Penale
Non risponde ai principi costituzionali l’ automatismo proscioglimento per infermità mentale – ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Corte costituzionale – sentenza 2-18 luglio 2003, n. 253
Non risponde ai principi costituzionali lautomatismo proscioglimento per infermità mentale ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
Corte costituzionale sentenza 2-18 luglio 2003, n. 253
Presidente Chieppa relatore Onida
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa il 10 luglio 2002 e pervenuta a questa Corte il 5 novembre 2002, il Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi nelle forme del rito abbreviato sulla responsabilità penale di un imputato maggiorenne, in relazione ai delitti di cui agli articoli 56, 609bis, 609ter e 582 codice penale (tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dellarticolo 219, primo e terzo comma del Cp (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, e dellarticolo 222 del Cp (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.
2. Premette il giudice a quo che limputato è stato ritenuto, a seguito di perizia psichiatrica eseguita in incidente probatorio, totalmente incapace di intendere e di volere, e che ne è stata esclusa la pericolosità sociale solo se ricoverato in una comunità per psicotici.
Sulla base di tale situazione, la difesa ha eccepito lincostituzionalità dellarticolo 219, primo e terzo comma, Cp, nella parte in cui, rispettivamente, non vi si prevede il ricovero in casa di cura e di custodia anche per chi sia prosciolto per infermità psichica, e sia di scarsa pericolosità sociale, e non vi si prevede la possibilità per il giudice di applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per infermità psichica e sia di scarsa pericolosità sociale.
Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione così proposta, posto che la disciplina di legge ancorerebbe la scelta in ordine alla misura di sicurezza da adottare ad un criterio (la gravità del reato) espressivo della funzione retributiva, anziché di prevenzione speciale della misura stessa.
In secondo luogo, e soprattutto, aggiunge il remittente, essa farebbe dipendere il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto non da un accertamento in concreto, ma da un indice astratto e presuntivo, connesso alla distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente (e alla conseguente maggiore pericolosità dellimputato nel primo, piuttosto che nel secondo caso), privo di alcun supporto scientifico.
La necessaria applicazione allimputato, sulla base di tali condizioni, della misura di sicurezza detentiva di cui allarticolo 222 Cp si porrebbe, ad avviso del remittente, in contrasto con larticolo 3 della Costituzione.
Viene altresì censurato, su conforme eccezione del Pm, alla luce degli articoli 3 e 32 della Costituzione, larticolo 222 Cp, nella parte in cui, imponendo la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non prevede lapplicabilità al maggiorenne affetto da vizio totale di mente della libertà vigilata.
Per un primo profilo, secondo il remittente verrebbe così a manifestarsi disparità di trattamento rispetto alla condizione del minore non imputabile, cui possono essere applicate le misure, dotate di valenza terapeutica più soddisfacente, del ricovero in una casa di cura e di custodia e della libertà vigilata (articoli 232 e 224 Cp), posto che in entrambi i casi si tratterebbe di difendere la collettività da un individuo al tempo stesso pericoloso e penalmente irresponsabile.
Levoluzione della psichiatria e della farmacologia, poi, garantirebbero di poter conseguire tale obiettivo mediante la misura, più efficace terapeuticamente, della libertà vigilata, anziché tramite il ricorso alle forme segreganti dellospedale psichiatrico giudiziario.
Per un secondo profilo, la disposizione censurata precluderebbe la possibilità di impiegare soluzioni coerenti con le valutazioni medico-legali: nel caso di specie, limputato potrebbe proficuamente, secondo il giudice a quo, permanere in comunità di recupero, mentre le prescrizioni proprie del regime di libertà vigilata, con possibilità di ricorrere a misure segreganti, qualora venisse meno la volontà dellimputato di sottoporsi alle cure necessarie, rafforzerebbero lefficacia del trattamento.
Difatti, aggiunge il remittente, il regime di cura cui limputato è sottoposto risulta adeguato alle esigenze terapeutiche e, nel contempo, tutela la collettività in misura soddisfacente.
La rigidità dei criteri imposti dalle disposizioni censurate in ordine alla scelta della misura di sicurezza si tradurrebbe, perciò, nel vizio denunciato.
3. Non vi è stata costituzione in giudizio delle parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1. Nel corso di un giudizio abbreviato nei confronti di un soggetto ritenuto, in sede di perizia, totalmente incapace di intendere e di volere per infermità psichica, nonché socialmente pericoloso solo se non ricoverato in una comunità per psicotici, il Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, dellarticolo 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), primo e terzo comma, e, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dellarticolo 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) del Cp..
Larticolo 219 è denunciato nella parte in cui, nel prevedere che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia (primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla le stesse possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per totale incapacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pericolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Larticolo 222 è a sua volta denunciato nella parte in cui, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica, giudicato socialmente pericoloso, impone sempre di adottare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, senza consentire (come invece è previsto per il minore non imputabile dagli articoli 224 e 232, primo e secondo comma, del Cp) di adottare altre misure, e in specie quella della libertà vigilata, con eventuali prescrizioni.
Il giudice remittente ritiene che la rigidità dei criteri imposti dalla legge per ladozione della misura segregante del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nel caso di maggiorenne totalmente incapace e socialmente pericoloso, e la conseguente impossibilità di ricorrere, come invece è previsto per il seminfermo di mente e per il minore non imputabile, ad altre misure, stabilendo la legge una presunzione di maggiore pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale di mente, non confortata da alcun supporto scientifico, realizzino una irragionevole disparità di trattamento rispetto a dette analoghe situazioni; ancorino ladozione della misura di sicurezza a un criterio (la gravità astratta del reato) che finisce per attribuire ad essa funzione retributiva anziché di prevenzione speciale; e impediscano ladozione di soluzioni idonee a difendere la collettività e insieme a curare adeguatamente un soggetto pericoloso ma penalmente irresponsabile (donde la violazione dellarticolo 32 della Costituzione).
2. La questione è fondata.
Non è da oggi che la Corte è stata investita di questioni di legittimità costituzionale volte a censurare linadeguatezza della disciplina che la legge penale prevede nel caso degli infermi di mente che commettono fatti costituenti oggettivamente reato (il solo articolo 222 del Cp risulta oggetto di ben 18 decisioni della Corte, dal 1967 ad oggi). Una volta risolto il problema, inizialmente assai dibattuto, della necessaria attualizzazione della valutazione di pericolosità sociale (sentenza 139/82), sono state ripetutamente sottoposte alla Corte questioni tendenti a mettere in dubbio la legittimità sul piano costituzionale della previsione della misura obbligatoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, spesso facendo leva anche sulla legislazione che, a partire dalla legge 180/78 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori), ha cercato di far fronte al problema dellassistenza ai malati di mente superando lantica prassi del ricovero in strutture segreganti come erano i manicomi: infatti gli ospedali psichiatrici giudiziari (nuovo nome dei manicomi giudiziari) sono rimaste le ultime strutture chiuse per la cura di infermi psichiatrici.
La specificità di questa misura di sicurezza sta, ovviamente, nella circostanza che essa è prevista nei confronti di persone che, per essere gravemente infermi di mente, non sono in alcun modo penalmente responsabili, e dunque non possono essere destinatari di misure aventi un contenuto anche solo parzialmente punitivo. La loro qualità di infermi richiede misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici. Daltra parte la pericolosità sociale di tali persone, manifestatasi nel compimento di fatti costituenti oggettivamente reato, e valutata prognosticamente in occasione e in vista delle decisioni giudiziarie conseguenti, richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli. Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (articolo 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e non scindibili (cfr. sentenza 139/82), di cura e tutela dellinfermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dellinfermo pericoloso), e non allaltra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile.
Di più, le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente (cfr. sentenze 307/90, 258/94, 118/96, sulle misure sanitarie obbligatorie a tutela della salute pubblica): e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dellinfermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze.
Fino ad oggi però la Corte si è trovata di fronte a questioni volte o ad un intento meramente caducatorio, il cui accoglimento avrebbe condotto ad un vuoto di tutela, o più spesso a richiedere la introduzione di una nuova disciplina di creazione giurisprudenziale, non ancorata a contenuti normativi già esistenti: così che essa si è indotta a pronunciarne la infondatezza, o più spesso la inammissibilità, vuoi perché non disponeva degli strumenti necessari per intervenire nel senso indicato, vuoi perché le questioni prospettavano profili di fattuale inadeguatezza delle strutture di ricovero più che di inadeguatezza delle previsioni normative (cfr. sentenza 139/82, ordinanze 24/1985, 111/90, 333/94, 396/94, sentenze 111/96 e 228/99, ordinanza 88/2001). È tuttavia significativo che in più occasioni la Corte abbia avvertito lesigenza di indicare, là dove era possibile, soluzioni pratiche adeguate (cfr. ordinanza 111/90, relativa allattiguo tema della misura del ricovero del seminfermo di mente in casa di cura e custodia), e soprattutto di esprimere la propria valutazione circa il non soddisfacente trattamento riservato allinfermità psichica grave ( … ) specie quando è incompatibile con lunico tipo di struttura custodiale oggi prevista (sentenza 111/96), nonché circa lopportunità di una attenta revisione dellintera disciplina in questione, sia alla stregua dei dubbi avanzati intorno allistituto stesso dellospedale psichiatrico giudiziario, sia alla stregua di una valutazione relativa alladeguatezza di tale istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 180/78 e 833/78 per il trattamento dei soggetti totalmente infermi di mente (sentenza 228/99).
Solo nei confronti dei minori infermi di mente la Corte ha potuto giungere alla caducazione della norma che anche nei loro riguardi prevedeva il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, facendo leva sulla necessità costituzionale di un trattamento differenziato dei soggetti minorenni (cfr. sentenza 324/98).
3. Lodierna questione si pone con connotati diversi da quelli di altre del passato. Il remittente non invoca qui né la semplice eliminazione della misura di sicurezza, né la sua sostituzione con misure alternative di creazione giurisprudenziale, e nemmeno riferisce la sua censura ad una inadeguatezza di fatto delle strutture degli ospedali psichiatrici giudiziari. Denuncia invece il rigido automatismo della regola legale che impone al giudice, in caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto che comporti una pena edittale superiore nel massimo a due anni, di ordinare il ricovero dellimputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo di due anni, o per un periodo più lungo in relazione allentità della pena edittale prevista, senza consentirgli di disporre, in alternativa, misure diverse, pur quando in concreto tale prima misura non appaia adeguata alle caratteristiche del soggetto, alle sue esigenze terapeutiche e al livello della sua pericolosità sociale: a differenza di quanto avviene sia nel caso del seminfermo di mente (per il quale larticolo 219, terzo comma, prevede, a certe condizioni, la sostituibilità della misura del ricovero in casa di cura e custodia con quella della libertà vigilata), sia nel caso del minore non imputabile (per il quale larticolo 224 del Cp contempla la possibilità di disporre la libertà vigilata in alternativa al ricovero in riformatorio giudiziario: e in proposito cfr. sentenza n. 1 del 1971, che ha eliminato lobbligo, in certi casi, di ordinare il ricovero in riformatorio giudiziario, nonché sentenza 324/98, che esclude lapplicabilità ai minori della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
In sostanza ciò che viene denunciato come incostituzionale è il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: articolo 215, primo comma, n. 3, Cp) anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati (articolo 228, secondo comma, Cp), appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.
La legge qui adotta un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli ununica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra le diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare, questo tipo di fattispecie, e persino tale da pregiudicare la salute dellinfermo: ciò che, come si è detto, non è in alcun caso ammissibile.
Non sono poche le ipotesi nelle quali la Corte è dovuta intervenire a correggere od eliminare automatismi di tal genere, nelle quali lapprezzamento da parte del giudice della situazione concreta, e la conseguente possibilità per il giudice stesso di adottare diverse determinazioni nellambito delle previsioni legali, è apparso lunico modo per realizzare il bilanciamento di diverse esigenze costituzionali (cfr. ad esempio sentenze 343/87, 306/93, 186/95, 504/95, 173/97, 445/97), in particolare con riguardo allesigenza di flessibilità e di individualizzazione della risposta penale relativa ai soggetti minori (cfr. sentenze 46/1978, 222/83, 128/87, 78/1989, 182/91, 143/96, 109/97, 403/97, 16/1998, 450/98 e 436/99).
La situazione dellinfermo di mente che abbia compiuto atti costituenti oggettivamente reato, ma non sia responsabile penalmente in forza appunto della sua infermità, è per molti versi assimilabile a quella di una persona bisognosa di specifica protezione come il minore. Anche per linfermo di mente lautomatismo di una misura segregante e totale, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange lequilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, nella specie del diritto alla salute di cui allarticolo 32 della Costituzione.
In conclusione, mentre solo il legislatore (la cui inerzia in questo campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche, non può omettersi di rilevare ancora una volta) può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse, questa Corte non può sottrarsi al più limitato compito di eliminare laccennato automatismo, consentendo che, pur nellambito dellattuale sistema, il giudice possa adottare, fra le misure che lordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dallaltro lato.
Deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo larticolo 222 del Cp nella parte in cui preclude al giudice, che in concreto ravvisi linidoneità della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a rispondere alle predette esigenze, di adottare unaltra fra le misure previste dalla legge, e in specie la misura della libertà vigilata, accompagnata, ai sensi dellarticolo 228, secondo comma, del Cp, da prescrizioni idonee nella specie ad evitare le occasioni di nuovi reati.
Non richiede invece alcun intervento additivo larticolo 219 del Cp, pure denunciato dal remittente, ma in realtà costituente, nello schema della questione da lui posta, piuttosto un tertium comparationis.
PQM
La Corte costituzionale
a) dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 222 del Cp (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dellinfermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellarticolo 219, primo e terzo comma, del Cp (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), sollevata, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, dal Gup del Tribunale di Genova con lordinanza in epigrafe.