Lavoro e Previdenza

Friday 12 March 2004

Niente causa di servizio per il cancro ai polmoni se il lavoratore è un fumatore incallito. Consiglio di Stato Sezione sesta decisione 2 dicembre 2003-23 febbraio 2004, n. 685

Niente causa di servizio per il cancro ai polmoni se il lavoratore è un fumatore incallito

Consiglio di Stato – Sezione sesta – decisione 2 dicembre 2003-23 febbraio 2004, n. 685

Presidente Schinaia – Estensore Montedoro

Ricorrente Pensabene

Fatto

Con ricorso in appello avverso la sentenza indicata in epigrafe Paolo Pensabene dipendente dell’amministrazione delle poste, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dell’infermità «esiti di pneumaneotomia allargata con K polmonare operativa in o.c.» e l’annullamento del decreto del 8/11/1993 con il quale il Direttore generale del ministero delle Poste e telecomunicazioni, in conformità al parere reso dalla Commissione centrale di detto Ministero nella seduta del 23 luglio 1993, aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento della anzidetta causa di servizio.

Il Tar ha respinto il gravame ritenendo sufficiente la relativo al provvedimento della Commissione centrale per il personale, nonostante l’avverso giudizio espresso dal collegio medico legale di Messina.

Ancora il giudice di primo grado ha ritenuto che il servizio prestato non avesse gravosità tal da potere rilevare quale concausa della neoplasia sia pure sotto il profilo del mero contributo concausale all’insorgenza o al più rapido sviluppo della malattia.

Inoltre il giudice di primo grado ha rilevato che è incontestata la qualità di fumatore del Pensabene sicché l’unico fattore cancerogeno sarebbe riconducibile alla volontà dell’interessato.

L’appello ripropone i motivi del ricorso di primo grado e lamenta l’erroneità della sentenza impugnata.

In particolare sono descritte analiticamente le mansioni nel tempo espletate dal Pensabene dedotte con il terzo motivo di appello.

All’udienza del 2 dicembre 2003 la causa è stata ritenuta per la decisione.

Diritto

L’appello è infondato.

Non sussiste l’erroneità della sentenza appellata, essendo risultato in atti (cfr. parere della commissione centrale per il personale) che l’odierno appellante, colpito da un tumore al polmone, sia un fumatore abituale, circostanza che costituisce – come osservato dalla sentenza – un fattore cancerogeno specifico, non riconducibile al servizio prestato ma alla volontà dell’interessato.

Esaminando poi più specificamente i singoli motivi di impugnazione, quanto al primo ed al secondo motivo di appello, incentrati sul difetto di motivazione, deve rilevarsi che il parere espresso dalla Commissione Centrale, in difformità rispetto al precedente parere della commissione medica ospedaliera, è motivato analiticamente avendo rilevato, quanto ai fattori ambientali che il sig. Pensabene è stato prevalentemente applicato alla Ragioneria Provinciale ed al primo reparto con carichi di lavoro amministrativo contabili, non gravosi, soggiornando in ambienti chiusi; quanto ai fattori relativi alle modalità di espletamento della prestazione, anche sotto il profilo cronologico, è stato rilevato che egli ha lavorato con turni lavorativi non stressanti, circostanze tutte queste tali da non determinare un rischio specifico ma solo un rischio generico, quale il rischio legato al permanere in un ambiente polveroso, umido e saturo di fumo di sigarette, mentre quanto alla saltuaria esposizione ai fumi di ceralacca è stato ritenuto impossibile che la stessa possa aver influito in modo precipuo e determinante sull’insorgenza dell’infermità. 

Si censura il difetto di motivazione sia in assoluto sia, nel secondo motivo di appello, con riferimento a specifiche circostanze elencate nell’atto di appello e relative alle modalità di espletamento del servizio .

L’assenza di motivazione specifica è legittima e non vizia il provvedimento in relazione a casi nei quali i pareri individuano in modo specifico le ragioni per cui occorre disattendere il parere di altri organi tecnici o tengano conto degli altri pareri di segno opposto e del complesso dell’istruttoria in modo da risultare finali e complessivi o comunque provengano da organi come il Cppo dotati di particolare composizione e competenza, negli altri casi occorrendo un onere motivatorio specifico in ossequio al principio generale dell’articolo 3 legge 241/90 (CdS, Sezione sesta, 2400/02).

Non v’è dubbio che nella specie la commissione centrale abbia preso le sue conclusioni esaminando le caratteristiche della patologia, le sue cause alla luce delle attuali conoscenze medico-scientifiche, le condizioni dell’ambiente di lavoro, le caratteristiche della prestazione lavorativa, la possibile incidenza causale dell’ambiente di lavoro e delle modalità della prestazione lavorativa sulla patologia riscontrata, legittimamente discostandosi dal parere reso dalla commissione medica ospedaliera (CdS, Sezione sesta, 2342/02).

In tale situazione il parere dell’organo consultivo centrale dell’amministrazione postale, si impone all’amministrazione decidente, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia valutate; ne consegue, allora, che un obbligo di puntuale motivazione è ipotizzabile solo per l’ipotesi in cui l’amministrazione ritenga di non potersi uniformare al parere del comitato e, ancora, nell’ipotesi di giudizio difforme non motivato espresso dal comitato rispetto al parere reso dalla commissione medica (cfr. CdS, Sezione sesta, 3151/02 per valutazioni analoghe in tema di parere del Cppo).

Circa il terzo motivo di appello, va ribadito che la valutazione concreta sulle modalità della prestazione vi è stata, in atti risulta che il sig. Pensabene ha svolto mansioni contabili in ambienti di lavoro chiusi , con orario d’obbligo, presso uffici che non richiedevano prestazioni notturne o lavori a cottimo, e si è occupato prevalentemente di revisione sintetica ed analitica di conti di cassa; lo straordinario non ha ecceduto quello usuale per personale in analoghe mansioni (si veda relazione del direttore Giuliano a seguito di richiesta del riconoscimento dell’infermità).

Quanto poi alla circostanza relativa alla contestazione della qualifica di fumatore abituale, l’appello sostiene che tale qualifica non può essere ritenuta appropriata in presenza di abitudine al fumo di sole due o tre sigarette al giorno, mentre la relazione medica della commissione medica ospedaliera (che pure ritiene, senza motivazione, che l’appellante non sia un fumatore abituale) riferisce di un numero di sigarette variabile da due a cinque.

Il fumo giornaliero di due o tre sigarette tuttavia è incontestato, solo cercando l’appello di minimizzarne l’incidenza di tale comportamento abituale, anche in difformità di quanto accertato, sul piano fattuale, dalla stessa commissione medica ospedaliera (che riferisce di un numero più alto di sigarette fumate).

È vero che un fumo abituale “moderato” è diverso da un fumo abituale “forte”, ma entrambi possono definirsi ipotesi di fumo abituale costituente rischio tumorale specifico.

Osserva il Collegio che il parere della commissione centrale ha solo fatto riferimento all’esistenza di un abitudine al fumo da parte dell’appellante e tale giudizio non è viziato posto che è pacifico che il fumo è comunque un fattore di rischio specifico per il tumore al polmone.

Si calcola che da ogni sigaretta fumata vengono liberate 40 sostanze con effetto cancerogeno (In Internet sono agevolmente reperibili elenchi delle componenti del fumo di sigaretta considerate, notoriamente, cancerogene fra esse si menzionano ad es.: acetaldeide; acetammide; acrilonitrile; 4-aminobifenile; anilina; o-anisidina; benz[a]antracene; benzene; benzo[b]fluorantene; benzo[j]fluorantene; benzo[k]fluorantene; benzo[a]pirene; 1‚3-butadiene; crisene; DDT; dibenza[a,h]acridina; dibenza[a,j]acridina; dibenz[a,h]antracene; 7H-dibenzo[c,g]carbazolo; dibenzo[a,e]pirene; dibenzo[a,h]pirene; dibenzo[a,i]pirene; dibenzo[a,l]pirene; 1,1-dimetilidrazina; formaldeide; idrazina; nitrosamine (N-nitrosodietanolamina; N’-nitrosonornicotina; N-nitrosodi-n-butilamina; N- nitrosodietilamina; N-nitroso-n-metiletilamina; N-nitrosopiperidina; N-nitrosopirrolidina); 2-naftilamina; 2-nitropropano; stirene; 2,3,7,8- tetraclorodibenzo-p-diossina; 2-toluidina; uretano; vinilcloruro; arsenico; cadmio; cromo VI; piombo; nichel. Questo elenco risulta dalla compilazione delle seguenti fonti:California Code of Regulations. Title 22, Section 12000 (Proposition 65). 1994 California Air Resources Board: Toxic air contaminant identification list.Sacramento, aprile 1993. International Agency for Research on Cancer: IARC Monograph, Volume 54. Lyon, 1992 Löfroth G., Zebühr Y.: Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and diben- zofurans (PCDFs) in mainstream and sidestream cigarette smoke. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 1992 ; 48: 789-794 US Environmental Protection Agency: Respiratory health effects of passive smoking: lung cancer and other diseases. Publication No. EPA/600/6-90/006F. Washington, dicembre 1992. Un riassunto di questi due elenchi è presente alle pagine 15 e 16 National Cancer Institute: Health effects of exposure to environmental tobacco smoke: The report of the California Environmental Protection Agency. Smoking and tobacco control monograph No. 10. Bethesda, 1999. (disponibile in Internet all’indirizzo:http://cancercontrol.cancer.gov/tcrb/monographs/).

Tali conoscenze sugli effetti dannosi del fumo – riportabili all’individuazione delle singole sostanze cancerogene – sono comunemente diffuse dalla stampa, appartengono ormai alla cultura dell’uomo medio, e vengono poi approfondite in siti scientifici reperibili in Internet (da intendersi come strumento che ben può supportare il notorio).

Gli effetti dannosi del fumo, anche di una sola sigaretta, possono quindi ricondursi alla nozione di fatto notorio.

È vero che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; è pacifico altresì che non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.(Cassazione, Sezione seconda, 11946/02) va tuttavia considerato che il notorio coincide con la conoscenza dell’uomo medio, in un dato tempo e luogo, conoscenza che attualmente è arricchita dall’esistenza di Internet (strumento di larga diffusione della conoscenza).

Ciò ovviamente non comporta affatto che ogni notizia reperibile in Internet sia di per sé utilizzabile come fatto notorio, ma solo che , fra gli indici di ricorrenza del fatto notorio, anche la reperibilità agevole delle informazioni sulla rete va valutata dal giudice.

Alla luce di questa affermazione ben può essere consentito al giudice, considerare – stante le notizie comunemente diffuse dalla stampa e la discussione pubblica esistente sul tema, non solo nel mondo scientifico – notoria la dannosità anche di una sola sigaretta al giorno (e supportare tale affermazione con notizie ricavabili da istituzioni scientifiche reperibili su Internet).

È notorio altresì che la nicotina rappresenta la causa della dipendenza dal tabacco in quanto è all’origine degli effetti piacevoli del fumo e la sua carenza induce i sintomi d’astinenza che portano il fumatore abituale mantenere la sua abitudine. Esiste una vera e propria dipendenza da tabacco, clinicamente studiata. Il fumatore abituale e che non ha intenzione di smettere (“fuma e si sente bene”) si definisce in fase precontemplativa o preriflessiva o “consonante”; e ciò può avvenire indipendentemente dalla quantità di sigarette fumate. Non risulta in atti che l’appellante abbia superato tale fase, avendo egli sostenuto nell’ultimo motivo di appello di essersi limitato a fumare due o tre sigarette al giorno.

Va qui ricordato che la giurisprudenza contabile conferma che il fumo abituale è fattore specifico di insorgenza del tumore al polmone avendo ritenuto che «ancorché adottata per ragioni di servizio (nella specie, necessità di combattere il freddo delle stazioni radiotelegrafiche di alta montagna ed il sonno per i lunghi turni di servizio) l’abitudine prettamente voluttuaria del fumo non assume causalità generica ai fini dell’insorgenza di una forma tumorale polmonare»(CdC, Sezione quarta, pens. Mil., 77846/92).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe specificato.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.