Lavoro e Previdenza

Wednesday 12 March 2003

Non può essere licenziata l’ hostess volgare nei confronti di passeggeri indisciplinati. Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 3 dicembre 2002-10 marzo 2003, n. 3527

Non può essere licenziata lhostess volgare nei confronti di passeggeri indisciplinati

Cassazione Sezione lavoro sentenza 3 dicembre 2002-10 marzo 2003, n. 3527

Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente depositato, Luisa Volpe impugnava il licenziamento, a lei intimato dallAlitalia spa con lettera del 22 dicembre 1994 in relazione alle frasi oltraggiose pronunciate nei confronti di tre passeggeri e al successivo comportamento da lei tenuto, mentre era in servizio quale assistente sul volo Az 2115 del 21 novembre 1994.

Allesito ladito Pretore di Roma con sentenza del 17 dicembre 1996 dichiarava la temporanea inefficacia del licenziamento fino alla cessazione dello stato di malattia, dichiarava il diritto della Volpe allindennità di malattia e, ritenuta lesistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso per inadempimento della lavoratrice, condannava lAlitalia al pagamento dellindennità di preavviso.

Proposto appello da parte di entrambe le parti, il Tribunale con sentenza depositata il 13 settembre 2000, in riforma dellimpugnata decisione, dichiarava lillegittimità del licenziamento con lordine di reintegrazione della lavoratrice ed la condanna della società al pagamento dellindennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licenziamento fino alleffettivo reintegro, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed accessori.

Il giudice di appello osservava che la sanzione irrogata era palesemente sproporzionata, tenuto conto che lepiteto era stato pronunciato a fronte del comportamento irrispettoso di alcuni passeggeri i quali, a dispetto dellinvito in senso contrario legittimamente impartito ai fini della corretta effettuazione dello sbarco, persistevano nellattraversare il vano cucina invece di utilizzare il percorso loro indicato.

Il giudice di appello aggiungeva che la frase in contestazione non era stata rivolta nei confronti di uno specifico passeggero, sicché non aveva assunto i connotati di unoffesa gratuita rivolta alla clientela Alitalia quanto piuttosto quelli di uno sfogo maturato nellambito di uno sbarco, che la Volpe non riusciva a gestire in maniera regolare ed ordinata, anche per la sua stanchezza conseguente alleffettuazione di ben tre voli nella stessa giornata nella tratta Roma-Milano.

Il tribunale traeva elementi a favore della Volpe dal suo precedente comportamento improntato a gentilezza ed educazione versoi passeggeri.

Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la Alitalia spa con due motivi, illustrati con memoria.

La Volpe resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta nellinterpretazione dellarticolo 2119 Cc e dellarticolo 1363 numero 3 nellinterpretazione del codice disciplinare, in relazione allarticolo 360 numero 3 Cpc, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia in relazione allarticolo 360 numero 5 Cpc.

Sostiene al riguardo che il tribunale, nellintento di minimizzare la grave violazione commessa dalla signora Volpe, ha svolto affermazioni apodittiche, che non trovano alcuna giustificazione negli atti di causa e che risultano spesso contraddittorie.

In particolare da un analitico esame delle risultanze istruttorie (in specie dichiarazione dei testi escussi Fagioli, Palleschi, Maraviglia, DAntonio) la ricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto non già limitari a rilevare che uno dei più testi aveva fornito indicazioni contrarie a quanto riferito dagli altri, ma avendo ritenuto di dovere valutare anche tale circostanza ai fini del decidere avrebbe dovuto optare, emotivamente, per una delle due versioni che dello stesso fatto erano state fornite.

In questa ottica viene osservato che il tribunale, pur avendo accertato lavvenuta pronuncia da parte della Volpe dellepiteto nei confronti dei passeggeri, ha dato una erronea valutazione delle diverse circostanze di contorno dellepisodio principale in discussione, con riguardo: a) alle scuse ai passeggeri; b) alla inibizione allattraversamento del galley (vano cucina); c) al rifiuto del proprio nominativo da parte della Volpe; d) al tentativo della stessa di coprire la targhetta portanome con un cappotto; e) alla presunta stanchezza della lavoratrice a seguito dei precedenti voli nella tratta Roma-Milano.

Accanto a tali errori di motivazione viene contestato un errore di diritto, per avere il tribunale dato rilievo allassenza di precedente disciplinari a fronte di un comportamento (pronuncia di espressioni ingiuriose nei confronti dei passeggeri) che di per sé solo minava alla base la stessa funzione dellassistente di volo e quindi giustificava il venir meno del rapporto di lavoro.

La ricorrente ritiene, infine, erronea la motivazione relativa allinterpretazione del codice disciplinare, volta a negare che lepiteto pronunciato a bordo dellaereo nei confronti di alcuni o di tutti i passeggeri non sostanzi un comportamento in servizio gravemente lesivo dellimmagine e del prestigio della società, come pure erronea considera la valutazione comparativa con altre condotte, da valutarsi con riguardo allimpatto che ciascuna può avere sullimmagine dellazienda e sullinteresse di questa alla corretta esecuzione della prestazione.

Da parte sua la resistente Volpe deduce inammissibilità delle avverse censure ed in ogni caso infondatezza delle stesse.

Valutare le opposte linee difensive, questa Corte ritiene di non condividere le doglianze delle ricorrente, perché prive di pregio.

Al riguardo si rileva che secondo costante indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sullattendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che altri come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisine una fonte di prova con esclusione delle altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (in questo senso ex plurimis Cassazione, sezione 11479/99; 2008/96).

Orbene nel caso di specie il giudice di appello ha proceduto allesame del materiale probatorio, indicando in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento, mentre la ricorrente ha proposto una diversa valutazione delle risultanze testimoniali ed una diversa ricostruzione dei fatti, il che, come già si è detto, non è consentito al giudice di legittimità.

Daltro canto il ragionamento seguito dal tribunale non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà proprio in relazione alla ricostruzione complessiva della vicenda e nel quadro di una valutazione ponderata di tutti gli elementi acquisiti al giudizio.

Del pari non coglie nel segno la censura della ricorrente Alitalia avente ad oggetto linterpretazione del codice disciplinare, giacché tale interpretazione è riservata allesclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (in questo senso ex plurimis Cassazione, sentenza 2494/97; 359/96; 4558/90).

Nel caso di specie il tribunale si è mantenuto nei limiti in precedenza indicati dando contezza delliter logico seguito, valutando la condotta tenuta dalla Volpe in rapporto alle disposizioni del codice disciplinare e giungendo alla conclusione che, nel quadro di tutte le circostanze accertate, la condotta stessa, pur censurabile, non dovesse essere punita con la massima sanzione disciplinare del licenziamento.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dellarticolo213 Cpc, per avere il giudice di appello disatteso la richiesta di informazioni presso la direzionale regionale del lavoro in ordine allesistenza di rapporti di lavoro instaurati dalla Volpe dopo il licenziamento e alla conseguente detraibilità di importi percepiti in relazione a tale ultima attività.

Anche questa doglianza è infondata.

Correttamente il tribunale non ha accolto la richiesta di informazioni ex articolo 213 Cpc, in quanto con essa è stato sollecitato un accertamento di tipo esplorativo presso lanzidetta amministrazione senza lindicazione di alcuna specifica e concreta deduzione relativa a produzione di reddito (cosiddetta aliunde perceptum).

Sul punto va ribadito, in conformità a costante orientamento giurisprudenziale, che il potere inquisitorio del giudice non sostituisce lonere della prova incombente sulla parte, è di carattere discrezionale ed è soggetto al solo limite di una conga motivazione, il che nel caso di specie si è verificato.

In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 11,00, oltre euro 2.500,00 per onorario