Civile

Tuesday 27 April 2004

Niente pubblicità indesiderata via fax. Lo sostiene il Garante per la Privacy. Notiziario settimanale: Anno V n.208 (29 marzo – 4 aprile 2004)

Niente pubblicità indesiderata via fax. Lo sostiene il Garante per la Privacy

Garante per la protezione dei dati personali

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Notiziario settimanale: Anno V n.208 (29 marzo – 4 aprile 2004)

Pubblicità per fax solo con il consenso del destinatario

É illecito inviare fax indesiderati e subordinare l’interruzione della pubblicità ad una chiamata fax a pagamento

Si possono inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità od altro materiale di carattere commerciale, solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario, anche se il suo numero telefonico compare in un elenco cosiddetto “pubblico”, o viene reperito sulla rete Internet. Inoltre, non si può mai subordinare la sospensione del servizio imponendo all’interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax ad un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa.

Sulla questione è intervenuto l’Ufficio del Garante dopo la segnalazione di un dipendente di una società privata che aveva ricevuto al numero di fax del proprio ufficio un’offerta di una società con sede legale all’estero, di abbonamento ad un servizio di invio di “fax pubblicitari e di trattenimento gratuiti per cinque anni”.

Nella segnalazione il dipendente chiedeva di sapere se era lecito l’invio tramite fax di materiale avente carattere commerciale senza che vi fosse stato il suo preventivo consenso e se era corretta la formula, proposta dalla società per interrompere “immediatamente il ricevimento di fax pubblicitari”, di rispedire il modulo ricevuto ad un numero di fax a tariffazione speciale specificando di non essere interessato al servizio e quindi “pregandoli” di cancellare i dati personali in loro possesso.

L’Autorità ha fornito all’interessato il quadro di riferimento normativo riconoscendo la fondatezza della sua lamentela, e si è attivato prontamente interessando il Garante inglese competente per le iniziative da intraprendere nei confronti della società sulla base della legislazione lì vigente.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (art.130) e il decreto legislativo n. 185/1999 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza (art. 10, comma 1) prevedono, da un lato, che gli operatori stabiliti nel territorio italiano che usano dati personali per comunicazioni commerciali utilizzando sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, tra i quali il fax, informino preventivamente l’interessato e, dall’altro, che nella stessa informativa sia previsto che l’utilizzo di questi strumenti avvenga solo dopo aver ricevuto il libero ed esplicito consenso dell’interessato.

All’interessato il Codice della privacy riconosce il diritto ad opporsi gratuitamente, in tutto o in parte fin dall’inizio, ma anche in un momento successivo, al trattamento dei dati personali che lo riguardano senza particolari formalità, dunque anche verbalmente, ma certamente non subordinando, come nel caso affrontato dal Garante, la cancellazione dei dati personali detenuti dal mittente all’invio della relativa richiesta mediante un fax peraltro a tariffazione speciale.

Nella risposta il Garante ha quindi specificato che la grave violazione dei diritti dell’interessato riconosciuti dal Codice prevede espressamente l’applicazione, per chi opera sul territorio italiano, della sanzione penale della reclusione fino a 2 anni.

L’Autorità, come ricordato, trattandosi di una società con sede legale all’estero, ha già provveduto ad attivare il Garante territorialmente competente per le iniziative da intraprendere.

A Rotterdam i Garanti Ue

L’Autorità italiana partecipa con due relazioni

Si svolgerà a Rotterdam dal 21 al 23 aprile la conferenza di primavera dei Garanti europei. L’appuntamento delle autorità do protezione dei dati sarà dedicato quest’anno alle politiche per garantire una efficace tutela della privacy. I temi al centro dell’incontro riguardano il ruolo e l’azione di intervento delle Autorità , le comunicazioni elettroniche, il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, la cooperazione giudiziaria a livello europeo.

Nell’ambito delle sessioni della Conferenza, il Vicepresidente dell’Autorità italiana, Giuseppe Santaniello, illustrerà le novità fondamentali del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore in Italia lo scorso 1 gennaio, che rappresenta il primo esempio, su scala internazionale, di sistematizzazione della disciplina in materia.

Il Segretario generale dell’Autorità, Giovanni Buttarelli, affronterà invece il tema delle strategie da mettere in atto per garantire l’effettiva attuazione delle norme in materia di privacy, non solo attraverso verifiche e controlli, ma anche attraverso una costante azione di sensibilizzazione.

Test genetici: la Commissione europea avvia un dibattito pubblico

Una conferenza a Bruxelles per presentare le raccomandazioni degli esperti

Il 6 e 7 maggio prossimi si terrà a Bruxelles una conferenza organizzata dalla Commissione europea, nella quale saranno presentate le 25 Raccomandazioni elaborate da un gruppo di esperti sulle implicazioni etiche, giuridiche e sociali dei test genetici.

La premessa generale è che il ricorso ai test genetici deve essere il frutto di una libera scelta, da valutare sempre caso per caso in modo da massimizzarne i benefici e ridurne i possibili rischi, e non può essere il risultato di scelte imposte. La Conferenza è aperta ai rappresentanti di tutti i gruppi interessati (ricercatori, personale sanitario, pazienti, studiosi, parlamentari) ed ha lo scopo di stimolare il dibattito sul tema attraverso un’analisi dettagliata delle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni.

Stefano Rodotà presiederà una sessione dedicata alle tematiche di protezione dati e privacy.

Le Raccomandazioni sono disponibili in lingua inglese all’indirizzo http://europa.eu.int/…; per quanto riguarda il programma della Conferenza ed altra documentazione pertinente, http://europa.eu.int/…

Il Gruppo di esperti che, su richiesta della Commissione europea ha elaborato oltre alle Raccomandazioni anche un Rapporto di prossima pubblicazione, è presieduto dal parlamentare europeo Eryl McNally. Del Gruppo fanno parte rappresentanti di varie Ong (soprattutto associazioni per la tutela dei pazienti), esponenti dell’industria farmaceutica e delle biotecnologie, scienziati, studiosi universitari (giuristi, filosofi, esperti di etica). Va sottolineato che il Gruppo si è consultato con numerosi altri soggetti che, a vario titolo, hanno affrontato o stanno confrontandosi con i problemi connessi ai test genetici (Ocse, Unesco, Oms, Consiglio d’Europa, Gruppo europeo per l’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie).

Il Gruppo si è concentrato sull’utilizzazione dei test genetici nei settori della sanità e della ricerca, perché è soprattutto in questi campi che è possibile presagire un incremento consistente del ricorso all’analisi genetica grazie agli indubbi progressi scientifici (basti pensare agli sviluppi dello Human Genome Project).

Le Raccomandazioni sono indirizzate ai soggetti volta per volta competenti (Commissione europea, scienziati, ricercatori, personale sanitario), e sono strutturate in tre macro-aree: la considerazione del quadro generale di riferimento (compresa la possibile definizione “universalmente” valida di “test genetico”); le problematiche connesse all’utilizzazione dei test genetici nel settore sanitario; le problematiche e le percezioni connesse all’impiego dei test genetici per scopi di ricerca.

Segnaliamo brevemente alcune delle raccomandazioni formulate dal Gruppo, che saranno oggetto di discussione e analisi durante la Conferenza.

– Test genetici e sanità: consenso informato, accesso non discriminatorio ai test, consulenza adeguata, e tutela di privacy e riservatezza sono i principi-guida che devono ispirare l’applicazione dei test genetici da parte dei professionisti sanitari. Significativo il richiamo all’esigenza di tutelare sia il diritto (del paziente) di conoscere i risultati dei test, sia il diritto di non conoscere tali risultati (sul punto si è pronunciato chiaramente anche il Gruppo che riunisce le Autorità europee di protezione dei dati, v. Newsletter del 15-21 marzo 2004). La tutela della riservatezza deve estendersi ai dati personali derivati dai test genetici, e deve essere riconosciuto all’interessato il diritto di accedere sia ai dati in quanto tali sia ai campioni biologici (in quanto “vettori” di informazione). Deve essere impedita qualsiasi discriminazione basata sull’uso dei dati personali utilizzati per o derivati da test genetici (su questo punto si è espresso anche il Gruppo europeo per l’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, v. Newsletter del 22-28 settembre 2003). Ciò vale egualmente, in senso più ampio, per i rischi di stigmatizzazione legati, ad esempio, al ricorso ai test genetici per individuare fattori di appartenenza a determinati gruppi etnici. Il Gruppo sollecita anche la definizione di un quadro normativo univoco e più chiaro a livello sopranazionale, ed invita la Commissione a promuovere ulteriori studi concernenti l’impatto socio-economico e culturale dei test genetici in campo sanitario.

– Test genetici e ricerca: In questo caso il Gruppo raccomanda che la creazione e l’utilizzazione delle cosiddette “bio-banche”, ossia delle raccolte di campioni biologici unitamente ai rispettivi database, siano improntate agli stessi principi di trasparenza e correttezza sopra ricordati. A tale scopo, è necessario garantire il rispetto di principi fondamentali quali il consenso informato dei soggetti presso i quali avviene il prelievo dei campioni, la conservazione dei campioni per periodi adeguati, e l’anonimato dei campioni stessi. Il Gruppo consiglia, inoltre, un “censimento” delle “bio-banche” esistenti nell’Ue per definire quali di esse siano utilizzabili per studi genetici, sulla base del rispetto dei criteri prima evidenziati. Un altro requisito primario è il costante coinvolgimento dei soggetti responsabili di attività di indirizzo e controllo in questo settore (quali i comitati di bioetica). Il Gruppo sottolinea l’opportunità di un approccio armonizzato a livello di Unione Europea, anche per approfondire gli aspetti giuridici e gestionali, compresi quelli finanziari, legati all’esistenza ed al mantenimento delle “bio-banche”.