Penale

Tuesday 29 April 2003

Niente liberazione condizionale se l’ ergastolano non collabora con la giustizia. Corte costituzionale – sentenza 9 -24 aprile 2003, n. 135

Niente liberazione condizionale se lergastolano non collabora con la giustizia

Corte costituzionale sentenza 9 -24 aprile 2003, n. 135

Presidente Chieppa relatore Neppi Modona

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento allarticolo 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 4bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dellarticolo 58ter del medesimo ordinamento, lammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati allergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo comma 1, primo periodo, dellarticolo 4bis.

Il rimettente premette di essere investito di una richiesta di liberazione condizionale presentata da un soggetto che sta espiando la pena dellergastolo per effetto di due condanne (la prima a ventisei anni di reclusione e la seconda a pena perpetua), entrambe per sequestro di persona a scopo di estorsione, e che non si trova nelle condizioni previste dallarticolo 58ter dellordinamento penitenziario. Al riguardo, il giudice a quo precisa di avere proceduto, attraverso lamministrazione penitenziaria, a sollecitare il condannato a collaborare con la giustizia al fine di chiarire la vicenda relativa al secondo sequestro, per il quale listante «potrebbe (e dovrebbe, se vuole vedere accolta la propria istanza) dire assai di più di quanto non ha detto», ma tale sollecitazione era rimasta senza esito.

Nellordinanza si espone inoltre che il condannato ha fruito di permessi premio dal 1987, salvo due periodi di interruzione a seguito dellentrata in vigore del Decreto legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, e successivamente a causa della sottoposizione tra il 1993 e il 1994 al «regime di alta sicurezza, con sospensione dei benefici di legge», per unestorsione in danno di un altro detenuto commessa nel 1993, oggetto di condanna a due anni e sei mesi di reclusione inflitta con sentenza divenuta definitiva nel 1998.

Ciò premesso, il rimettente rileva che lammissione del condannato alla liberazione condizionale è preclusa dalla disposizione censurata in quanto:

– tale disposizione è applicabile, secondo la giurisprudenza prevalente, anche alla liberazione condizionale in ragione della natura mobile del rinvio contenuto nellarticolo 2 del Decreto legge n. 152 del 1991 allarticolo 4bis, sì che anche in relazione a tale beneficio è operante la condizione che il condannato abbia collaborato con la giustizia;

– il condannato non si trova in una situazione di collaborazione inesigibile e, in particolare, in una situazione di impossibilità di collaborare in conseguenza dellintegrale accertamento dei fatti alla stregua della sentenza 68/95;

– non può trovare applicazione nel caso di specie la giurisprudenza costituzionale secondo cui anche in assenza del requisito della collaborazione possono essere ammessi ai benefici e alle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI dellordinamento penitenziario i condannati che prima dellentrata in vigore del Decreto legge 306/92, convertito nella legge 356/92, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (sentenza 445/97), poiché se è vero che il condannato prima della legge di modifica «era avviato da tempo su un percorso riabilitativo», a seguito della condanna riportata per i fatti commessi nel 1993 si è determinata una interruzione della continuità di tale percorso nella fase e nel grado già maturati in precedenza.

Il Tribunale precisa di aver già sollevato nellambito dello stesso procedimento identica questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 359/01 per difetto di rilevanza, in quanto condizionata dallesito del procedimento sulla revoca della liberazione anticipata conseguente alla condanna per il reato commesso durante lesecuzione della pena.

Intervenuta la decisione di non revocare la liberazione condizionale, il rimettente ripropone la questione dando atto che il condannato ha superato il limite di ventisei anni di pena previsto dallarticolo 176 Cp per lammissione alla liberazione condizionale.

2. – In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che larticolo 4bis, comma 1, primo periodo, dellordinamento penitenziario, impedendo lammissione alla liberazione condizionale dei condannati allergastolo che non collaborano con la giustizia, rende «effettivamente» perpetua la pena nei confronti di tali soggetti.

La disciplina censurata determinerebbe perciò una situazione in tutto analoga a quella presa in esame dalla sentenza della Corte costituzionale 161/97, che ha dichiarato, in riferimento allarticolo 27, terzo comma, Cost., lillegittimità costituzionale dellarticolo 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dellergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

A giudizio del rimettente, il divieto di concessione della liberazione condizionale in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia è causa di una esclusione permanente ed assoluta dei condannati allergastolo dal processo rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del precetto contenuto nellarticolo 27, terzo comma, Cost., così come lo era prima dellintervento della Corte costituzionale il divieto di riammissione di tali soggetti alla liberazione condizionale in caso di revoca del beneficio.

Il giudice a quo precisa che nella sentenza 161/97 la Corte ha infatti affermato che «se la liberazione condizionale è lunico istituto che in virtù della sua esistenza nellordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dellergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale».

Del resto già in precedenza – ricorda il rimettente – la Corte costituzionale aveva sottolineato come lammissione alla liberazione condizionale rivesta valore preminente ai fini della compatibilità dellergastolo con la Costituzione e aveva affermato che sulla base dellarticolo 27, terzo comma, Cost. va riconosciuto in capo al condannato il diritto «a che verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo» (sentenza 204/74).

Nellaffermazione della Corte vi sarebbe dunque il riconoscimento di un vero e proprio «diritto soggettivo che trova la sua fonte nella Costituzione», il quale tuttavia per effetto della disciplina censurata si traduce, secondo il rimettente, in un «diritto a rischio di non-fruizione».

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Firenze sottopone al giudizio di questa Corte larticolo 4bis, comma 1, primo periodo, della legge 354/75 (Norme sullordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal Decreto legge 306/92, convertito nella legge 356/92, nella parte in cui, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dellarticolo 58ter del medesimo ordinamento penitenziario, non consente al condannato alla pena dellergastolo per uno dei delitti indicati nella disposizione censurata di essere ammesso alla liberazione condizionale.

Il rimettente afferma che secondo la giurisprudenza prevalente la collaborazione con la giustizia è condizione anche per lammissione al beneficio della liberazione condizionale (stante la natura mobile del rinvio operato dallarticolo 2 del Decreto legge 152/91, convertito con modificazioni nella legge 203/91, allarticolo 4bis, comma 1, dellordinamento penitenziario) e che il condannato non si trova in una situazione di collaborazione inesigibile alla stregua della sentenza 68/95, né in una situazione in cui potrebbe essere ammesso alla liberazione condizionale per avere raggiunto prima dellentrata in vigore della disciplina censurata un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (sentenza 445/97).

Ciò posto, il giudice a quo rileva che larticolo 4bis, comma 1, primo periodo, dellordinamento penitenziario, precludendo lammissione alla liberazione condizionale dei condannati allergastolo che non collaborano con la giustizia, rende effettivamente perpetua la pena nei loro confronti, escludendoli in via permanente dal processo rieducativo, in contrasto con larticolo 27, terzo comma, Cost.

Ad avviso del rimettente, la disciplina impugnata determinerebbe una situazione del tutto analoga a quella scrutinata dalla Corte con la sentenza 161/97, che ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellarticolo 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dellergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, perché tale disciplina determinava appunto una esclusione permanente e assoluta dal processo rieducativo, in violazione dellarticolo 27, terzo comma, Cost.

2. – È opportuno precisare che, successivamente allordinanza di rimessione, il comma 1 dellarticolo 4bis dellordinamento penitenziario è stato integralmente sostituito dallarticolo 1 della legge 279/02; ma per quanto rileva ai fini della presente questione, lintervento legislativo non ha modificato la disciplina censurata, in quanto si è limitato a recepire il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale 357/94 e 68/95, ammettendo il condannato ai benefici penitenziari anche nelle situazioni in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero lintegrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rende comunque impossibile unutile collaborazione con la giustizia.

3. – La questione è infondata.

4. Diversamente da quanto mostra di ritenere il rimettente, la preclusione allammissione alla liberazione condizionale che discende dalla disciplina censurata non è equiparabile al divieto che era previsto dallarticolo 177, primo comma, Cp prima dellintervento della sentenza 161/97.

Larticolo 177, primo comma, Cp è stato dichiarato illegittimo con la menzionata sentenza in quanto, nel prevedere che in caso di revoca della liberazione condizionale conseguente alla commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, ovvero alla trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, la posizione del condannato non poteva essere riesaminata ai fini di una nuova ammissione al beneficio, dettava un divieto assoluto e definitivo, come tale incompatibile con larticolo 27, terzo comma, Cost.

Al contrario, la preclusione prevista dallarticolo 4bis, comma 1, primo periodo, dellordinamento penitenziario non è conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata, ma deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto in maniera assoluta lammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta.

La giurisprudenza costituzionale in tema di collaborazione impossibile, irrilevante o comunque oggettivamente inesigibile è significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato. Nelle sentenze 306/93, 357/94, 68/95 la Corte ha appunto individuato varie ipotesi di impossibilità di prestare unutile collaborazione (perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati, ovvero perché la posizione marginale nellorganizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi al livello superiore, ipotesi che, come detto, sono ora tutte normativamente previste). La Corte ha poi chiarito, proprio in tema di liberazione condizionale, che «ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilità di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso solo ove [&] si versi in ipotesi di collaborazione oggettivamente esigibile, giacché un comportamento che il legislatore presupponga come condizionante lapplicazione di istituti costituzionalmente rilevanti, non può che essere frutto di una libera scelta dellinteressato e, quindi, essere in sé naturalisticamente e giuridicamente possibile» (sentenza 89/99).

Alla luce di tali principi, non vi è dubbio che la disciplina censurata non impedisce in maniera assoluta e definitiva lammissione alla liberazione condizionale, ma ancora il divieto alla perdurante scelta del soggetto di non collaborare con la giustizia; scelta che è assunta dal legislatore a «criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il sicuro ravvedimento del condannato» (sentenza 273/01). A condizione, beninteso, che la scelta se prestare o meno la collaborazione sia oggettivamente e giuridicamente possibile, nei termini sopra precisati; termini che lo stesso rimettente afferma di aver verificato, escludendo che il condannato versi in una situazione di collaborazione inesigibile e segnalando, in particolare, che avrebbe potuto e dovuto «dire assai di più di quanto non ha detto».

5. Conclusivamente la disciplina censurata, subordinando lammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo laccesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dallarticolo 27, terzo comma, Cost.

PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento allart. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con lordinanza in epigrafe