Penale

Friday 04 March 2005

Niente tacita remissione della querela se il querelante non si presenta in udienza seppure debitamente avvertito. Dalla Cassazione un incentivo alla querela facile. Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 4 febbraio-2 marzo, n. 8046

Niente tacita remissione della querela se il querelante non
si presenta in udienza seppure debitamente avvertito
. Dalla Cassazione un incentivo alla “querela facile”

Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 4 febbraio-2 marzo, n. 8046 – Presidente Providenti – estensore Marini – Pg
Fraticelli – ricorrente Procuratore Generale in proc.
Cuzzopoli

La
Corte
osserva:

Con sentenza 14 novembre 2003, il GdP di Seneghe (OR) ha dichiarato
non doversi procedere: a) nei confronti di Cuzzupoli
Roberta in ordine al reato di ingiuria perché estinto
per tacita remissione della querela da parte della querelante Masala Antonella, non comparsa all’udienza seppure
avvertita dal giudice, dopo un primo rinvio per sua mancata comparizione, che
la nuova assenza sarebbe stata intesa come tacita remissione; b) nei confronti
di Cuzzupoli Massimo in ordine al reato di minaccia
per difetto della querela..

Avverso tale
sentenza, e
limitatamente alla pronuncia nei confronti di Cuzzupoli
Roberta, propone ricorso il Pg della Repubblica
presso la Corte di appello di Cagliari, deducendo inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, sul rilievo che, per consolidata
giurisprudenza di legittimità, il comportamento omissivo del querelante produce
l’effetto di remissione della querela soltanto se univoco in tal senso.

Il ricorso è fondato, dovendosi
preferire al minoritario

Orientamento del giudice di
legittimità seguito dall’impugnata sentenza
(Cassazione, Sezione quinta, 27.8.2001, Pompei), quello decisamente prevalente, secondo cui, essendo la remissione tacita
della querela ravvisabile in fatti univocamente incompatibili con la volontà di
persistere nella querela (Cassazione, Sezione sesta, 22.10.1999, Giardi; Cassazione, Sezione quinta, 24.9.1997 Chiaberge; Cassazione, Sezione sesta, 15.12.1993, Tulina; Cassazione, Sezione seconda, 28.11.1985, Pellinghelli), tale assoluta incompatibilità non ricorre
allorché la persona offesa ometta di comparire in giudizio, potendo tale evento
essere determinato dalle più svariate ragioni del tutto indipendenti da una
volizione di rinuncia a che venga meno la perseguibilità del fatto denunciato,
e ciò anche quando la mancata
comparizione sia successiva all’invito a comparire, notificato alle parti, con
l’avviso che l’assenza verrà intesa come
tacita remissione della istanza punitiva (Cassazione, Sezione quinta,
19.7.2000, Di Piazza;Cassazione, Sezione quinta, 13.1.2000, Zampìeri).

Poiché, infatti, l’effetto della
remissione è previsto presumendo una sopraggiunta volontà abdicativi, seppure
inespressa, in capo alla persona offesa, del già esercitato diritto alla penale
perseguibilità dell’autore di un illecito in suo danno, l’interesse
particolarmente tutelato, tale da giustificare per taluni reati una deroga al
principio di titolarità del potere di iniziativa
penale, non può essere vanificato da una condotta del titolare che, manifestata
la voluntas puniendi, non
sia univocamente dimostrativo del mutamento di una tal volontà in senso
diametralmente opposto.

La mancata comparizione del
querelante al dibattimento è, in tal senso, un ’fatto
totalmente neutro ai fini individuativi di un mutamento della di lui volontà,
potendo essere il prodotto degli eventi più disparati, salvo che a tale
condotta omissiva non si accompagni ad un qualche ulteriore fatto, in positivo,
che renda incompatibile la volontà di mantenimento della querela, come sarebbe,
a mò di esempi certamente non esaustivi dei possibili
casi, nella ipotesi di comprovata tacitazione del danno sofferto dal querelante
nelle more o di significative dichiarazioni extraprocessuali scambiatesi fra le
parti; la condotta omissiva del querelato, quand’anche successiva all’invito
con avvertimento, sotto tale profilo, non modifica minimamente il quadro di
indagine circa la volontà, pur presunta, della persona offesa, perché anche in
tal caso si tratta di condotta non univoca, restando inalterata la gamma di
possibili ragioni determinative dell’assenza – un impedimento non potuto
tempestivamente comunicare, un fatto di mera negligenza, una scelta del
querelante ai fini di una possibile definizione degli interessi lesi dal reato
– nel permanente difetto di un quid pluris
positivamente riconducibile al querelante, che consenta di riconoscere una
sopravvenuta volontà di remissione.

Giova aggiungere, del resto, che
l’effetto della remissione tacita, in siffatte ipotesi, presupporrebbe che
fosse consentito al giudice del dibattimento di dotare l’invito a comparire di
un elemento comunicatorio con effetti inammissibilmente decisori del procedimento, in
applicazione di un “potere processuale” non previsto da alcuna norma giuridica
(il codice di rito conosce “avvertimenti”, ed eventuali provvedimenti
coercitivi in tutt’altre ipotesi ed unicamente per
finalità probatorie, v.articoli132, 133, 210, 376, 377, e del
tutto eccentriche rispetto al tema di perseguibilità del reato).

Nella specie, poi, va considerato che
non è neppure invocabile la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 28 D.Lgs 34/2000, trattandosi di disposizione di carattere
eccezionale ed applicabile, nella ipotesi di mancata
comparizione di una pluralità di persone offese. Esclusivamente
alla procedura di citazione attivata con il ricorso immediato ai sensi
dell’articolo 21 stesso D.Lgs (Cassazione, Sezione
quinta 15093/04, Pm in proc.
Cataldo; Cassazione, Sezione quinta, 2667/04, Pm in proc. Pravato); e, nel caso in
esame, la citazione venne disposta (in data 11 giugno
2003) dalla polizia giudiziaria ex articolo 20.

L’impugnata sentenza, pertanto, deve
essere annullata limitatamente alla pronuncia nei confronti di Cuzzupolì Roberta, con rinvio al GdP
di Seneghe per il giudizio.

PQM

La Corte, annulla la sentenza
impugnata nei confrontì dì Cuzzupoli
Roberta, con rinvio al GdP di Seneghe
per il giudizio.