Penale

Thursday 10 April 2003

Non incorre nel reato di tentata estorsione l’ avvocato che minacci il pignoramento al debitore. Cassazione – Sezione seconda penale (up) – sentenza 16 gennaio-8 aprile 2003, n. 16618

Non incorre nel reato di tentata estorsione lavvocato che minacci il pignoramento al debitore

Cassazione Sezione seconda penale (up) sentenza 16 gennaio-8 aprile 2003, n. 16618

Presidente Lacanna relatore Fantacchiotti

Pg Iacoviello ricorrente Staniscia

Premesso che

Il Tribunale di Roma ha assolto, perché il fatto non sussiste, Staniscia Nicola dal reato di tentata estorsione a lui ascritto per avere, con la minaccia di pignoramenti presso terzi, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la società Maa a pagare somme maggiori di quelle dovute in forza di una sentenza di condanna pronunciata in favore di Marcella Mulonia, da lui difesa in una causa civile promossa contro la predetta società.

La sentenza, appellata dal Pm, è stata riformata dalla Corte di appello di Roma che ha assolto lo Staniscia dallimputazione di tentata estorsione perché il fatto non costituisce reato rilevando come i numerosi pignoramenti presso terzi eseguiti dallo Staniscia, per quanto anomali, e, per ciò stesso, astrattamente idonei a concretare una minaccia nei confronti della società Maa, debitrice, non potessero giustificare laccusa mancando la prova dellintento di conseguire un illecito profitto.

Nicola Staniscia ha impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione.

Nellodierna udienza pubblica il Pg, dottor Iacoviello. ha chiesto lannullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato che:

Dopo avere evidenziato il proprio interesse al ricorso, dato che una più favorevole formula di assoluzione lo porrebbe al riparo dalle conseguenze dellazione disciplinare che, per il fatto a lui addebitato, è stata promossa nei suoi confronti, il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha, anzitutto, errato nel considerare anomali i procedimenti esecutivi promossi nei confronti

della società Maa, che non aveva affatto inviato degli assegni di conto corrente per il pagamento del suo debito ma solo le fotocopie di assegni e che, comunque, non aveva alcun diritto di avvalersi di

un mezzo improprio di pagamento.

Aggiunge che la Corte ha anche errato nel ritenere che i pignoramenti fossero eccessivamente numerosi, atteso che, anzitutto, si è trattato solo di due pignoramenti, dei quali luno eseguito per la riscossione del credito della Mulonia e laltro per le spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario.

In ogni caso, continua il ricorrente, il creditore ha diritto di eseguire una pluralità di pignoramenti (soprattutto se si tratta di pignoramenti di somme di denaro dovute da terzi al proprio debitore) e nulla consente di riconoscere nellesercizio di tale diritto gli estremi propri di una minaccia ingiusta.

Il ricorso deve essere accolto essendo fondata, nei limiti che saranno chiariti, lultimo assorbente motivo dedotto.

La minaccia necessaria per integrare la fattispecie della estorsione (o della tentata estorsione) non può esaurirsi nella mera prospettazione di un male ma richiede che il male prospettato sia ingiusto.

Lesercizio di un diritto, o la minaccia di esercitare un diritto, quali indubbiamente sono il concreto esercizio di una azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di una iniziativa in tal senso, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi, non presentano, dunque, di per se, i caratteri propri della minaccia necessaria per la astratta configurabilità del delitto di estorsione essendo esclusivamente diretta alla legittima

realizzazione di un diritto proprio dellagente nei confronti di soggetto portatore di un interesse asservito a quel diritto.

A meno che lo scopo sia quello di attingere, con altrui danno, un vantaggio ulteriore e diverso.

In tal caso, infatti, lesercizio del diritto non è in funzione dellinteresse protetto ed il pregiudizio che, attraverso liniziativa giudiziaria formalmente legittima, si minaccia di infliggere al soggetto passivo non è funzionale al predetto interesse ma ad una pretesa ulteriore che, in quanto non garantita giuridicamente in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare.

Si è, così, ritenuto che anche la minaccia dalla esteriore apparenza di legalità, come quella di convenire in giudizio il soggetto passivo o quella di azione esecutiva, possa costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando sia fatta con lintenzione di esercitare il diritto ulteriore e diverso o, invece, il più grave delitto di estorsione se finalizzato ad un profitto cui non si abbia diritto.

In presenza di una azione giudiziaria o esecutiva, o della minaccia di queste azioni, essenziale è, dunque, per la stessa configurabilità, dellestremo della minaccia, che è elemento materiale necessario della fattispecie, la deviazione del fine, nel senso sopra chiarito.

In assenza cade, prima ancora dellelemento soggettivo, – cioè il dolo ‑ un elemento materiale della fattispecie, cioè la minaccia,, senza della quale la formula assolutoria non può che essere quella che esclude in radice la sussistenza del fatto.

Nel caso in esame la Corte ha, appunto, escluso che vi fosse deviazione del fine, una prova esecutive fossero state intraprese non per soddisfacimento dei diritti di credito riconosciuti con la sentenza passata in giudicato e concretamente azionati ma anche e soprattutto per il conseguimento di fini ulteriori, quello, cioè, del pagamento di somme ulteriori o maggiori.

In tal modo la Corte ha cioè negato, alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, la prova della esistenza stessa della minaccia ingiusta e, perciò, di un essenziale elemento materiale, costitutivo del reato contestato allimputato, con la prova del dolo, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Lassoluzione, conseguentemente, avrebbe dovuto essere pronunciata non con la formula perché il fatto non costituisce reato ma con quella (perché il fatto non sussiste), correttamente adottata dal giudice di primo grado, ed impropriamente modificata dalla Corte di merito.

Lerrore conduce allannullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

PQM

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste