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Monday 04 April 2005

Nel decreto del Ministero delle finanze 11.3.2005 le modalità di finanziamento del CONIMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nel decreto del Ministero delle finanze 11.3.2005 le modalità di finanziamento del CONI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 marzo 2005 Modalità di finanziamento del CONI.

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO

della ragioneria generale dello Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno2003, n. 179;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni relative alla revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto l’art. 1, comma 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabiliscono nuove modalità di finanziamento del CONI;

Considerato che, per effetto di quanto disposto dal comma 282 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le risorse da destinare al CONI per il quadriennio 2005-2008, comprensive del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dal predetto art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Considerato che, per effetto di quanto disposto dal comma 282 dell’art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché dalle lotterie, assicurano copertura a detta somma;

Ritenuto di non dover procedere, per il quadriennio 2005-2008, alla determinazione della base di calcolo delle suddette entrate erariali ed extraerariali indicate al comma 281 della suddetta legge n. 311/2004, da trasferire al CONI, atteso che l’ammontare da assegnare risulta predeterminato ai sensi del successivo comma 282 in 450 milioni di euro annui;

Sentito il Dipartimento del tesoro;

Dispongono:

Articolo 1.

Fondi a favore del CONI per il quadriennio 2005-2008

1. Per il quadriennio 2005-2008 i fondi a favore del CONI, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il graduale riequilibrio finanziario della Coni Servizi S.p.a. e quale contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008, sono confermati in 450 milioni di euro annui.

Articolo 2.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. I fondi di cui all’art. 1 sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro al CONI, mediante quattro trasferimenti trimestrali di pari importo, da effettuarsi nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

2. Per l’anno 2005, il primo trasferimento effettuato a favore del CONI includerà i fondi relativi ad eventuali trimestralità arretrate.

Articolo 3.

Modalità di determinazione e monitoraggio delle risorse

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il CONI presenta al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’approvazione, il budget dettagliato per l’esercizio successivo, comprensivo di quello della Coni Servizi S.p.a.

2. Al fine di perseguire l’obiettivo del contenimento delle spese di funzionamento dell’intero sistema sportivo, il CONI, entro il 30 giugno dell’anno successivo, presenta al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sui contributi erogati ai soggetti assegnatari delle risorse di cui al presente decreto e sulla loro destinazione alle rispettive finalità istituzionali. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro il 31 dicembre 2005, sono definite le modalità di attuazione della presente norma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Tino

Il capo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Grilli