Civile

Monday 01 September 2003

Niente fax o SMS promozionali senza il consenso dell’ interessato. E’ il parere della garante per la privacy. Garante per la protezione dei dati personali. Newsletter

Niente fax o SMS promozionali senza il consenso dellinteressato. E il parere della garante per la privacy

Garante per la protezione dei dati personali

Newsletter

Notiziario settimanale: Anno V n.180 (28 luglio – 3 agosto 2003)

No alluso del fax per pubblicità non richiesta

Serve il consenso del destinatario anche se il numero telefonico compare in un elenco pubblico

E illecito, tramite fax, inviare pubblicità, o effettuare ricerche di mercato, o vendite dirette od altre operazioni di comunicazione commerciale, senza aver prima acquisito il consenso espresso dellabbonato destinatario. Si tratta di una precisa violazione di legge che lede i diritti del destinatario – persona fisica, società, amministrazione – e può comportare anche una denuncia allautorità giudiziaria. Il sì dellinteressato a ricevere comunicazioni commerciali deve essere acquisito anche se il numero telefonico compare in un elenco cosiddetto pubblico.

La questione è stata nuovamente sollevata con un ricorso presentato allAutorità da un avvocato che aveva contestato linvio da parte di una società di materiale pubblicitario non richiesto al numero di fax del proprio studio. Il professionista, infastidito dalla comunicazione commerciale indesiderata, si era rivolto anzitutto alla società che gli aveva inviato la proposta, ai sensi della disciplina sulla privacy, opponendosi allulteriore utilizzazione dei propri dati personali e chiedendo di conoscere, tra laltro, la loro origine e il nominativo delleventuale responsabile del trattamento. Insoddisfatto della risposta ricevuta aveva ribadito le richieste presentando ricorso al Garante.

La società, a giustificazione del proprio operato, dichiarava di aver reperito il numero di fax da un sito Internet che permette di visualizzare gli elenchi degli avvocati di una determinata area geografica e di averlo usato per pubblicizzare la propria attività commerciale, ritenendo di poterlo utilizzare liberamente, senza il consenso dellinteressato, perché a suo avviso proveniente da elenchi accessibili a chiunque. Di diverso avviso il Garante che, nel riconoscere la fondatezza delle richieste del professionista, disponeva che la società si attenesse alla normativa, specifica e inequivoca, che disciplina luso del fax in caso di comunicazioni commerciali, secondo la quale non si può prescindere dallacquisire il consenso dellabbonato (art. 10 del decreto legislativo n.171/1998, ora art. 130 del nuovo Codice sulla privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio). In considerazione, però, delle particolari circostanze accertate nel corso del procedimento, il Garante ha constatato la violazione, ma ha ritenuto che non ricorressero nel caso concreto i presupposti per la denuncia di reato. Poiché, inoltre, la società ha assicurato di interrompere lindebito utilizzo del numero di fax ed ha soddisfatto, anche se in ritardo, le richieste del professionista, lAutorità ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso e ha addebitato parte delle spese del procedimento alla società. E stato comunque aperto un distinto procedimento per leventuale applicazione di una sanzione amministrativa, non risultando che la società abbia informato lavvocato sulluso che avrebbe fatto dei suoi dati personali. (art. 10, legge n. 675/1996).

Sms promozionali e gestori telefonici

I gestori tlc non possono inviare sms con offerte promozionali e informazioni pubblicitarie senza il consenso dellabbonato

Le società di telecomunicazioni non possono usare gli sms per informare i clienti su iniziative, offerte promozionali, giochi, premi, lotterie e altre opportunità, anche se cambia un programma di fidelizzazione, senza aver prima ottenuto dai clienti stessi lesplicito consenso alluso dei loro dati anche per comunicazioni di questo tipo. A maggior ragione se hanno chiesto che vengano interrotte.

Questa lindicazione che emerge dalla decisione su un ricorso presentato al Garante dal titolare di una utenza telefonica mobile di una delle maggiori aziende del settore, che lamentava un riscontro inidoneo, da parte della società, alla sua istanza, formulata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, nella quale da un lato si opponeva allinvio di sms promozionali e, dallaltro, chiedeva che gli fossero comunicati i dati personali detenuti dalla società relativi alla carta ricaricabile attivata.

Nel ricorso, il cliente lamentava che, pur avendo ricevuto la documentazione richiesta relativa ai dati personali detenuti dallazienda, era comunque arrivato alla sua utenza telefonica mobile un ulteriore messaggio sms promozionale.

La società erogatrice del servizio, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dellAutorità, si era giustificata affermando che lulteriore messaggio sms non richiesto era stato inviato a tutti i clienti iscritti ad uno specifico programma di fidelizzazione per informarli di un cambiamento che interessava tutta la clientela.

Il Garante, pur prendendo atto delle ragioni addotte dalla società e della tempestiva comunicazione della documentazione richiesta, ha però rilevato che lazienda aveva già ricevuto dal ricorrente una specifica revoca del consenso al trattamento dei dati personali per linvio di materiale pubblicitario o informativo di qualunque genere verso quella specifica utenza telefonica. La società erogatrice del servizio, anche per inviare quel nuovo messaggio sms riguardante il cambiamento del programma di fidelizzazione, avrebbe dovuto comunque inviare messaggi solo a soggetti consenzienti e interessati, nello specifico, allinvio del messaggio in questione.

La società dovrà liquidare al ricorrente parte delle spese del procedimento.

A Sidney la Conferenza mondiale dei Garanti

Si svolgerà a Sidney dal 10 al 12 settembre la XXV Conferenza mondiale delle Autorità per la protezione dei dati personali. Dopo quella di Cardiff dello scorso anno, la Conferenza australiana rappresenta un momento significativo nella discussione su una serie di temi emersi con piena evidenza negli ultimi tempi: i prossimi passi nella regolamentazione della protezione dei dati personali; gli effetti che le normative sulla privacy producono a livello globale su imprese e consumatori; gli organismi, le tecnologie e gli incentivi per sostenere e sviluppare la difesa del diritti alla riservatezza; le implicazioni della protezione dei dati personali in campo giuridico; i rapporti tra tutela dellordine pubblico e rispetto delle persone; il ruolo svolto dalla privacy in una società aperta e sicura.

La Conferenza, che vede riuniti rappresentanti delle Autorità per la privacy, esperti , imprese e rappresentanti governativi, è divisa in cinque sessioni plenarie e nove sessioni parallele. LAutorità italiana parteciperà ai lavori con una delegazione guidata dal presidente Stefano Rodotà, dal componente del Collegio, Mauro Paissan e dal segretario generale, Giovanni Buttarelli. Stefano Rodotà presiederà la sessione inaugurale dedicata alle nuove prospettive di regolamentazione della privacy.

La Conferenza sarà preceduta da seminari di formazione e conferenze su diversi argomenti. Tra queste ultime va segnalata quella in programma l8 settembre a Melbourne, dedicata a corpo fisico, corpo elettronico e dati personali, che sarà aperta dallo stesso Rodotà.