Enti pubblici

Wednesday 07 September 2005

Niente pià parrucchiere e barbiere: da oggi, per adeguarsi alla normativa europea, c’ è l’ acconciatore (unisex) LEGGE 17 agosto 2005, n.174 – Disciplina dell’attivita’ di acconciatore. – (GU n. 204 del 2-9-2005)

Niente più parrucchiere e barbiere: da oggi, per adeguarsi alla normativa
europea, c’è l’ ”acconciatore” (unisex)

LEGGE 17 agosto 2005, n.174 – Disciplina dell’attivita’ di acconciatore. – (GU n. 204 del 2-9-2005)

La
Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge reca i principi
fondamentali di disciplina dell’attivita’
professionale di acconciatore ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite
disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio
di tale attivita’.

2. L’esercizio dell’attivita’ professionale di acconciatore
rientra nella sfera della liberta’ di iniziativa
economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. La presente
legge e’ volta ad assicurare l’esercizio dell’attivita’,
l’omogeneita’ dei requisiti professionali e la parita’ di condizioni di accesso
delle imprese del settore al mercato, nonche’ la
tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni della presente
legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l’attivita’
di acconciatore, siano esse individuali o in forma
societaria, ovunque tale attivita’ sia esercitata, in
luogo pubblico o privato.

Art. 2.

(Definizione ed esercizio dell’attivita’ di acconciatore)

1. L’attivita’
professionale di acconciatore, esercitata in forma di
impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi
volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei
capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o
sanitario, nonche’ il taglio e il trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L’esercizio dell’attivita’ di acconciatore e’
soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo
accertamento del possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3
nonche’ in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

3. L’attivita’
di acconciatore puo’ essere
svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata
dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti
regionali. E’ fatta salva la possibilita’ di
esercitare l’attivita’ di acconciatore
nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in
altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche
amministrazioni.

4. Non e’ ammesso lo svolgimento
dell’attivita’ di acconciatore
in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti e
i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l’applicazione dei
prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni. Alle imprese esercenti l’attivita’
di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla
propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni
accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni.

6. Per l’effettuazione dei
trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l’attivita’ di acconciatore possono
avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purche’ in possesso dell’abilitazione prevista
dall’articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono
autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla
legge.

7. L’attivita’
professionale di acconciatore puo’
essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa’.

E’ in ogni caso necessario il
possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita’. Le imprese di acconciatura,
oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere
esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3.

(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l’attivita’ di acconciatore e’
necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento
di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di
qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di
specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di
acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;

b) da un periodo di
inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura,
da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito
corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e’ ridotto ad un anno,
da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di
formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 puo’
essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento,
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attivita’ lavorativa qualificata, svolta in qualita’ di titolare dell’impresa o socio partecipante al
lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e
continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla
contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo
all’esercizio dell’attivita’ professionale gli
attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi
professionali che non siano stati autorizzati o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attivita’ di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione
professionale di cui al presente articolo.

6. L’attivita’
professionale di acconciatore puo’
essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformita’ alle norme vigenti in materia di riconoscimento
delle qualifiche per le attivita’ professionali nel
quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi.

Art. 4 (Competenze delle regioni)

1. In conformita’
ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le
regioni disciplinano l’attivita’ professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti
tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di cui
all’articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione
tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale
di cui all’articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze
del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a
favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l’esercizio delle
funzioni amministrative di competenza dei comuni.

3. L’attivita’
svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e’ volta al conseguimento delle
seguenti finalita’:

a) valorizzare la funzione di
servizio delle imprese di acconciatura, anche nel
quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre
attivita’ di servizio e con le attivita’
commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo
del settore che assicuri la migliore qualita’ dei
servizi per il consumatore, anche attraverso l’adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalita’
di svolgimento del servizio;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni
sanitarie per gli addetti;

d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attivita’ per le imprese operanti nel settore, prevedendo,
anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina
concernente il regime autorizzativo e il procedimento
amministrativo di avvio dell’attivita’.

4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga
trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di
uno o piu’ requisiti o in violazione delle modalita’ previsti dalla presente legge, sono inflitte
sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita’
competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro,
secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le attivita’
di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attivita’ di acconciatore".

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso
della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna,
assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti
abilitati ai sensi dell’articolo 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano
intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all’articolo 2 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l’esercizio
delle attivita’ di parrucchiere per uomo o per donna,
hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

4. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate
esclusivamente per l’esercizio dell’attivita’ di
acconciatore.

5. I soggetti in possesso della
qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione di cui
all’articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’abilitazione di cui all’articolo 3 in considerazione delle maturate
esperienze professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3;

c) a sostenere
l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3.

6. Coloro che hanno
maturato un’esperienza lavorativa qualificata, in qualita’
di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso
imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame
di cui all’articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione
di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato
corso puo’ essere frequentato anche durante il terzo
anno di attivita’ lavorativa
specifica.

7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso
della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l’attivita’ di barbiere e’ comunque garantito il diritto di
svolgere tale attivita’.

Art. 7.

(Termine di applicazione della legislazione
vigente)

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161,
la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in
quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino
alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi
recati dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La
Maddalena, addi’ 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2002):

Presentato dall’on. Molinari ed altri il 20
novembre 2001.

Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive), in sede referente, il 27 maggio
2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI,
XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X
commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2002; il 23 gennaio 2003; 14 e 28
maggio 2003;

4 giugno 2003; 2 e 28 ottobre 2003.

Assegnato
nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 10 marzo 2004.

Esaminato dalla X
commissione, in sede legislativa, il 24 marzo 2004 e approvato in un testo
unificato con gli atti n. 2211 (Gamba ed altri); n. 3299 (Cazzaro
ed altri) e 3491 (D’Agro’ ed altri) il 21 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n.
2917):

Assegnato alla 10ª
commissione (Industria), in sede deliberante, il 28 aprile 2004, con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª
commissione, in sede deliberante, il 4-5 e 12 maggio 2004.

Assegnato
nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 12 maggio 2004.

Esaminato dalla 10ª
commissione, in sede referente, il 20 e 29 luglio 2004 e il 5 ottobre 2004.

Assegnato ancora
alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 25 ottobre 2004.

Esaminato dalla 10ª
commissione, in sede deliberante, il 3 novembre 2004 e approvato, con
modificazioni, il 10 novembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 2002-2211-3299-3491/B):

Assegnato alla X commissione
(Industria), in sede referente, il 23 novembre 2004, con pareri delle
commissioni I, V, XIV e parlamentare per le questioni
regionali.

Esaminato dalla X commissione, in sede
referente, il 1°

e 2 dicembre 2004, 6 aprile 2005 e 12
maggio 2005.

Assegnato
nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 28 giugno 2005.

Esaminato dalla X
commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 29 giugno
2005.

Senato della Repubblica (atto n.
2917/B):

Assegnato alla 10ª
commissione (Industria), in sede deliberante, il 7 luglio 2005, con pareri
delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª
commissione il 19 luglio 2005 e approvato il 26 luglio 2005.