Penale

Tuesday 05 April 2005

Nella citazione a giudizio avanti il Giudice di Pace deve essere espressa la possibilità di estinguere il reato con condotte riparatorie? Secondo il Giudice di Pace di Patti sì. E la questione va alla Consulta

Nella citazione a giudizio avanti il Giudice di Pace deve essere espressa la possibilità di estinguere il reato con condotte riparatorie? Secondo il Giudice di Pace di Patti sì. E la questione va alla Consulta

IL GIUDICE DI PACE

    A scioglimento della riserva espressa all’udienza del 23 dicembre

2004  nel  procedimento penale n. 58/04 R.G. contro Aroussi Mohamed e

Mouftakir Rachida, imputati del reato di cui all’art. 731 c.p., sulla

questione   di   legittimita’   costituzionale   dell’art. 20  d.lgs.

28 agosto  2000,  n. 274  per violazione degli artt. 3, 24, 111 della

Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che il decreto di

citazione  in  giudizio  dinanzi  al giudice di pace debba, a pena di

nullita’,  contenere  l’avviso che l’imputato, qualora ne ricorrono i

presupposti,  prima dell’apertura del dibattimento (ex art. 29 d.lgs.

n. 274/2000)  ha  la  possibilita’  di estinguere il reato a mezzo di

condotte  riparatorie  ai  sensi dell’art. 35 del decreto legislativo

n. 274/2000; ritenuto tale questione di incostituzionalita’ sollevata

rilevante  ai  fini  della  definizione  del  presente giudizio e non

manifestamente infondata, ha emanato la seguente ordinanza.

                           P r e m e s s o

    Che  il  nuovo  istituto  dell’estinzione del reato conseguente a

condotte    riparatorie,   disciplinato   dall’art. 35   del   d.lgs.

n. 274/2000  riveste  chiare finalita’ deflative e rientra tra quelli

utili alla piu’ celere definizione dei procedimenti penali davanti al

giudice di pace;

    Che  l’art. 20  del  richiamato decreto legislativo disciplina il

contenuto   della   citazione   a  giudizio  disposta  dalla  polizia

giudiziaria  omette  qualsiasi riferimento sulla possibilita’ fornita

all’imputato dall’art. 29 del citato decreto legislativo di accedere,

qualora   ne   ricorrono   i  presupposti,  a  forme  alternative  di

definizione  del procedimento tipiche del giudizio dinanzi al giudice

di pace disciplinato dall’art. 35.

    L’eccezione  di  incostituzionalita’  del  richiamato art. 20 del

decreto  legislativo  si  appalesa  non  manifestamente  infondata in

relazione  agli  articoli  3,  24,  secondo comma e 111, terzo comma,

della Costituzione.

    Viola infatti:

        l’art. 3  della Costituzione, nella enunciazione dei principi

di  uguaglianza  e  di ragionevolezza cui debbono ispirarsi le scelte

normative,  venendo  cosi’  a  porre  in essere una ingiustificata ed

irragionevole    disparita’    di    trattamento    tra    situazioni

sostanzialmente identiche.

    L’art. 552  c.p.p.  alla  lettera  f) sancisce che nel decreto di

citazione  a giudizio davanti al Tribunale sia contenuto «avviso che,

qualora   ne   ricorrono   i  presupposti,  l’imputato,  prima  della

dichiarazione di apertura del dibattimento accede ai riti «premiali»,

cioe’ a forme alternative di definizione del procedimento. In assenza

di tale avvertimento il decreto e’ nullo.

    La  normativa  che  disciplina  il processo davanti al giudice di

pace,   allorche’   non   prevede  analoga  prescrizione,  (cioe’  la

possibilita’  per  l’imputato  di beneficiare dell’avviso di ottenere

una  sentenza  di  avvenuta estinzione del reato ove dimostri di aver

proceduto,  prima  dell’udienza di comparizione, alla riparazione del

danno    cagionato)    comporta    conseguenze    ingiustificatamente

discriminatorie  e  sfavorevoli  all’imputato,  che  ivi sia citato a

giudizio   rispettoall’imputato   citato   in   giudizio  davanti  al

Tribunale,  risultando cosi’ lesi sia il principio di uguaglianza tra

persone,  sia  quello di ragionevolezza che esige che le disposizioni

normative  contenute nelle leggi siano adeguate e congrue rispetto al

fine perseguito dal legislatore;

        l’art. 24,    secondo   comma,   della   Costituzione   nella

enunciazione  del  diritto  di  difesa dell’imputato. La disposizione

censurata  preclude  all’imputato  la  facolta’  di conoscere una via

alternativa  per  la  definizione  del  procedimento penale. Paralisi

tanto  piu’  grave  in  considerazione  del  fatto  che, all’imputato

dinanzi  al  giudice di pace, a differenza dei reati di competenza di

altri  giudici, e’ preclusa la possibilita’ di accedere a definizioni

diverse  e  piu’  vantaggiose  (quali  rito abbreviato e applicazione

della  pena  su richiesta) sicche’ le «condotte riparatorie», insieme

all’oblazione   quando   consentita,   costituiscono  le  uniche  vie

alternative al processo percorribili dall’imputato.

    La  finalita’  di tale istituto trova la sua ratio nell’interesse

dello  Stato  a  definire  (con  risparmio  di  tempo  e di denaro) i

procedimenti  relativi  ai  reati  di  minore importanza e, altresi’,

nell’interesse   dell’imputato   di   evitare  la  lungaggine  di  un

procedimento  e l’eventuale condanna, in quanto la conseguenza tipica

consiste  nell’estinzione  del  reato.  Si  evince,  quindi,  come la

conoscenza   alla   «condotta   riparatoria»   esprima  una  concreta

espressione del diritto alla difesa. Il legislatore, nel procedimento

avanti  al giudice di pace, mira, inoltre, palesemente a realizzare i

principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento;

        l’art. 111,    terzo    comma,   della   Costituzione   nella

enunciazione  dei  principi  di  informazione che la persona accusata

deve ricevere. La mancata previsione, a pena di nullita’, di avvisare

l’imputato  nel  decreto di citazione a giudizio di tale possibilita’

(le  «condotte  riparatorie»)  postula  che,  con  congruo preavviso,

l’imputato   sia  informato  delle  possibili  alternative  difensive

offertegli   dall’Ordinamento,   si’  da  poter  decidere  con  piena

consapevolezza  se  affrontare  il  procedimento  penale o attivarsi,

preventivamente, per la riparazione del danno in ragione della futura

declaratoria di estinzione del reato.

                                                P. Q. M.

    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 20,  d.lgs.  28 agosto  2000,

n. 274,  in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo

comma,  della  Costituzione,  nella  parte  in cui non prevede che il

decreto  di  citazione  a giudizio avanti al giudice di pace debba, a

pena  di  nullita’,  contenere  l’avviso  che  l’imputato, qualora ne

ricorrono  presupposti,  prima  della  dichiarazione  di apertura del

dibattimento (ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)

ha  la  possibilita’  di  estinguere  il  reato  a  mezzo di condotte

riparatorie ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000;

    Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

    Dispone  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza,

insieme  con  gli atti, sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia

data notifica al Presidente del Consiglio dei ministri, alla parte ed

il  suo  difensore, al Pubblico Ministero e venga comunicata anche ai

Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

    Dispone,  inoltre,  la sospensione del procedimento in corso fino

alla decisione della Corte costituzionale.

        Patti, addi’ 30 dicembre 2004

                     Il giudice di pace: Camarda