Assicurazione ed Infortunistica
Non è risarcibile chi è investito di notte sull’ autostrada se non portava il giubbotto catarifrangente. Cassazione- Sezione terza civile – sentenza 6 giugno-21 settembre 2005, n. 18615
Non è risarcibile chi è investito di notte sullautostrada se non portava il giubbotto catarifrangente.
Cassazione- Sezione terza civile sentenza 6 giugno-21 settembre 2005, n. 18615
Presidente Sabatini relatore Petti
Pm Patrone difforme ricorrente Oliva
Svolgimento del processo
Con citazione, notificata il 9 ottobre 1996 gli eredi del defunto Angelo Raffaele Ciancia (Oliva Concetta in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minore Ciancia Antonio Maria Raffaele, nonché Ciancia Antonio, Carmela, Luigi Pompeo, Nello Carmine ed Emilia Jolanda) convenivano dinanzi al tribunale di Orvieto la impresa assicuratrice Polaris, il proprietario assicurato Tutolo Armando ed il conducente Picardi Giuseppe ed agivano per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del proprio congiunto, nellincidente stradale avvenuto il 29 agosto 1995 alle ore 0,45, in località Ficulle sulla autostrada A.I. Si costituiva la società assicuratrice e contestava la dinamica dellincidente in relazione alla condotta del pedone disceso dalla vettura in panne alla ricerca di soccorso. La lite era istruita con interrogatorio libero delle parti convenute e con prove orali e documentali.
Con sentenza del 16 marzo 1998 il tribunale di Orvieto rigettava la domanda degli eredi, ritenendo che lincidente si fosse verificato per colpa esclusiva del defunto. La decisione era appellata dagli eredi che ne chiedevano la riforma, resistevano la impresa e il proprietario Tutolo, restava contumace il conducente Picardi.
Con sentenza del 20 ottobre 2000 la Corte di appello di Perugina rigettava lappello compensando le spese del giudizio tra le parti.
Contro la decisione ricorre la vedova Oliva, in proprio e nella qualità, e gli altri eredi Garcia, deducendo tre motivi di gravame illustrati da memoria, resiste la società La fondiaria, incorporante la Polaris con controricorso.
Questa corte con ordinanza ha ordinato lintegrazione del contraddittorio nei confronti del conducente Picardi: tale adempimento risulta verificato ma il Picardi non ha svolto difese.
I ricorsi sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione
I ricorsi, pur restando autonomi ai fini delle argomentazioni difensive, che non sono in tutto coincidenti, prospettano tre motivi di censura sostanzialmente uniformi, di guisa che la valutazione dei motivi può procedere in parallelo.
Nel primo motivo del ricorso entrambe le parti ricorrenti deducono lerror in iudicando in relazione al regime probatorio di cui al primo comma dellarticolo 2054 Cc (per la condotta del conducente), nonché il vizio della motivazione omessa e insufficiente su punti decisivi. I motivi coincidono per una prima parte, mentre molto più diffuso è il motivo dei Ciancia.
Nel secondo motivo del ricorso entrambe le parti ricorrenti deducono la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo in relazione al punto di investimento del pedone, ravvisandosi una incongruenza nel corpo della motivazione data dai giudici dellappello.
Nel terzo motivo del ricorso si deduce la violazione dei diritti della difesa in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova (interrogatorio e prova per testi) richiesti e non ammessi in primo grado e non considerati dal giudice dellappello in relazione a specifico motivo di doglianza.
I motivi così sinteticamente riassunti non sono meritevoli di accoglimento.
I primi due motivi vengono in unitaria considerazione, poiché attengono alla ricostruzione del fatto storico come fatto illecito da circolazione e richiamano la regola del primo comma dellarticolo 2054 Cc, che aggrava lonere della prova del conducente, il quale deve dare la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale regola non prevede dunque una responsabilità oggettiva, ma è norma di favore della vittima, la quale deve dare la prova del nesso causale tra il fatto della circolazione e levento lesivo, mentre il conducente ha lonere di provare la causa di giustificazione o di esonero della propria responsabilità. In questo contesto la determinazione del punto durto ha una rilevanza, in ordine alle possibilità di tempestivo avvistamento e di porre in essere una manovra di emergenza.
Orbene nessun dubbio sussiste sulla imputabilità oggettiva dellevento, nel senso che è certo linvestimento del pedone, da parte del conducente dellauto, durante una fase di attraversamento, non consentito, della carreggiata della autostrada, in ora notturna, in tratto curvilineo, e senza essere il pedone dotato di un giubbotto catarifrangente o di torcia per segnalarne la presenza.
Osservano i ricorrenti una contraddizione nella parte motiva: a pag. 5 la sentenza considera pacifica la circostanza del punto dello investimento, localizzato per la presenza di macchie di sangue, sulla linea discontinua delimitante la corsia centrale di marcia alla corsia lenta posta al centro della carreggiata, nella direzione di marcia dei mezzi coinvolti (di cui uno sopravveniente e laltro in sosta per avaria di una ruota anteriore); a pag. 6 invece è detto che limprevedibilità della presenza del pedone deriva dal suo posizionamento in mezzo alla carreggiata.
Senonchè la interpolazione da parte dei difensori dei ricorrenti, dimentica lintero contesto motivazionale, che considera a pag 5 la imprevedibilità del pedone al centro della carreggiata della autostrada ed a pag 6 aggiunge altre circostanze, quali lora notturna, il traffico veloce, la strada curvilinea verso destra, per sottolineare nuovamente la imprevedibilità del pedone al centro della carreggiata) e la sua avvistabililità , da parte dellauto che procedeva ad una velocità (consentita) di circa 130 km/h, a soli 10/15 metri di distanza.
Non si ravvisa pertanto una modifica della situazione fattuale data per pacifica, ed il ragionamento della Corte di merito si pone in relazione al fattore della imputazione soggettiva per colpa: il conducente non può essere ritenuto in colpa in relazione ad un fatto imprevedibile (lattraversamento del pedone in ora notturna e in autostrada) ed inevitabile (in relazione ai tempi di avvistamento ed ai riflessi necessari per evitare lo investimento). Dove la prova della imprevedibilità è a carattere tecnico scientifico, in relazione ai fattori di tempo e di luogo ed ai riflessi psicofisici.
Nel ricorso dei Ciancia, ricco di precedenti giurisprudenziali, che tuttavia presuppongono una ricostruzione fattuale che è diversa dal singolare caso che ha interessato i giudici del merito, si sostiene che il Picardi non avrebbe effettuato alcuna manovra di emergenza e che era stanco, essendo alla guida da tre ore ed avendo percorso circa 400 km ad una andatura sostenuta. Ma tali critiche non sono decisive in ordine alla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici del merito, con una motivazione congrua ed adeguata, in relazione ad un prudente apprezzamento delle prove. Non sussiste pertanto alcun error in iudicando od omessa considerazione di punto decisivo e la motivazione è sorretta da un iter logico aderente ai fatti come accertati.
Entrambi i motivi, primo e secondo, così esaminati, appaiono infondati.
Inammissibile per difetto di autosufficienza è il terzo motivo, sulla mancata ammissione di prove, non riprodotte in esteso, e di cui non è possibile verificare la necessità o la rilevanza ai fini della ammissibililità . Non senza rilevare che, implicitamente, la sentenza ha ritenuto di poter considerare la sufficienza del raccolto probatorio messo a disposizione dalle parti in lite.
I ricorsi riuniti devono essere pertanto rigettati, sussistono giusti motivi, in relazione alla delicatezza delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
Riuniti i ricorsi li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.