazione logica particolarmente forte, in grado di superare quella elaborata dai giudici di prime cure e, quindi, idonea a evidenziarne la totale inconciliabilità logica con i dati acquisiti. Il livello di persuasività dev’esse perciò particolarmente elevato, tendendo sempre fermo il nevralgico principio secondo il quale “la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza”.
(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)