Famiglia
Non adottabili persone maggiorenni da chi ha figli minorenni. Lo stabilisce la Corte Costituzionale
Non adottabili persone maggiorenni da chi ha figli minorenni. Lo stabilisce la Corte Costituzionale
Corte costituzionale sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245
Presidente Zagrebelsky Relatore Finocchiaro
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di La Spezia, nel corso di un procedimento per ladozione di maggiorenne, con ordinanza dell8 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 291 del Cc, in riferimento allarticolo 3 della Costituzione, nella parte in cui consente ladozione di persona maggiore di età da parte di chi abbia discendenti naturali riconosciuti in età minore.
Il giudice a quo espone che il ricorrente, il quale ha chiesto, ai sensi dellarticolo 291 Cc, ladozione della figlia maggiorenne della sua attuale convivente, nata dal matrimonio di questa con persona deceduta, ha dichiarato di non avere avuto figli dal proprio precedente matrimonio di cui era stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato nonché di avere un figlio naturale riconosciuto minore, nato dallunione more uxorio con la madre della maggiorenne di cui chiedeva ladozione.
Il Tribunale poiché larticolo 291 Cc, come risulta dopo la sentenza della Corte costituzionale 557/88, consente ladozione di maggiorenne a chi non ha discendenti legittimi o legittimati e a chi ha figli legittimi o legittimati maggiorenni che abbiano prestato il consenso, precludendo ladozione a chi ha discendenti legittimi o legittimati minori, perché non in grado di esprimere il consenso, mentre permette ladozione di maggiorenne da parte di chi ha discendenti naturali riconosciuti in età minore prospetta una disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato e quella del figlio minore naturale riconosciuto delladottante e solleva dufficio la questione di costituzionalità.
Quanto alla rilevanza, il giudice rimettente sottolinea che dalla decisione della Corte costituzionale dipende laccoglimento o il rigetto della domanda di adozione.
2. Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale di La Spezia, nel corso di un procedimento diretto alladozione di maggiorenne da parte di soggetto con figlio minore naturale riconosciuto, ha sollevato dufficio questione di legittimità costituzionale dellarticolo 291 Cc quale risulta dopo la sentenza della Corte costituzionale 557/88 che consente ladozione di persona maggiore di età da parte di chi abbia discendenti naturali riconosciuti in età minore, per violazione dellarticolo 3 della Costituzione, sussistendo disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato e quella del figlio minore naturale riconosciuto delladottante, atteso che ladozione di persona maggiore detà è preclusa nel primo caso mentre è consentita nel secondo.
2. La questione è fondata.
Larticolo 291, primo comma, Cc, nel testo sostituito dallarticolo 1 della legge 431/67, sulladozione speciale, disponeva che ladozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno diciotto anni letà di coloro che intendono adottare.
Successivamente, questa Corte, con sentenza 557/88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non consente ladozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nellinterpretare larticolo 291 Cc nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori, o, se maggiorenni, non consenzienti, e non anche a coloro che hanno figli naturali riconosciuti.
Questa interpretazione, imposta dal tenore della disposizione, evidenzia una illegittima disparità disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi alladozione, valgono anche per i figli naturali.
Daltro canto, nella situazione presa in esame non sono ipotizzabili profili di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima che giustifichino un trattamento normativo differenziato.
Da quanto precede deriva che deve dichiararsi lillegittimità costituzionale dellarticolo 291 Cc, nella parte in cui non prevede che ladozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dalladottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.
PQM
La Corte costituzionale dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 291 del Cc nella parte in cui non prevede che ladozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dalladottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.