Penale

Wednesday 05 March 2003

Non è reato guidare ubriachi nel cortile condominiale. Cassazione – Sezione quarta penale (up) – Sentenza 13 dicembre 2002-3 febbraio 2003, n. 4844

Non è reato guidare ubriachi nel cortile condominiale

Cassazione Sezione quarta penale (up) Sentenza 13 dicembre 2002-3 febbraio 2003, n. 4844

Presidente Fattori Relatore Atripaldi

Pg Mura Ricorrente Ciancaleoni

Motivi della decisione

Ciancaleoni William ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia, che gli ha ridotto ad euro 520 di ammenda la pena inflittagli dal tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il ricorrente adduce linapplicabilità dellarticolo 186 comma 2 del codice della strada, atteso che si era limitato a spostare lauto allinterno del parcheggio condominiale, senza circolare sulla strada.

Sostiene, inoltre, che lebbrezza riconosciutagli era stata determinata da un superalcolico ingerito dopo lincidente. Si duole, poi, che il giudice di merito aveva utilizzato le dichiarazioni rese dallo zio, il quale non era stato avvisato della facoltà di astenersi dal deporre. In via preliminare, inoltre, eccepisce lamena modifica del capo di imputazione, che erroneamente lo voleva alla guida di una Fiat Panda, anziché della Bmw del padre.

Rilevata lassoluta irrilevanza e conseguente manifesta carenza dinteresse in ordine alleccezione preliminare, si osserva, in relazione al primo ed assorbente motivo concernente lasserita in operatività dellarticolo 186 comma 2 del codice della strada, che, in effetti, la norma in questione, come tutte quelle del codice della strada attinenti alla circolazione dei veicoli, alla stregua dellarticolo 2 comma primo del codice della strada, ha il suo ambito di applicazione limitato alle aree ad uso pubblico di destinazione alla circolazione.

Nella verificatasi ipotesi, invece, il parcheggio, dal quale limputato in stato di ebbrezza tentava di uscire, pertinenza recintata, esclusiva del suo stabile condominiale, sebbene con laccesso privo di chiusura, essendo riservato alluso esclusivo dei condomini, non può in alcun modo considerarsi area di pubblico uso; concretizzando la sua ipotetica utilizzazione da parte di terzi con illecito e non certo un comportamento abitualmente tollerato dai proprietari. Evenienza, questa, comunque non riscontrata ed, anzi, da escludersi per lessenzialità del servizio in questione.

Né è legittima lestensione analogica, in base alla ratio, di detta norma effettuata dalla corte di merito, ostando a ciò il dettato dellarticolo 14 delle disposizioni preliminari del Cc.

Pertanto limpugnata sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto ascritto a Ciancaleoni William non costituisce reato