Enti pubblici
Nell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.12005 (in G.U. 24.1.2005) ulteriori disposizioni per l’ intervento in favore delle popolazioni colpite dallo tsunami
NellOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.12005 (in G.U. 24.1.2005) ulteriori disposizioni per lintervento in favore delle popolazioni colpite dallo tsunami
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2005
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell’area del sud est asiatico. (Ordinanza n. 3394) (GU n. 18 del 24-1-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l’art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile
finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell’area del
sud-est asiatico», nonche’ le successive ordinanze di protezione
civile n. 3390 del 29 dicembre 2004 e n. 3392 in data 8 gennaio 2005;
Tenuto conto dell’esigenza di assicurare la piu’ proficua
valorizzazione finanziaria delle risorse pervenute dalle
sottoscrizioni per aiuti in relazione alle predette situazioni di
emergenza, in attesa del loro concreto utilizzo finale;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Le risorse di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004,
possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un
conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I
predetti interessi attivi saranno utilizzati dal Dipartimento della
protezione civile per le medesime finalita’ cui sono destinate le
risorse stesse. L’individuazione dell’istituto bancario presso cui
verra’ aperto il predetto conto ha luogo in termini di somma urgenza
mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da
parte di istituti di primario rilievo nazionale.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2005
Il Presidente: Berlusconi