Enti pubblici

Thursday 14 October 2004

Niente pià documento cartaceo per il permesso di soggiorno. Anche per gli extracomunitari arriva la tecnologia elettronica. DECRETO 3 agosto 2004

Niente più documento cartaceo per il permesso di soggiorno. Anche per gli
extracomunitari arriva la tecnologia elettronica

DECRETO 3 agosto 2004. Regole
tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla
carta di soggiorno

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE
TECNOLOGIE

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il "testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero in Italia", e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il
regolamento di attuazione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;

Visto il regolamento CE n. 1030/2002
del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;

Visto il proprio decreto ministeriale
3 aprile 1986, con il quale è stato approvato il
vigente modello del permesso di soggiorno;

Rilevata l’esigenza
di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno
conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai
citati articoli 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11
e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Sentito il Garante per la protezione
dei dati personali;

Adotta il seguente decreto:

Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per
"documento di soggiorno": il permesso di soggiorno o la carta di
soggiorno di cui all’art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituito
dall’insieme del supporto fisico e del supporto informatico;

b) per "SSCE-PSE": il
sistema di sicurezza del circuito di emissione dei
permessi di soggiorno;

c) per "Istituto": l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

d) per
"Enti": le amministrazioni competenti per l’attivazione informatica e
la consegna dei documenti di soggiorno;

e) per "dati": i dati
identificativi dello straniero e di eventuali figli
minorenni;

f) per "codice cifrato": la
coppia di codici alfanumerici contenuti nel
microprocessore che identificano univocamente il documento di soggiorno;

g) per "chiavi di
sicurezza": la coppia di chiavi asimmetriche che
consentono l’autenticazione del mittente e la cifratura
delle informazioni durante una sessione di lavoro;

h) per "chiave
biometrica": la trasformazione in sequenza
numerica dell’immagine dell’impronta digitale o altro dato biometrico;

i) per "copia
elettronica": la trasposizione in formato digitale del documento di
soggiorno;

l) per
"PIN": il numero identificativo personale necessario all’utilizzo telematico del documento di soggiorno;

m) per
"CIE": la carta d’identità elettronica o il documento d’identità
elettronico di cui all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

n) per testo unico": testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, apportate con la legge 7 giugno 2002, n. 106,
con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e con la
legge 30 luglio 2002, n. 189,

Art. 2.

Documento di soggiorno

1. Il documento di soggiorno per i
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che
si trovano nelle condizioni previste degli articoli 5 e 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificati dalla legge del 30
luglio 2002, n. 189, è rilasciato su modelli conformi a quelli individuati
nell’allegato A [8], che fa parte integrante del presente decreto.

2. Il documento di soggiorno è
prodotto con le caratteristiche individuate nell’allegato B che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte
integrante del presente decreto.

3. Il documento di soggiorno contiene
i dati richiesti dall’Azione Comune del 97/11/GAI del Consiglio dell’Unione
europea del 16 dicembre 1996 nonché, in formato
digitale, per l’accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli
acquisiti in attuazione dell’art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi’ come
modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo stesso può altresì contenere,
in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità
di cui all’art. 4.

Art. 3.

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della produzione, del
rilascio, dell’aggiornamento e del rinnovo dei documenti di soggiorno, il
trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dell’art. 31 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché
delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell’allegato B.

2. Il documento di soggiorno può
contenere dati, anche biometrici, in conformità al
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive
modificazioni, e, in formato digitale, i dati occorrenti per le
funzionalità di cui all’art. 4.

Art. 4.

Interoperabilità con CIE

1. La compatibilità e l’interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE, ai
fini dell’autenticazione e dell’utilizzo in rete, è assicurata con una coerente
struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione delle
infrastrutture di verifica telematica dei codici
cifrati relativi ai dati comuni.

Capo II

REGOLE TECNICHE DI BASE E NORME
PROCEDURALI

Art. 5.

Supporto fisico ed informatico

1. Il supporto fisico del documento
di soggiorno è costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC
7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da un supporto informatico.

2. Il supporto fisico è stampato con
le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi
fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell’autenticità del
documento di soggiorno visivamente e mediante
strumenti portatili e di laboratorio.

3. Il supporto fisico è dotato di una
banda ottica per la memorizzazione, con modalità informatiche di sicurezza, dei
dati riportati graficamente sul documento, nonché di
un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle
operazioni connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di
soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche
tecniche e l’architettura logica del supporto informatico sono conformi alle
specifiche indicate nell’allegato B.

Art. 6.

Produzione, inizializzazione
e formazione del documento

1. La produzione del documento di
soggiorno è riservata all’Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che
disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di
sicurezza previsti per l’emissione delle carte di pagamento.

2. Nella fase di produzione dei
documenti di soggiorno di cui al presente decreto,
l’Istituto, nell’ambito del proprio stabilimento, costituisce uno speciale
settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni
e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato altresì delle sicurezze fisiche
antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d’intesa con
il Ministero dell’interno ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l’Istituto
provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo le
procedure di sicurezza descritte nell’allegato B.

4. Nella fase di formazione dei
documenti di soggiorno, l’Istituto, ricevuta la necessaria abilitazione ad
emettere i documenti di soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi
di sicurezza di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le
modalità indicate nell’allegato B, i dati identificativi della persona e quelli
relativi ai figli minorenni nella banda ottica e nel
microprocessore, in quest’ultimo memorizza anche la
chiave biometrica. L’Istituto, garantendo
l’allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore, effettua
la personalizzazione grafica del documento di soggiorno riportando i dati
identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni.

5. L’Istituto, utilizzando le chiavi
di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il completamento
delle attività di cui ai precedenti commi. L’Istituto non conserva traccia dei
dati utilizzati per la formazione e personalizzazione
del documento di soggiorno.

Art. 7.

SSCE-PSE e software di sicurezza

1. Per l’attuazione degli articoli 2
e 4 del presente decreto, il Ministero dell’interno – Dipartimento della
pubblica sicurezza, con l’utilizzo dell’infrastruttura informatica già operante
per il sistema di sicurezza del circuito di emissione
della carta d’identità elettronica:

a) assicura la realizzazione, la
gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;

b) fornisce alle questure il software
di sicurezza finalizzato a garantire l’integrità e la riservatezza di dati
durante la trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei
documenti di soggiorno;

c) fornisce all’Istituto le chiavi di
sicurezza finalizzate a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati
durante la trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di soggiorno e durante le fasi di formazione;

d) fornisce agli enti il software di
sicurezza per l’attivazione ed il rilascio del documento di soggiorno.

2. Le questure, nei casi di furto,
smarrimento o revoca, procedono all’interdizione dell’operatività del documento
di soggiorno secondo le modalità descritte
nell’allegato B.

Art. 8.

Trasmissione e custodia del documento

1. La trasmissione agli Enti dei
documenti di soggiorno è effettuata dall’Istituto in
condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a vettori
specializzati nel trasporto dei valori.

2. L’Istituto assicura livelli di
servizio che consentano la disponibilità presso gli
Enti dei documenti formati entro i quindici giorni successivi alla ricezione
della abilitazione di cui al comma 4 dell’art. 6.

3. L’Istituto, in
attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti, in attesa della consegna ai
titolari, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di
soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9.

Procedure di sicurezza per la
consegna e l’attivazione del documento

1. L’attivazione informatica e la
consegna del documento di soggiorno avvengono nel rispetto della
seguente procedura di sicurezza:

a) l’Ente, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all’art. 7,
comma 1, lettera d), identificato il titolare, secondo le modalità indicate
nell’allegato B, e ricevuta la necessaria abilitazione da parte del SSCE-PSE,
attiva il documento di soggiorno;

b) l’Ente genera il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in grado di
garantire la riservatezza dell’informazione e lo consegna, insieme al documento
di soggiorno, al titolare.

Capo III

MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE

Art. 10.

Avvio della fase di rilascio

1. Ai fini
del rilascio del documento di soggiorno, le modalità per la sostituzione del
permesso di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1986 saranno stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero dell’interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.

Roma, 3 agosto 2004

Il Ministro dell’interno

Pisanu

Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 10
settembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 215