Penale

Wednesday 18 October 2006

Nessun risarcimento per ingiusta detenzione all’ ex medico della nazionale di calcio.

Nessun risarcimento per ingiusta
detenzione all’ex medico della nazionale di calcio.

Cassazione – Sezione quarta
penale (cc) – sentenza 12 maggio-17 ottobre 2006, n. 34485

Presidente Campanato – Relatore
Foti

Pg Salzano – Ricorrente Vecchiet

Osserva

Vecchiet Leonardo ha proposto
ricorso avverso l’ordinanza emessa il 28 ottobre 2004 dalla Corte d’appello di
Roma che ha respinto la domanda, dallo stesso avanzata,
di riparazione del danno derivante dall’ingiusta detenzione sofferta, dal 7
aprile al 27 giugno 1994 (in parte in regime di arresti domiciliari),
nell’ambito di un procedimento penale che lo ha visto imputato del delitto di
corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio ed assolto, per insussistenza
del fatto, con sentenza del Tribunale di Roma del 3 giugno 2003, passata in
giudicato.

La vicenda giudiziaria che ha
coinvolto il professor Vecchiet è inserita nel contesto delle complesse
indagini che hanno riguardato ipotesi di corruzione formulate a carico di
Poggiolini Duilio, al tempo direttore generale del servizio farmaceutico presso
il ministero della Sanità, ed ha trovato spunto nelle dichiarazioni di costui e
di Cavazza Claudio, presidente e consigliere delegato di una nota industria
farmaceutica (Sigma-Tau). Secondo l’accusa, poi rivelatasi infondata, il
Vecchiet aveva ricevuto dal Cavazza indebiti compensi al fine di accelerare,
presso la Cuf
(commissione unica del farmaco), di cui il ricorrente era componente, la
trattazione e la positiva valutazione delle pratiche relative ad alcuni prodotti
farmaceutici. Nella loro sentenza assolutoria, i giudici del Tribunale di Roma
hanno rilevato che, in realtà, il Vecchiet aveva ricevuto dal Cavazza delle
somme di danaro, in contanti ed in nero, ma che tali dazioni si erano protratte
fino al 1990, e dunque in tempi precedenti la partecipazione dell’imputato alla
predetta commissione (1991/93), sicché l’accusa di corruzione non aveva trovato
conferma.

L’ordinanza impugnata, nel
respingere l’istanza di riparazione, ha rilevato che il provvedimento restrittivo,
ingiustamente emesso, aveva avuto causa nel comportamento gravemente imprudente
dello stesso ricorrente, che aveva dapprima accettato dal
Cavazza versamenti di denaro in nero, brevi manu ed in contanti, quindi
aveva sostituito tali dazioni con borse di studio a favore dei suoi
collaboratori, così giustificando il convincimento del suo coinvolgimento nella
vicenda giudiziaria.

Ricorre, dunque, il Vecchiet e
deduce violazione di legge, specificamente dell’articolo 314 Cpp, e manifesta
illogicità della motivazione. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la
corte territoriale ha erroneamente interpretato la norma dell’articolo 314 Cpp
ed ha illogicamente motivato la propria decisione, laddove ha riscontrato gli
estremi della “colpa grave”, ostativa all’accoglimento dell’istanza di
riparazione, nei versamenti in nero del Cavazza che, seppur esistenti, erano
stati sospesi in epoca ben precedente l’assunzione, da parte dello stesso
ricorrente, dell’incarico di componente della Cuf. Il prof Vecchiet, si sostiene
nel ricorso, non poteva prevedere, all’epoca delle dazioni, che negli anni
successivi egli sarebbe stato chiamato a far parte della predetta commissione,
di guisa che inesistente sarebbe la (“colpa grave” rilevata dalla corte
territoriale. Illogica è
altresì apparsa la motivazione del provvedimento impugnato, nella
parte m cui è stato ritenuto gravemente colposo il comportamento del Vecchiet
che, avendo rifiutato ulteriori versamenti in nero, aveva tuttavia richiesto
l’istituzione di borse di studio in favore dei suoi collaboratori, impegnati in
ricerche scientifiche che interessavano la Sigma-Tau. L’illogicità
della motivazione viene riscontrata laddove la corte
territoriale giudica imprudente, e quindi tale da giustificare i sospetti degli
inquirenti, la decisione. di chi decide spontaneamente
di sostituire la precedente condotta inosservante con una condotta del tutto
opposta. Mentre il riferimento al “sospetto” che tale condotta aveva ingenerato negli inquirenti, sarebbe del tutto in
contrasto con la previsione dell’articolo 273 Cpp, che condiziona l’adozione
del provvedimento restrittivo alla presenza di “gravi indizi di colpevolezza7,
non di semplici “sospetti”.

Conclude, quindi, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con memoria prodotta presso la
cancelleria di questa Corte, il ricorrente ribadisce le proprie obiezioni ed
eccezioni, richiamando, in particolare, quanto dedotto in tema di
“prevedibilità” e segnalando l’indebito protrarsi della carcerazione del
ricorrente anche dopo le spiegazioni dallo stesso fornite in sede di
interrogatorio.

Con motivi aggiunti, lo stesso
ricorrente ha richiamato gli atti del procedimento, in particolare le istanze
di revoca della misura cautelare ed i verbali di interrogatorio dallo stesso resi all’autorità giudiziaria subito dopo
l’arresto, i quali attesterebbero l’ingiustificato protrarsi della carcerazione
dell’indagato.

Il ricorso è infondato.

In tema di riparazione per
ingiusta detenzione, questa Corte ha affermato, sulla scorta di quanto prevede
l’articolo 314 Cpp, che non ha diritto all’equa riparazione per la custodia
cautelare sofferta chi, con il proprio comportamento, anteriore o successivo
alla privazione della libertà personale (o, in generale, a quello della legale
conoscenza di un procedimento penale a suo carico) abbia dato o concorso a
darvi causa per dolo o colpa grave. Questi, per determinare l’esclusione dal
diritto all’indennizzo, devono sostanziarsi in comportamenti specifici nei cui
confronti. deve essere accertato il rapporto, ancorato
a dati certi e non congetturali, con il provvedimento restrittivo. Ha ancora
affermato che la valutazione di tali comportamenti deve essere eseguita, con
valutazione ex ante, non rapportandosi ai canoni di giudizio propri del
processo penale, che è diretto ad accertare se la condotta dell’imputato
costituisca reato, bensì a quelli propri del procedimento di equa riparazione,
che è diretto ad accertare se talune condotte abbiano quantomeno concorso a
determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.

Orbene, a tali principi, che
questa Corte pienamente condivide, si è attenuta la corte territoriale. In
realtà, il comportamento di chi avanza istanza di riparazione per ingiusta
detenzione, da valutarsi al fine di accertare le presenza
dei presupposti fissati dalla legge per l’accoglimento di detta istanza, non
può essere parcellizzato, dovendo viceversa essere esaminato nel suo complesso,
al fine di accertare se esso possa avere, per colpa grave o dolo del soggetto,
contribuito all’erronea percezione, da parte degli inquirenti, di una condotta
illecita. Nel caso di specie, valutata la complessiva condotta dell’istante,
precedente l’adozione del provvedimento restrittivo, non v’è dubbio che essa
sia stata particolarmente imprudente, e dunque gravemente colposa. Un tale
giudizio la corte territoriale ha legittimamente espresso in considerazione dei
prolungati e significativi rapporti del prof. Vecchiet con un’importante
industria farmaceutica le cui pratiche, relative ad alcuni prodotti
farmaceutici, ha dovuto valutare nel periodo in cui è stato chiamato a comporre
la citata commissione ministeriale nonché dell’accertato versamento, in nero e
con modalità certamente anomale, da parte del rappresentante di detta
industria, di consistenti somme di denaro. Quei rapporti, peraltro, ha rilevato
la stessa corte, non si sono interrotti nel 1990 e non sono stati
caratterizzati solo dalle dazioni di denaro sopra specificate, ma sono andati
oltre, con diverse modalità, attraverso l’istituzione di borse di studio in favore
di persone diverse dal Vecchiet, ma a lui comunque legate per attività di
ricerca scientifica, e dunque autorizzavano il convincimento che esse rappresentassero il prezzo della corruzione. Mentre
ulteriori rapporti sono segnalati nella sentenza assolutoria, pure richiamata
nei motivi di ricorso, rappresentati dal “finanziamento per il progetto
Neurigen” risalente al 1993, sia pure relativo ad epoca in cui il Vecchiet non
era più componente della Cuf. Poco conta rilevare,
quindi, che durante il periodo di partecipazione ai lavori della predetta
commissione le dazioni in denaro erano cessate e che al loro posto erano
subentrate legittime borse dì studio a favore dì terze persone. In realtà ì
rapporti tra il Vecchiet e l’importante industria famaceutica non si erano per
nulla interrotti, poiché le attività di ricerca erano continuate così come il
loro finanziamento che, pur avendo assunto una diversa forma, ha tuttavia
coinvolto il Vecchiet che a quelle ricerche era direttamente interessato.
Mentre il finanziamento del progetto Neurigen ha ribadito il protrarsi dei
rapporti con. la Sigma-Tau anche dopo che il ricorrente
non ricopriva più l’incarico ministeriale.

Ordunque, complessivamente
esaminata, la condotta del Vecchiet non può che essere giudicata gravemente
imprudente, avendo egli curato costanti e prolungati
rapporti con la Sigma-Tau
che, all’inizio, lo ha sostenuto nelle sue ricerche con dazioni di denaro in
nero, quindi con borse di studio concesse ai suoi collaboratori, infine, sia
pure in epoca successiva al suo impegno presso la Cuf, con altro finanziamento
per ulteriori ricerche nel campo farmaceutico. Non meno imprudente può essere
giudicata la sua partecipazione ad una seduta della predetta commissione nel
corso della quale è stata esaminata una pratica di rilevante interesse per la Sigma Tau. Prudenza
avrebbe voluto che almeno in tale occasione il prof. Vecchiet avesse evitato di partecipare alla seduta.

Il criterio delle “prevedibilità”
ripetutamente richiamato nel ricorso, va dunque posto in relazione al
richiamato complessivo comportamento, che segnala un atteggiamento che non può
non ritenersi gravemente imprudente, in quanto caratterizzato dal costante
intrattenimento di rapporti d’interesse con la citata industria che, per i
tempi e le modalità, talvolta anomale, con cui si è manifestato, hanno
ragionevolmente indotto negli inquirenti, nel contesto investigativo che aveva
registrato anche le pesanti accuse del Poggiolini e del Cavazza, il
convincimento della loro rilevanza sotto il profilo penale, e dunque della
necessità di adottare il provvedimento restrittivo.

Si deve, quindi, concludere che
coerente con i principi di diritto elaborati da questa Corte m tema di
riparazione per ingiusta. detenzione e con quanto
emerso dall’esame degli atti è la decisione della corte territoriale che, con
motivazione congrua ed immune da vizi, ha giudicato gravemente imprudente la
condotta del ricorrente ed idonea a rappresentare un quadro indiziario che ha
indotto all’adozione del provvedimento restrittivo, il cui prolungarsi, d’altra
parte, è stato certamente determinato dalle ovvie esigenze di approfondimento e
dì verifica dei dati forniti dall’indagato nel corso dei suoi interrogatori del
13 e del 15 aprile 1994. Questi, peraltro, hanno trovato adeguate risposte
nell’autorità giudiziaria che, dopo avere ammesso l’indagato, il 29 maggio
2004, al regime degli arresti domiciliari, lo ha definitivamente scarcerato il
27 giugno 1994.

Il ricorso deve essere, in
conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.