Penale
Nella citazione a giudizio avanti il Giudice di Pace deve essere espressa la possibilità di estinguere il reato con condotte riparatorie? Secondo il Giudice di Pace di Patti sì. E la questione va alla Consulta
Nella citazione a giudizio avanti il Giudice di Pace deve essere espressa la possibilità di estinguere il reato con condotte riparatorie? Secondo il Giudice di Pace di Patti sì. E la questione va alla Consulta
IL GIUDICE DI PACE
A scioglimento della riserva espressa all’udienza del 23 dicembre
2004 nel procedimento penale n. 58/04 R.G. contro Aroussi Mohamed e
Mouftakir Rachida, imputati del reato di cui all’art. 731 c.p., sulla
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 20 d.lgs.
28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli artt. 3, 24, 111 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di
citazione in giudizio dinanzi al giudice di pace debba, a pena di
nullita’, contenere l’avviso che l’imputato, qualora ne ricorrono i
presupposti, prima dell’apertura del dibattimento (ex art. 29 d.lgs.
n. 274/2000) ha la possibilita’ di estinguere il reato a mezzo di
condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 274/2000; ritenuto tale questione di incostituzionalita’ sollevata
rilevante ai fini della definizione del presente giudizio e non
manifestamente infondata, ha emanato la seguente ordinanza.
P r e m e s s o
Che il nuovo istituto dell’estinzione del reato conseguente a
condotte riparatorie, disciplinato dall’art. 35 del d.lgs.
n. 274/2000 riveste chiare finalita’ deflative e rientra tra quelli
utili alla piu’ celere definizione dei procedimenti penali davanti al
giudice di pace;
Che l’art. 20 del richiamato decreto legislativo disciplina il
contenuto della citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria omette qualsiasi riferimento sulla possibilita’ fornita
all’imputato dall’art. 29 del citato decreto legislativo di accedere,
qualora ne ricorrono i presupposti, a forme alternative di
definizione del procedimento tipiche del giudizio dinanzi al giudice
di pace disciplinato dall’art. 35.
L’eccezione di incostituzionalita’ del richiamato art. 20 del
decreto legislativo si appalesa non manifestamente infondata in
relazione agli articoli 3, 24, secondo comma e 111, terzo comma,
della Costituzione.
Viola infatti:
l’art. 3 della Costituzione, nella enunciazione dei principi
di uguaglianza e di ragionevolezza cui debbono ispirarsi le scelte
normative, venendo cosi’ a porre in essere una ingiustificata ed
irragionevole disparita’ di trattamento tra situazioni
sostanzialmente identiche.
L’art. 552 c.p.p. alla lettera f) sancisce che nel decreto di
citazione a giudizio davanti al Tribunale sia contenuto «avviso che,
qualora ne ricorrono i presupposti, l’imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento accede ai riti «premiali»,
cioe’ a forme alternative di definizione del procedimento. In assenza
di tale avvertimento il decreto e’ nullo.
La normativa che disciplina il processo davanti al giudice di
pace, allorche’ non prevede analoga prescrizione, (cioe’ la
possibilita’ per l’imputato di beneficiare dell’avviso di ottenere
una sentenza di avvenuta estinzione del reato ove dimostri di aver
proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del
danno cagionato) comporta conseguenze ingiustificatamente
discriminatorie e sfavorevoli all’imputato, che ivi sia citato a
giudizio rispettoall’imputato citato in giudizio davanti al
Tribunale, risultando cosi’ lesi sia il principio di uguaglianza tra
persone, sia quello di ragionevolezza che esige che le disposizioni
normative contenute nelle leggi siano adeguate e congrue rispetto al
fine perseguito dal legislatore;
l’art. 24, secondo comma, della Costituzione nella
enunciazione del diritto di difesa dell’imputato. La disposizione
censurata preclude all’imputato la facolta’ di conoscere una via
alternativa per la definizione del procedimento penale. Paralisi
tanto piu’ grave in considerazione del fatto che, all’imputato
dinanzi al giudice di pace, a differenza dei reati di competenza di
altri giudici, e’ preclusa la possibilita’ di accedere a definizioni
diverse e piu’ vantaggiose (quali rito abbreviato e applicazione
della pena su richiesta) sicche’ le «condotte riparatorie», insieme
all’oblazione quando consentita, costituiscono le uniche vie
alternative al processo percorribili dall’imputato.
La finalita’ di tale istituto trova la sua ratio nell’interesse
dello Stato a definire (con risparmio di tempo e di denaro) i
procedimenti relativi ai reati di minore importanza e, altresi’,
nell’interesse dell’imputato di evitare la lungaggine di un
procedimento e l’eventuale condanna, in quanto la conseguenza tipica
consiste nell’estinzione del reato. Si evince, quindi, come la
conoscenza alla «condotta riparatoria» esprima una concreta
espressione del diritto alla difesa. Il legislatore, nel procedimento
avanti al giudice di pace, mira, inoltre, palesemente a realizzare i
principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento;
l’art. 111, terzo comma, della Costituzione nella
enunciazione dei principi di informazione che la persona accusata
deve ricevere. La mancata previsione, a pena di nullita’, di avvisare
l’imputato nel decreto di citazione a giudizio di tale possibilita’
(le «condotte riparatorie») postula che, con congruo preavviso,
l’imputato sia informato delle possibili alternative difensive
offertegli dall’Ordinamento, si’ da poter decidere con piena
consapevolezza se affrontare il procedimento penale o attivarsi,
preventivamente, per la riparazione del danno in ragione della futura
declaratoria di estinzione del reato.
P. Q. M.
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo
comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il
decreto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a
pena di nullita’, contenere l’avviso che l’imputato, qualora ne
ricorrono presupposti, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento (ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
ha la possibilita’ di estinguere il reato a mezzo di condotte
riparatorie ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000;
Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza,
insieme con gli atti, sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia
data notifica al Presidente del Consiglio dei ministri, alla parte ed
il suo difensore, al Pubblico Ministero e venga comunicata anche ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Dispone, inoltre, la sospensione del procedimento in corso fino
alla decisione della Corte costituzionale.
Patti, addi’ 30 dicembre 2004
Il giudice di pace: Camarda