Penale

Tuesday 31 October 2006

Non c’ è il reato di resistenza se il pubblico ufficiale è arrogante e aggressivo.

Non c’è il reato di resistenza se
il pubblico ufficiale è arrogante e aggressivo.

Cassazione – Sezione sesta penale
(up) – sentenza 21 giugno-27 ottobre 2006, n. 36009

Presidente
Ambrosiani – Relatore Milo

Pg Galasso – Ricorrente Tonione

Fatto e diritto

A Tonione Massimo si addebitano i
seguenti reati:

a) reato previsto e punito
dall’articolo 337 Cp, perché usava violenza, consistita nel chiudere la portiere del lato guida della propria autovettura e nel
ripartire improvvisamente con la stessa, si da trascinare per alcuni metri e da
fare cadere rovinosamente a terra il comandante dei VV.UU. Zanchetta Renato,
che aveva appoggiato il suo braccio dx sulla spalla del Tonione, e ciò al fine
di opporsi al pubblico ufficiale, che lo aveva invitato a seguirlo negli uffici
per la identificazione;

b) reato previsto e punito dagli
articoli 582, 61 n. 10, 583 comma 1 n. 1 Cp, perché mediante la condotta di cui
al capo che precede, cagionava allo Zanchetta lesioni personali guaribili in
gg. 45 in
Candello il 10 marzo 1999.

Il Tribunale di Biella, con
sentenza 3 febbraio 2004, aveva dichiarato il Tonione colpevole del delitto di
lesioni e, in concorso delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate
aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con i
doppi benefici, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
lo aveva assolto dal delitto di resistenza, perché il fatto non sussiste.

La Corte d’appello di Torino,
investita dai gravami del Pm e dell’imputato, con sentenza 12 luglio 2005,
riformando in parte quella di primo grado, dichiarava il Tonione colpevole
anche del delitto di resistenza e, ritenuta la continuazione tra i due reati,
rideterminava la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione,
sostituendola con la corrispondente pena pecuniaria e revocando come da richiesta
dell’imputato, il beneficio della sospensione condizionale.

Riteneva la Corte di merito, valutate le
testimonianze di persone presenti ai fatti, che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa dell’imputato, il comportamento del vigile Zanchetta,
anche se assunse, per effetto delle accese rimostranze e critiche
dell’imputato, destinatario di una contravvenzione per divieto disposta, toni
alterati, non trasmodò mai nell’atto arbitrario, avendo egli legittimamente, di
fronte al rifiuto di delineare le proprie generalità da parte dell’imputato,
invitato costui a seguirlo in ufficio per l’identificazione e per consentire
anche la formale contestazione della violazione al Cds; che non costituiva atto
arbitrario l’avere tentato di trattenere per un braccio l’imputato, dal momento
che costui palesemente si era opposto all’invito di seguire in ufficio il
vigile; che la condotta tenuta dal Tonione aveva indubbiamente ostacolato ed
intralciato l’attività d’ufficio del pubblico ufficiale; che l’imputato, nell’avviare
improvvisamente l’auto, nel mentre il pubblico ufficiale era chino verso
l’interno della stessa, aveva accettato il rischio di potere compromettere
l’integrità fisica di quest’ultimo.

Ricorre per cassazione, tramite
il proprio difensore, l’imputato e deduce: 1) violazione della legge penale,
con riferimento all’articolo 337 Cp e vizio di motivazione, non essendosi dato
il giusto rilievo al comportamento certamente arbitrario del pubblico
ufficiale, che, come riferito dai testi Barbare e
Tiani, aveva assunto nella circostanza un atteggiamento arrogante e aggressivo
nei confronti del Tonione, afferrandolo per un braccio e cercando di tirarlo
fuori dall’auto; 2) violazione della legge penale, con riferimento agli
articoli 582, 583 Cp e vizio di motivazione, dovendosi escludere la
volontarietà delle lesioni, conseguenza soltanto dell’atteggiamento da
“sceriffo” assunto dal vigile, che aveva messo le mani addosso all’imputato e
si era letteralmente aggrappato all’auto del medesimo.

Il ricorso è in
parte fondato.

Quanto al contestato reato di
resistenza a pubblico ufficiale osserva la Corte che la condotta posta
in essere dal Tonione non fu finalizzata a impedire o a ostacolare l’attività
funzionale del pubblico ufficiale, ma rappresentò, secondo la ricostruzione dei
fatti operata dal giudice di merito, una reazione al comportamento non
ortodosso e sconveniente del medesimo pubblico ufficiale, che, con arroganza e
fare autoritario, lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo
con la forza presso gli uffici della polizia municipale, per identificarlo
compiutamente e contestargli formalmente la violazione al Cds (divieto di
sosta), già accertata in precedenza da altro vigile urbano. L’atteggiamento
sconveniente e prepotente non può essere consentito al pubblico ufficiale e in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento
dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere
esercitate, con l’effetto che la reazione immediata del privato a tale
atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all’articolo
337 Cp e ciò ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 288/44. Il Tonione si allontanò
con l’autovettura per sottrarsi alla presa del vigile.

La sentenza impugnata, pertanto,
deve essere annullata sul punto, perché il fatto non costituisce reato.

Non evidenzia invece profili di
illegittimità la sentenza nella parte relativa alla pronuncia di colpevolezza
per il reato di lesioni volontarie e va conseguentemente disatteso il
corrispondente motivo di ricorso. L’imputato, invero, nella circostanza di cui è processo, si rese ben conto della particolare posizione in
cui era venuto a trovarsi il vigile Zanchetta, incastrato tra lo sportello e
l’abitacolo della vettura, e ciò nonostante avviò improvvisamente la marcia dell’auto,
determinando la rovinosa caduta del predetto e le conseguenti lesioni, che
vanno addebitate all’agente quanto meno a titolo di dolo eventuale.

Non potendo questa Sc, per
effetto dell’annullamento in relazione al delitto di resistenza, individuare la
misura della pena riferibile al delitto di lesioni, va disposto a tale fine il
rinvio ad altra sezione della Ca di Torino.

PQM

Annulla la sentenza impugnata
limitatamente alla resistenza a pubblico ufficiale, perché il fatto non
costituisce reato, e rinvia ad altra sezione della Ca di Torino per la
determinazione della pena in ordine al residuo reato. Rigetta nel resto il
ricorso.