Penale

Monday 21 March 2005

Niente sospensione condizionata della pena (c.d. indulitno) per chi ha avuto la revoca di benefici precedentemente concessi. Interpretazione restrittiva della Consulta sulla legge 207/03

Niente sospensione condizionata della pena (c.d. indulitno)
per chi ha avuto la revoca di benefici precedentemente
concessi. Interpretazione restrittiva della Consulta sulla legge 207/03

Corte costituzionale – ordinanza 7-18
marzo 2005, n. 112 – Presidente – relatore Contri

Ordinanza

Nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge
207/03 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite
massimo di due anni), promossi con ordinanze dell’11, del 10, del 13 e del 21
novembre (n. 2 ordinanze), del 2, del 4 e del 16 dicembre 2003 dal Tribunale di
sorveglianza di Bari, del 22 gennaio 2004, del 23 dicembre 2003, del 5, del 19,
del 26 febbraio (n. 4 ordinanze) e del 4 marzo 2004 dal Magistrato di
sorveglianza di Foggia, del 30 gennaio, del 5 e del 17 marzo 2004 dal
Magistrato di sorveglianza di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 31, 32, 33, 53, 54, 55, 118, 170, 229, 299, 300, da 437 a 442, 501, 502 e 551 del
registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 11, 12, 14, 16, nella edizione
straordinaria del 3 giugno 2004, e nn. 23 e 24, prima
serie speciale, dell’anno 2004.

Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26
gennaio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di
sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 21 novembre 2003 (r.o. 31/2004), ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge
207/03 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di due anni), nella parte in cui consente a coloro i quali
abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla
detenzione, di essere ammessi alla sospensione dell’esecuzione della parte
finale della pena detentiva;

che il rimettente è investito dell’esame
di un reclamo proposto dal Pm avverso l’ordinanza con
la quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha ammesso alla sospensione
condizionata della pena detentiva un condannato che, già ammesso alla misura
alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ne aveva successivamente
subito la revoca;

che, ad avviso del giudice a quo,
l’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 207/03 esclude dalla concessione
del beneficio le persone le quali, dopo la condanna, siano state ammesse ad una
misura alternativa, mentre l’articolo 7 della stessa legge, nel prevedere che
“le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati
in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di
entrata in vigore della medesima”, sarebbe una norma di chiusura finalizzata
all’individuazione del criterio temporale per l’applicazione del beneficio, ma
non individuerebbe le condizioni “sostanziali, soggettive ed oggettive” che
consentono di godere della misura;

che il rimettente osserva come tra le
condizioni ostative alla concessione del beneficio sia espressamente previsto che il condannato sia
stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione, mentre non è prevista
l’attualità di tale condizione, per cui la condizione ostativa deve ritenersi
integrata anche nei confronti dei condannati che abbiano subito la revoca di
una misura precedentemente disposta;

che una diversa interpretazione della
norma, prosegue l’ordinanza, sarebbe in contrasto con la Costituzione, poiché
ancorerebbe ad un dato puramente temporale e del tutto aleatorio (l’essere o
meno la misura alternativa in corso alla data di entrata in vigore della legge
207/03) la possibilità di essere ammessi al beneficio, e ciò in violazione del
principio di ragionevolezza;

che secondo il Tribunale di sorveglianza
di Bari tale interpretazione discriminerebbe ingiustamente la condizione di
chi, essendo stato ammesso ad una misura alternativa ed avendo ottemperato alle
prescrizioni di legge, non abbia subito la revoca del beneficio, rispetto a
quella di colui che, avendo visto revocato il precedente beneficio, verrebbe a
fruire comunque della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di due anni;

che detta interpretazione, sempre
secondo l’ordinanza, violerebbe anche l’articolo 3 Costituzione sotto il
profilo del principio di eguaglianza, poiché se è vero che le due situazioni
non sono identiche fra loro, è anche vero che il condannato che ha visto
revocata una precedente misura alternativa viene ad essere nella condizione di
godere della sospensione, mentre chi ha tenuto una condotta osservante della
legge e merita maggior tutela ne verrebbe escluso;

che, sempre secondo il giudice a quo, il
mancato inserimento tra le cause ostative alla concessione del beneficio della
sospensione condizionata dell’esecuzione della pena delle ipotesi di cui
all’articolo 58-quater della legge 354/75 (Norme sull’ordinamento penitenziario
e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sarebbe
irragionevole, dal momento che la disposizione citata vieta la concessione di
misure le cui prescrizioni sono ben più rigorose di quelle del beneficio
previsto dalla norma censurata, del quale il condannato potrebbe fruire anche
nell’ipotesi in cui gli sia precluso di beneficiare delle altre misure
alternative;

che la disposizione censurata violerebbe
l’articolo 3, sotto il profilo del principio di eguaglianza, e il principio
della finalità rieducativa della pena di cui
all’articolo 27 Costituzione, consentendo ad un soggetto, rivelatosi per fatti
concludenti poco affidabile e nei cui confronti sia già stata disposta la
revoca di precedenti benefici penitenziari, di godere di un ulteriore beneficio
che sarebbe al contrario precluso a chi, non avendo commesso violazioni, si presenta
come più meritevole;

che è intervenuto nel giudizio di
legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla
Corte di dichiarare la questione inammissibile e comunque infondata;

che secondo l’avvocatura la disposizione
censurata non consente a coloro che sono stati ammessi ad una misura
alternativa alla detenzione e che successivamente se la sono vista revocare di
godere del beneficio introdotto dalla legge 207/03;

che l’articolo 2, comma 3, della legge
citata prevede che la sospensione della parte finale della pena “non si applica
quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla
detenzione”, senza che ciò significhi la “sottoposizione attuale” a dette
misure, ma al contrario con riferimento
esclusivo ad una precedente ammissione;

che per tale ragione, secondo
l’Avvocatura, il semplice fatto che la persona condannata sia stata ammessa
alla misura alternativa e sia uscita quindi dal regime detentivo penitenziario
osta alla concessione del nuovo beneficio, restando del tutto indifferenti le
vicende successive che hanno riguardato la misura, e cioè il fatto che essa sia
stata o meno revocata;

che il beneficio introdotto dalla legge
207/03, pur non essendo propriamente una misura alternativa, presenta con
questa tipologia alcune affinità, tanto che nessuna meraviglia può destare il
fatto che il legislatore ha voluto in sostanza recepire per il nuovo istituto
la disciplina già prevista dall’articolo 58-quater della legge di ordinamento
penitenziario, secondo il quale chi si vede revocata una misura alternativa non
può ottenerne una nuova per i successivi tre anni;

che secondo l’Avvocatura la questione
sollevata, lungi dall’evidenziare profili di legittimità costituzionale, vale
solo a confortare un’interpretazione della norma conforme a Costituzione già
fatta propria dallo stesso giudice a quo, essendo al contrario manifestamente
assurde le conseguenze di una interpretazione opposta a quella offerta;

che lo stesso Tribunale di sorveglianza
di Bari, con altre nove ordinanze pervenute successivamente alla Corte (32, 33,
53, 54, 55, 118, 170, 501 e 502 del 2004), ha nuovamente sollevato, con
sostanziale identità di argomenti, la medesima questione;

che il Magistrato di sorveglianza di
Bari, con ordinanza emessa in data 17
marzo 2004 (551 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 207/03, nella parte in cui
consente l’ammissione al beneficio della sospensione dell’esecuzione della
parte finale della pena detentiva di coloro i quali abbiano subito la revoca,
per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, per violazione
degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che le motivazioni di tale ordinanza
sono in parte analoghe ed in parte del tutto identiche a quelle delle ordinanze
del tribunale di Sorveglianza di Bari;

che anche il Magistrato di sorveglianza
di Foggia, con nove ordinanze (229, 299, 300, 437, 438, 439, 440, 441, 442 del
2004), ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 207/03, nella parte in cui
consente l’ammissione al beneficio della sospensione dell’esecuzione della
parte finale della pena detentiva di coloro i quali abbiano subito la revoca,
per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione, per violazione
degli articoli 3 e 27, terzo comma, Costituzione;

che le motivazioni delle ordinanze sono
in parte analoghe ed in parte identiche a quelle delle ordinanze del tribunale
di Sorveglianza di Bari e del Magistrato di sorveglianza di Bari;

che in tutti i giudizi di legittimità
costituzionale così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare tutte le questioni inammissibili e comunque
infondate in base ad argomenti del tutto identici a quelli svolti nell’atto di
intervento per la questione iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2004.

Considerato che tutte le ordinanze di
rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale della stessa
disposizione di legge con motivazioni che sono in parte
identiche ed in parte analoghe e che i relativi giudizi debbono perciò
essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che tutti i rimettenti dubitano della
legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d), della legge
207/03 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di due anni), per violazione dell’articolo 3 della Costituzione,
sotto il profilo della ragionevolezza, del medesimo articolo 3 Costituzione,
sotto il profilo del principio di eguaglianza, e dell’articolo 27 Costituzione,
sotto il profilo del principio della finalità rieducativa
della pena, poiché la norma, mentre preclude la possibilità di accedere al
beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena a chi, essendo già stato
ammesso ad altri benefici penitenziari, non ha commesso violazioni e si
presenta quindi come più meritevole, consente invece a chi ha subito la revoca
di precedenti misure alternative, e perciò si è rivelato per fatti concludenti
poco affidabile, di godere della misura introdotta dalla legge citata;

che le ordinanze in esame prendono le
mosse da un’interpretazione della disposizione impugnata, dagli stessi giudici
a quibus qualificata come conforme a Costituzione,
secondo la quale i detenuti che, già ammessi ad una misura alternativa alla detenzione
– affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà
– hanno subito la revoca delle stesse per fatti loro imputabili, non possono
beneficiare (oltre che di nuove misure alternative nel triennio successivo)
anche della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel
limite massimo di due anni introdotta dalla legge 207/03, detta anche “indultino”;

che gli stessi rimettenti, in modo del
tutto contraddittorio rispetto alle premesse interpretative da cui prendono le
mosse, rimettono la questione a questa Corte chiedendole di dichiarare
illegittima la norma censurata se interpretata in modo opposto da quello da
essi stessi adottato;

che la questione così come viene
sollevata, lungi dall’evidenziare profili di illegittimità costituzionale,
varrebbe quindi solo a confortare, tra le possibili interpretazioni della
norma, quella che gli stessi giudici a quibus, con
argomenti non implausibili, ritengono conforme a
Costituzione e che potrebbero quindi adottare senza investire questa Corte;

che le questioni in tal modo sollevate
sono manifestamente inammissibili in quanto, per giurisprudenza costante di
questa Corte, il giudice che deve adottare l’interpretazione ritenuta conforme
a Costituzione non può proporre questioni meramente interpretative, volte a
suffragare, o a far escludere, la legittimità di tesi ermeneutiche diverse da
quella fatta propria dallo stesso rimettente (cfr., fra le più recenti, le
ordinanze 109/03 e 305/04).

Visti gli articoli 26, secondo comma,
della legge 87/1953, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PQM

La
Corte
costituzionale riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d),
della legge 207/03 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di due anni), sollevate, in riferimento agli
articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari, dal
Magistrato di sorveglianza di Bari e dal Magistrato di sorveglianza di Foggia
con le ordinanze in epigrafe.