Ambiente
Nel Decreto 2.9.2003 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio le modalità di recupero di alcune sostanze dannose per l’ ozono
DECRETO 2 settembre 2003 Modalita’ per il recupero di alcune sostanze dannose per l’ozono stratosferico. (GU n. 208 del 8-9-2003) IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, cosi’ modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico e dalla legge 31 luglio 2002, n. 179; Visto il decreto del Ministero dell’ambiente 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2001, n. 249, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2002 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; Vista la decisione della Commissione europea riguardo l’emendamento dell’allegato VII del regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000; Considerato che la sostituzione dell’halon nelle flotte di navi mercantili richiede una pianificazione al fine di non compromettere il normale svolgimento dei servizi; Decreta: 1. All’art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 2001 e’ aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attivita’ produttive approvano il piano, stabilendo i tempi e i modi per l’eliminazione degli halon nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre 1993, n. 594, e successive modifiche». Roma, 2 settembre 2003 Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita’ produttive Marzano